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La ripartizione delle spese nel condominio parziale

La sentenza ora in commento del Tribunale di Salerno, sez. I, del 25 settembre 2013 ci permette di illustrarvi in modo conciso il criterio da adottare per la ripartizione delle spese per le parti comuni in caso di condominio parziale.

Si può parlare di condominio parziale quando, giusto quanto precisato dalla Corte di Cassazione (con sentenza 1959/2001), “all’interno del cosiddetto condominio allargato vi sono talune cose – qualificate come comuni ex art. 1117 c.c.  – che siano per oggettivi caratteri materiali e funzionali  necessarie per l’esistenza o per l’uso, ovvero che siano destinate all’uso o al servizio, non di tutto l’edificio, ma di una sola parte o di alcune unità abitative di esso”.

Pensiamo ad esempio ad un condominio composto da un corpo di fabbrica principale e da altre piccole palazzine distinte o separate, ognuna con le proprie scale condominiali, oppure ad un condominio con un edificio adibito ai garage del tutto indipendente. In tali casi trova ad applicarsi, per gli oneri di spese condominiali, l’art. 1123, III comma, cod. civ. secondo il quale “Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.

Grazie a questi presupposti, il Tribunale di Salerno ha accolto l’impugnazione della delibera assembleare che aveva disposto, a carico del proprietario opponente, la partecipazione alle spese di manutenzione straordinarie dell’edificio principale del condominio. Infatti, il Tribunale, ha dapprima verificato la configurabilità nella fattispecie di un condominio parziale e, quindi, ha rilevato che l’attore era proprietario di un’unità abitativa e di un box entrambi siti in fabbricati distinti da quello interessato ai lavori.

Il Giudice ha pertanto deciso la controversia dando ragione al condomino opponente, confermando che le spese andavano ripartite solo sui proprietari facenti parte dell’edificio interessato ai lavori. Legittimamente il magistrato ha, invece, esonerato dalla partecipazione alle spese gli altri condomini, in quanto proprietari di unità immobiliari in fabbricati strutturalmente distinti ed indipendenti.

Lo Studio Legale Bordogna è a vostra disposizione per aiutarvi a determinare se il vostro condominio possa configurare un cosiddetto condominio parziale, al fine di permettervi di pagare solo le spese a vostro carico.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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