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Mio figlio è adulto e lavora, posso cessare di versare il mantenimento?

La risposta al quesito non può che essere positiva essendo venuti meno i presupposti applicati dell’assegno di mantenimento.

Il tema è più che mai attuale tanto in dottrina quanto in giurisprudenza essendo dibattuta la natura giuridica dell’assegno di mantenimento soprattutto in relazione alle ipotesi di crisi della vita familiare quali la separazione e divorzio.

Bisogna, infatti, distinguere tale situazione da quella della separazione, in quanto muta il procedimento per richiedere la cessazione dell’obbligo essendo diversa la funzione che l’assegno va a svolgere.

Il divorzio, infatti, si differenzia dalla separazione poiché quest’ultima comporta una mera sospensione del vincolo, con la sola attenuazione di alcuni diritti e doveri coniugali.

mantenimento figlio adulto

Con il divorzio, al contrario, il matrimonio si scioglie con conseguente neutralizzazione di ogni effetto.

Tale risultato può essere conseguito tramite ricorso al giudice, con convenzione di negoziazione assistiti o attraverso una dichiarazione al Sindaco, come previsto dal Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 132 contenente misure urgenti per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

In entrambi i casi, però, sorgono precisi doveri nei confronti della prole e dell’altro coniuge.

Sono queste le eventualità più frequenti in cui sorge il diritto di mantenimento per il figlio che può essere revocato se costui ha raggiunto la piena indipendenza economica.

Ma procediamo per gradi.

Che cosa è la separazione?

Con la separazione si acquista un nuovo status giuridico che si riflette si all’interno dei rapporti personali (viene meno il dovere di coabitazione e quello di fedeltà si trasforma in obbligo di non recare offesa al coniuge) che patrimoniali (sorge l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento sia nei confronti del coniuge che dei figli).

Quali sono le forme della separazione?

La separazione può avvenire in forma consensuale ove entrambi i coniugi trovano un accordo sul futuro assetto dei loro interessi oppure giudiziale dove sarà il giudice, in assenza di particolari pattuizioni tra le parti, a regolamentare tutti gli aspetti rilevanti.

La norma di riferimento per il primo caso è l’art. 158 c. c. che dispone: “La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice. Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione”.

La norme consente ai coniugi di ottenere la separazione su richiesta congiunta con possibilità di omologa se l’accordo non è contrario ai doveri di solidarietà familiare. Il presupposto è costituito dal venir meno dell’affectio coniugalis e non necessariamente dall’intollerabilità della convivenza. L’ addebito è divenuto, ormai, irrilevante.

Il procedimento va proposto con ricorso congiunto che deve contenere tutti i requisiti di cui all’art. 706 c. p. c.: “La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi”.

A seguito della presentazione del ricorso il Presidente fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi per il tentativo di conciliazione come disposto dall’art. 707 c. p. c.: “I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata”.

Ancora l’art. 708 c. p. c. precisa: “All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento”

Se il giudice non ritiene l’accordo idoneo a tutelare gli interessi delle parti, soprattutto avuto riguardo a quello dei figli, indica le modifiche necessarie, ma non può intervenire sul contenuto dell’accordo.

Si individuano, dunque, due momenti nella separazione consensuale: l’accordo tra i coniugi e l’omologa di stampo pubblicistico.

L’obbligo di versare il mantenimento ai figli quando sorge? Con il semplice accordo o è necessaria l’omologa del giudice?

La domanda sorge per la diversa natura giuridica dei due atti rispettivamente privata per le pattuizioni dei coniugi e pubblica per l’omologa.

Sulla questione sono sorte due tesi.

La prima di stampo prettamente pubblico assume che l’impegno avviene direttamente con l’omologa essendo l’accordo mero presupposto. È l’omologa, l’atto del giudice, il momento fondamentale e essenziale per il sorgere del dovere relativo al versamento dell’assegno.

Di contro si è osservato che le lungaggini processuali non possono pregiudicare i diritti delle parti, pertanto, l’effetto costitutivo discende dalle stesse pattuizioni. L’omologa altro non rappresenta che la mera condizione sospensiva dell’effetto.

La Suprema Corte con sentenza n. 4306 del 1997 configura l’accordo come atto negoziale espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi rappresentando uno dei momenti più significativi della negoziabilità del diritto di famiglia. È il consenso che fornisce natura negoziale alla separazione. All’accordo in sede di separazione, infatti, si applicano tutte le disposizioni relative al contratto in quanto compatibili ivi comprese quelle sui vizi della volontà. In tale ottica risulta anche possibile la simulazione dell’accordo di separazione, ma la successiva richiesta di omologa è incompatibile con la volontà di avvalersi della separazione.

E’ possibile determinare l’assegno di mantenimento per i figli in accordi a latere della separazione?

Il riferimento è agli accordi antecedenti o coevi all’istanza di separazione oppure successivi alla stessa.

Sono accordi non trasfusi nel verbale di omologazione. Si ammette la possibilità senza necessità di preventivo controllo dell’autorità giudiziaria. La natura è negoziale o contrattuale se avente carattere patrimoniale. È ulteriore corollario della natura privatistica della separazione consensuale. Essi sono volti a sottrarre la famiglia dal ruolo tutorio dell’intervento del giudice. Si è avvertita l’esigenza di mediare tra la valorizzazione della volontà dei coniugi e la salvaguardia del momento istituzionale del controllo giudiziale.

Quanto detto è valido in relazione agli accordi coevi e antecedenti essendosi precisato che essi devono porsi in rapporto di non interferenza con l’accordo omologato. Ciò si verifica o perché concernono un aspetto non disciplinato da quest’ultimo oppure in quanto specificativi di una maggiore tutela.

Un esempio a tal uopo calzante potrebbe riguardare proprio la previsione di un assegno di mantenimento di portata superiore.

Problemi più delicati per gli accordi successivi in quanto già è intervenuta l’omologa. Un primo orientamento afferma che l’omologa costituisce un limite alla loro validità.

Un altro, valorizzando l’autonomia negoziale, li ritieni ammissibili con il rispetto dell’art. 160 c. c. relativo ai diritti inderogabili.

La Suprema Corte ha precisato che le modifiche successive all’omologa trovano legittimo fondamento nell’art. 1322 c. c. relativo all’autonomia negoziale e devono ritenersi valide ed efficaci a prescindere dall’intervento del giudice quando non superano il limite di inderogabilità di cui all’art. 160 c. c.

Ancora è affermato che mentre le pattuizioni successive originano dall’art. 1322 c. c., gli accordi a latere antecedenti o coevi operano solo se si collocano in posizione di non interferenza.

Mentre per gli accordi a latere a contenuto patrimoniale è consolidato l’indirizzo su esposto, la questione problematica si è posta per quelli relativi ai figli minori.

Gli orientamenti più recenti escludono la nullità tout court di pattuizioni riferite ai figli minori e non omologate. Se è vero che il controllo del Tribunale riguarda l’affidamento, il mantenimento della prole è altrettanto giusto ritenere che non si può richiedere sempre una valutazione giudiziaria nella materia in esame.

Si rischierebbe, infatti, di far riferimento a uno strumento ad hoc che non esiste in quanto non ci sono procedure omologative di pattuizioni successive.

Si è esclusa, in tal modo, ogni ipotesi di nullità assoluta. Eventuali profili di tutela dei minori possono essere fatti validare tramite intervento del giudice. Il riconoscimento della validità degli accordi a latere comporta questioni relative ai contenuti degli stessi. Con riferimento a quelli relativi al diritto di abitazione della casa coniugale si tiene presente che mancando l’omologa l’opponibilità ai terzi della casa locata è subordinata alla trascrizione ai sensi dell’art. 6 della legge 392 del 1978.

Posso adempiere al mio obbligo di mantenimento attraverso un trasferimento immobiliare?

Con la locuzione trasferimento immobiliare si intendono proprio quegli atti mediante i quali la proprietà o altro diritto reale è trasferito tra i coniugi o ai figli per disciplinare i rapporti in caso di crisi.

Possono avere effetto reale o obbligatorio e, in tale ultimo caso, si applica il disposto di cui all’art. 2932 c. c. ovvero l’esecuzione specifica.

Possono, inoltre, essere contenuti nell’accordo omologato e hanno natura di atto pubblico o negli accordi a latere assumendo funzione privata.

La loro validità è ius receptum. La Suprema Corte ha confermato la natura atipica degli stessi con causa familiare aventi le finalità di regolare i diversi interessi che si presentano durante la crisi familiare. Si è sostenuto che l’obbligo di mantenimento nei confronti della prole può essere adempiuto con il trasferimento piuttosto che attraverso la prestazione periodica.

Tali accordi, in applicazione dell’art. 1322 c. c., assolvono la funzione solutoria compensativa dell’obbligo di mantenimento.

Si distinguono dalle convenzioni matrimoniali che postulano la convivenza, dalle donazioni, essendo assente l’animus donandi e dalla vendita mancando il corrispettivo del prezzo.

Essi restano soggetti all’azione revocatoria ordinaria e fallimentare, ma non alla risoluzione per inadempimento non essendo ravvisabile alcun rapporto sinallagmatico atteso che il mantenimento della prole è obbligo ineludibile di ogni genitore.

Quid iuris in ipotesi di separazione giudiziale?

L’art. 151 c. c. afferma che: “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

Presupposti per richiedere la separazione sono l’intollerabilità della convivenza e il grave pregiudizio per l’educazione dei figli. La colpa non è più richiesta essendo rilevante solo ai fini dell’addebito. Il legislatore del 1975 ha mutato il ruolo della separazione da strumento sanzionatorio a rimedio per la crisi coniugale.

In tale ottica ogni coniuge può chiedere la separazione anche se è causa dell’intollerabilità della convivenza e non sono tipizzati i singoli casi di separazione preferendosi una clausola aperta. La Cassazione ha precisato che la formula del nuovo testo si presta ad interpretazione oggettiva e fonda il diritto a separarsi sull’accertamento dei fatti che nel contesto sociale rendono la coabitazione non più sopportabile.

L’intollerabilità è fatto psicologico individuale, riferito alla formazione culturale, alla sensibilità, al contesto intero di vita dei coniugi.

Indica l’incompatibilità di carattere, i maltrattamenti fisici e morali.

La disgiuntiva “o” utilizzata dal legislatore lascia intendere l’alternatività con il secondo presupposto ossia il grave pregiudizio per l’educazione della prole. In dottrina si è detto che in una situazione di tal genere scatta la tutela specifica per i figli di cui agli artt. 230 e ss. c. c.

Quale il presupposto per l’assegno di mantenimento ai figli?

Il presupposto per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento ai figli è la non autosufficienza economica degli stessi che non sia colposa ovvero non imputabile alla loro negligenza. Ad esempio non devono aver rinunciato ad impieghi che corrispondono alla loro formazione e il cui guadagno risulta essere congruo rispetto alle mansioni effettivamente svolte.

La norma di riferimento è l’art. 156 c. c.: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818. In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti”.

Deriva da un necessario dovere di solidarietà materiale e morale in quanto la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale e comunque restano fermi, in ogni caso, gli obblighi nei confronti dei figli che hanno derivazione costituzionale.

Come chiedere la cessazione dell’obbligo di versare l’assegno nei confronti del figlio economicamente autosufficiente?

La cessazione dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento può essere chiesta quando il figlio è divenuto economicamente autosufficiente ovvero quando non lo è per causa imputabile.

Nelle ipotesi menzionate, infatti, vi è un mutamento dei presupposti richiesti per il sorgere del diritto.

Con ordinanza 19135 del 2019 la Suprema Corte ha a tal uopo specificato che: “Il padre deve corrispondere al figlio, libero professionista, un contributo al mantenimento qualora questi non abbia raggiunto l’indipendenza economica. Il figlio, che abbia completato il suo percorso formativo e abbia iniziato a svolgere l’attività professionale di avvocato, ma non percepisca introiti tali da renderlo autosufficiente economicamente, ha diritto al mantenimento. Per il genitore onerato dell’obbligo, resta salva la possibilità di proporre la domanda di revoca dell’assegno periodico, in favore del figlio, in caso di acquisizione, da parte di quest’ultimo, di un livello reddituale idoneo a consentirgli l’autosufficienza”.

Unico criterio necessario è, dunque, una perfetta autonomia economica da parte del figlio.

Il procedimento da seguire è quello previsto dall’art. 710 c. p. c.: “Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo’ delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo’ adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento”.

Si tratta di procedimento camerale conseguente rispetto a quello di separazione. Il giudice assume i necessari mezzi probatori con possibilità di adozione anche di provvedimenti provvisori.

Quali sono le differenze con l’assegno di mantenimento versato in sede di divorzio?

Nella pratica nulla cambia soprattutto in relazione ai figli.

La questione è prettamente giuridica e verte sulla natura dello stesso potendo influenzare i presupposti per l’emissione.

L’assegno di mantenimento in sede di divorzio è disciplinato dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” e pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

La norma prevede che: “1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all’art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all’ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza. 2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. 3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela. 4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti. 5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell’art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci. 6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. 7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. 8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico. 9. I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. 10. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. 11. Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze”.

L’accertamento di diritto di articola in due fasi. In un primo momento il giudice verifica l’esistenza in astratto del diritto che postula l’inadeguatezza dei mezzi e l’impossibilità oggettiva di procurarli. Essa va verificata in base al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. Tale parametro si determina valutando sia l’esistenza del diritto all’assegno sia il tetto massimo di esso corrispondente a quanto necessario a perequare il precedente tenore di vita. In secondo luogo l’analisi verte sulla determinazione in concreto attraverso gli ulteriori criteri previsti dalla norma riportata. Essi agiscono come fattore di moderazione della somma considerata in astratto e possono in estremo contribuire ad azzerarla.

Per mancanza di mezzi adeguati si intende assolvere alla funzione assistenziale dell’assegno e rileva l’apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni economiche che devono essere ripristinate. La funzione compensativa, propria dell’assegno di divorzio, è attribuita al criterio di quantificazione relativo al contributo personale di ogni coniuge alla vita matrimoniale.

Il dovere di versare l’assegno si estingue, almeno nei confronti del coniuge, con la morte dello stesso o il passaggio a nuove nozze. Esso anche in tali casi rimane fermo in relazione alla prole per la quale cessa esclusivamente con il raggiungimento dell’indipendenza economica. La maggiore età è insufficiente dovendo affiancarsi il raggiungimento di una reale autonomia in virtù della funzione assistenziale dello stesso.

Di recente la giurisprudenza è tornata ad analizzare la natura e la funzione dell’assegno di divorzio rivedendo le posizioni assunte in precedenza.

Ad essere riconsiderata l’inadeguatezza dei mezzi di cui all’art. 5 legge 898 del 1970 non più ragguagliabile soltanto al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ritenuto parametro anacronistico.

Il giudice deve, infatti, uniformare la propria statuizione al principio di autoresponsabilità economica di ogni coniuge valutata con riferimento a vari parametri ossia:

  1. inadeguatezza dei redditi;
  2. impossibilità oggettiva di procurarli;
  3. indipendenza economica.

La legge, in ogni caso, prevede che la sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

Nel 2019 la Suprema Corte ritorna sull’argomento affermando, con pronuncia del 7 ottobre n. 24934, che: “Lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono elementi decisivi per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile. I parametri su cui fondare l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio sono la non autosufficienza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale”.

Il riferimento costante è sempre all’autosufficienza economica ritenuta cartina di tornasole anche in relazione al mantenimento della prole.

Accertato l’obbligo di corresponsione, il giudice può imporre anche l’obbligo di prestare idonea garanzia personale o reale in presenza di pericolo di inadempimento. L’art. 8 della legge 898 del 1978 specifica che: “1. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. 2. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del codice civile. 3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. 4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6. 5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell’esecuzione, provvede il giudice dell’esecuzione. 6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell’art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno e l’invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest’ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori. 7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l’assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell’assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6.”

Quale il procedimento per chiedere la cessazione del versamento del mantenimento al figlio in sede di divorzio?

Le condizioni di divorzio possono essere modificate utilizzando il procedimento di cui all’art. 9 della legge 898 del 1978 che così dispone: “1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6. 2. In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. 3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze. 4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità. 5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l’applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci”.

In caso di sopravvenienza di giustificati motivi, tra cui rientra il raggiungimento dell’autosufficienza economica dei figli, è possibile proporre istanza al Tribunale di modifica di quanto pattuito.

E’ possibile versare il mantenimento direttamente ai figli?

Si, lo prevede espressamente l’art. 337 septies c. c.: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.

Ciò è possibile solo su istanza del figlio stesso come ha specificato la giurisprudenza più recente.

Quale prova deve fornire il genitore in giudizio per vedere accolta la sua domanda di cessazione nei confronti del figlio maggiorenne e economicamente autosufficiente?

Il quantum relativo all’onere probatorio da dover soddisfare in giudizio è stato definito dalla giurisprudenza.

La Suprema Corte con varie sentenze ha affermato che è necessaria: “la prova che il figlio è divenuto autosufficiente cioè che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a egli imputabile (Cass. 1828/09)”.

Successivamente ha specificato l’indispensabilità della dimostrazione che: “Il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass. 1858/2016)”.

Conclusioni

L’art. 30 della Costituzione così dispone: “E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.

L’obbligo di mantenimento dei figli trova fonte proprio nella Carta Costituzionale rappresentando un dovere di ciascun genitore e ciò anche nel caso di crisi del rapporto coniugale.

Esso viene meno soltanto quando il figlio ha raggiunto la piena autosufficienza che non significa maggiore età, bensì autonomia economica oppure se la stessa è preclusa da un comportamento riconducibile eziologicamente al figlio stesso.

In tali ipotesi è possibile chiedere al giudice una modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio per sopravvenuti motivi che hanno mutato i presupposti delle stesse.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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