Posso chiudere il mio balcone per ingrandire il mio appartamento?
Spesso gli appartamenti non sono adatti per grandezza e misura a soddisfare le esigenze di chi li abita soprattutto con il sopraggiunge di nuovi membri che ingrandiscono il nucleo familiare.
Si cerca, pertanto, di recuperare tutto lo spazio possibile mutando la destinazione delle aree a disposizione.
Di frequente si cerca di diminuire i luoghi esterni, ad esempio i balconi, creando altre stanze.
Tale operazione sicuramente è possibile sebbene è necessario rispettare tutte le regole e ottenere i permessi necessari.
Come posso chiudere il mio balcone?
Per prima cosa è necessario rivolgersi ad un tecnico competente e verificare se un intervento di tal fatta alteri o meno la stabilità dell’edificio. La prima operazione, pertanto, è valutare la struttura dell’immobile al fine di vagliare la concreta fattibilità del progetto in relazione alle peculiarità proprie dell’appartamento che si vuole ingrandire.
Cosa fare a livello legale?
Se si fa parte di un condominio risulta indispensabile la delibera dell’Assemblea in quanto l’intervento altera il decoro artistico e architettonico del condominio.
È indispensabile, successivamente, chiedere i relativi permessi al Comune.
Quali sono le norme di riferimento?
La norma cui bisogna far riferimento è il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 meglio noto come Testo Unico dell’edilizia.
L’art. 3 del citato TU contiene le definizioni degli interventi edilizi affermando che la manutenzione ordinaria riguarda le riparazioni, le sostituzioni e i rinnovamenti; quella straordinaria le modifiche di parti strutturali degli edifici; le ristrutturazioni le trasformazioni mediante un insieme sistematico.
L’ampliamento dell’appartamento mediante la chiusura del balcone, in base alla legislazione testè citata, rientra tra gli interventi di nuova costruzione in quanto espressamente citato dall’art. 3 lett. e.1.
Quali sono i titoli che devo richiedere per poter iniziare i lavori?
Il TU individua una serie di attività edilizie libere per cui non è necessario alcun titolo.
Tra esse: gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw,
gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio,
le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato,
i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari,
le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, e opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale, e opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici.
Non è annoverata la chiusura del balcone e la creazione di nuovi spazi per cui è indispensabile il titolo abilitativo ovvero il permesso di costruire essendo intervento che muta la destinazione d’uso. Presupposto per il rilascio è la conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e la competenza spetta al dirigente o al responsabile dello sportello unico.
Cosa accade se non rispetto le norme di legge?
L’art. 44 del Tu prevede sanzioni penali e, in particolare, l’ammenda fino a 20658 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive; l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 10328 a 103290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione, l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 30986 a 103290 euro (1) nel caso di lottizzazione abusiva.
Conclusioni
È possibile ampliare il proprio appartamento tramite la chiusura del balcone utilizzando, però, tutte le cautele del caso.
Innanzitutto bisogna verificare la conformità strutturale ovvero valutare, tramite un esperto, quale ingegnere, geometra o architetto, se l’intervento non mette a rischio la stabilità statica dell’edificio oppure non è in contrasto con le caratteristiche dell’immobile.
Successivamente sarà indispensabile dotarsi dei permessi comunali non solo per ottenere l’autorizzazione all’ampliamento, ma anche per l’inizio concreto dei lavori.
Se, inoltre, si tratta di condominio prodromica è l’autorizzazione dell’assemblea.
È bene rispettare tutte le fasi della procedura onde evitare di incorrere in sanzioni che hanno anche natura penale.
L’avvocato sempre con te