Falliti i tentativi di recuperare un credito in via stragiudiziale – rectius in via bonaria – ecco che si apre la strada giudiziale; ovvero la richiesta resa in via formale dinnanzi all’Autorità Giudiziaria volta ad ottenere in primo luogo il riconoscimento della propria pretesa . Pretesa che, seppur modulabile a seconda delle situazioni e degli accadimenti, non può tuttavia prescindere da un titolo esecutivo alla stregua del quale domandare legittimo pagamento al debitore.
Frequentemente occorrerà considerare la natura ed il contesto in cui è maturata la pretesa creditoria; spesso ad esempio il pagamento di quanto vantato è speculare ad una responsabilità contrattuale ovvero scaturisce da un inadempimento di una delle parti in un differente rapporto giuridico o da inesatta esecuzione o dall’esecuzione tardiva di un’obbligazione.

Tale responsabilità trova base giuridica e generale nel codice civile – art. 1281 in primo luogo – e per ciò che concerne il recupero del credito a tale situazione collegato, la posizione del creditore appare maggiormente tutelata dal momento che trova applicazione il principio della cd presunzione della colpa. Spetta pertanto all’attore, ai fini del recupero del credito e quindi alla risarcibilità, dimostrare esclusivamente l’eziologia dell’ inadempimento, la quantificazione nonché l’entità esaustiva del danno. Sul debitore, a contrario, spetta l’onere di provare un’ impossibilità sopravvenuta dovuta a cause dallo stesso non dipendenti né imputabili.
L’art. 474 cpc è tranciante nello statuire che l’esecuzione forzata, volta al recupero del vantato credito, possa trovar luogo solo in virtù di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile.
Il comma 2 della medesima disposizione di legge può aiutare a comprendere quali atti e documenti la legge assuma come titoli esecutivi, giudiziali e stragiudiziali.
Trattando in questo articolo la fase giudiziale volta al recupero del credito, ecco che focalizziamo l’attenzione su sentenze, provvedimenti ed altri atti a cui la stessa legge attribuisce efficacia esecutiva. Anche se sarà utile accennare anche a quelli cd stragiudiziali per ottenere una panoramica di maggior spessore.
Quindi appartengono alla prima tipologia le sentenze di condanna passate in giudicato, le sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive, i verbali di conciliazione giudiziale o stragiudiziale, i decreti ingiuntivi non opposti o dichiarati provvisoriamente esecutivi, le licenze e/o sfratti convalidati, le ordinanze contenenti condanne a pagamenti di somme.
Quali titolo stragiudiziali troviamo scritture private autenticate, cambiali, altri titoli di credito, atti ricevuti da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla normativa in vigore. Altresì da ricordare le decisioni delle istituzioni dell’Unione Europea ed i titoli esecutivi europei (reg. UE n. 805 /2004 e segg).
In via giudiziale peraltro solo la cd “spedizione in forma esecutiva” del titolo può legittimare il creditore alla corretta prospettazione dell’azione del recupero crediti .
DECRETO INGIUNTIVO SU FATTURA PER RECUPERO DEL CREDITO
Nella pratica commerciale è usuale l’emissione di fatture – ovviamente per prestazioni correttamente eseguite e per lo più risultanti da contratto. Ciò si ricollega alla tematica della cd prova scritta; ergo quello che nella prassi non solo commerciale, ma soprattutto giudiziaria può considerarsi prova di un rapporto giuridico tra debitore e creditore.
La disamina non pare di poco conto proprio nell’accezione e per la tematica sin qui trattata; cioè il recupero per via giudiziale di un vantato diritto di pagamento che dovrà, alla fine della trafila giudiziaria, divenire un credito certo, liquido ed esigibile. Quindi, in soldoni, di esatta connotazione anche sotto aspetto numerico e di quantificazione monetaria.
In caso di mancato pagamento al creditore può esser consigliata quella che in via di prassi si ritiene essere la via più semplice per recuperare il credito : vale a dire di domandare emissione a suo favore di decreto ingiuntivo presso il Tribunale Civile competente per valore.
La condizione per ottenere tale procedimento “abbreviato” e semplificato con evidenti modalità è quindi quello di avere a proprio favore una cd “prova scritta”. Essa ad esempio può essere una dichiarazione firmata dal debitore – rectius riconoscimento di debito – ovvero per l’appunto un contratto, una fattura, un titolo di credito oppure un ordinativo inviato dal debitore e da questi contro firmato.
Certamente il tutto va considerato alla stregua della circostanza che nella maggior parte dei casi, quindi nella comune pratica commerciale, i contratti vengano conclusi per iscritto con clausole e pattuizioni già volte a considerare in via di principio eventuali casi di difetto di adempimento, ritardo nell’esecuzione della prestazione, penali, interessi, more, tempisti, ritardi, penali o altro.
Al fine del recupero del credito la legge consente di ottenere emissione di decreto ingiuntivo anche solo con la semplice redazione in via unilaterale di fattura; quindi una volta redatta la stessa e previo infruttuoso nonchè documentato invio al debitore con richieste di pagamento varie lo stesso può procedere – solo con detto documento – a presentare ricorso per decreto ingiuntivo. Certamente buona prassi giudiziale – in alcuni casi disattesa da alcuni Tribunali – dovrà vedere quali documenti allegati comprovanti il credito medesimo l’estratto autenticato della scritture contabili dell’imprenditore o società richiedente tale atto.
Tuttavia, stando così le cose, par chiaro che il meccanismo possa indurre, anche in via mistificatoria e mendace, a precostituire ex ante qualsivoglia pezza giustificativa relativa a presunti crediti vantati. Pertanto le fatture commerciali non accettate dal debitore, pur quindi essendo requisito imprescindibile tale da poter ottenere emissione di decreto ingiuntivo da parte del Giudice, non sono e non costituiscono piena prova del credito di cui si controverte.
Orbene, se il debitore presenta opposizione al decreto ingiuntivo – previa regolare e valida notifica dell’atto de quo – il creditore non potrà adagiare la propria pretesa sulla prova documentale così come già depositata in atti, ma dovrà dimostrare nuovamente il proprio credito.
Quindi nel processo ordinario che segue l’opposizione al decreto ingiuntivo la fattura non costituisce di per sé fonte di prova in favore della parte che l’ha redatta ed emessa. Infatti, se così non fosse, il decreto medesimo sarebbe arma esplicabile da parte di qualsiasi creditore per onerare il debitore della prova contraria.
ATTO PRODROMICO ALL’ESECUZIONE: IL PRECETTO. QUALI TEMPI?
Considerato tale, il precetto costituisce per così dire l’anticamera dell’inizio dell’esecuzione forzata; ne assume i connotati di ultimo avviso – in via prodromica – prima dell’inizio dell’esecuzione forzata vera e propria. Con tale atto, pertanto, si avvisa il debitore che potrà adempiere nel termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto stesso a quanto dedotto e dichiarato esecutivo nel titolo; quest’ultimo talvolta viene notificato unitamente all’atto di precetto medesimo.
Certamente sui tempi di un recupero crediti per via giudiziale occorre essere sinceri e valutare che, a parte i termini stabiliti ex lege, dipenderà molto dalla prassi giudiziaria del Tribunale a cui ci si è rivolti. Una volta scaduto il termine concesso al debitore per l’adempimento indicato in precetto par chiaro sia suscettibile di discrezionalità, a seconda della situazione in concreto delineata, la scelta dell’esecuzione forzata da intraprendere. Per nostra esperienza, il recupero crediti è comunque molto più breve del comune sentire. E’ certo che prima si inizia l’azione, maggiori saranno le possibilità di recupero che avrà il creditore.
Da qui poi si tratterà di scegliere tra le opzioni previste dal codice di rito in ordine al pignoramento mobiliare o presso terzi ovvero immobiliare.La scelta sarà dettata dalla disamina delle condizioni patrimoniali del debitore, ma la via più efficace è quella del pignoramento presso terzi, che consente un recupero immediato della liquidità qualora il terzo sia detentore di somme o crediti nei confronti dell’esecutato.
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