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Risarcimento per Responsabilità della Scuola: Danni all’Allievo

In tema di responsabilità del personale insegnante per accadimenti lesivi in danno agli allievi intervenuti durante le “ore” di scuola sembra utile premettere un correzione anche terminologica; nel senso che si dovrebbe parlare di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione e di responsabilità patrimoniale degli insegnanti. Infatti la Legge N. 312/1980 ha innovato tale disciplina per ciò che concerne i danni causati a terzi nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sugli alunni.

Risarcimento per Responsabilità della Scuola: Danni all’Allievo

risarcimento danni responsabilità della scuola e dell'asiloNel caso quindi si verifichi un danno od infortunio in danno ad un allievo (cadute da scivolo ad esempio ovvero altro) al fine di potersi esimere da responsabilità è necessario che venga provato da parte dell’insegnante il cd caso fortuito ; ossia un evento straordinario non prevedibile o non superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età dell’allievo, grado di maturazione, condizioni ambientali ecc.).

La prova liberatoria di tal fatta è stata interpretata dalla giurisprudenza con modalità sempre più severe e gravose. I “precettori” non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in positivo di aver quindi adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare le situazioni potenziali di pericolo favorevoli alla commissione del fatto dannoso/sinistro.

Ipotesi tipica, tra le altre, laddove l’insegnante avrebbe potuto e dovuto impedire l’evento danno con un intervento mirato e tempestivo utile a dividere due alunni che litigavano prima che la discussione sfociasse in colluttazione .

La giurisprudenza sull’art. 2048 codice civile, in quanto tale statuente l’obbligo di vigilare su alunni e quindi sui minori, registra per lo più due filoni interpretativi in ordine alla cd prova liberatoria.

Secondo il primo l’art. 2048  co. 2 codice civile prevede la responsabilità dei precettori nella sola ipotesi di danno causato a terzi dal fatto illecito degli alunni commesso nell’arco di tempo in cui essi sono sotto la loro diretta sorveglianza; quindi di fatto durante le ore scolastiche. Da qui in via deduttiva, insomma, una connotazione restrittiva della fattispecie tale da non far sussistere responsabilità alcuna nel caso in cui vi sia un danno che l’alunno abbia causato a sé stesso.

Alla stregua del secondo orientamento, a contrario, si ritiene la norma applicabile anche in quest’ultima ipotesi. In quanto la vigilanza dovuta dagli insegnanti sarebbe diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi nei confronti di terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi stessi, da loro coetanei o da altri soggetti ovvero da fatti non umani.

Quindi anche in via di paradigma risarcitorio, in realtà, il danno auto-procuratosi dall’alunno non resta sfornito da tutela poiché la responsabilità viene comunque ricondotta nell’ambìto del cd principio del neminem laedere ex art. 2043 codice civile; secondo il quale  qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Ergo principio cardine dell’illecito extracontrattuale.

Il personale insegnante viene quindi in pratica considerato responsabile del danno sofferto dal minore (anche se contra se stesso) per violazione dell’obbligo di vigilare sull’incolumità fisica degli allievi; obbligo per lo più rinvenuto altresì dalla normativa di settore (impiego statale ovvero privato nel caso di Scuole parificate) o comunque scaturente dall’affidamento dei minori all’ Ente scolastico.

La cd “condotta omissiva colposa” riconducibile all’art. 2043 codice civile, causa del danno ingiusto sofferto dall’allievo, viene così individuata in concreto nella violazione dello specifico obbligo giuridico di impedire l’evento che grava sui docenti in riferimento al generale dovere di vigilare sui minori affidati alle loro cure durante l’orario scolastico.

Spesso nella disamina della fattispecie di cui si controverte si utilizza indifferentemente l’uso del termine “alunni” o “minori” . L’obbligo di vigilanza sugli allievi previsto dall’art. 2048 c.c. , così come il rinvio normativo alla vigilanza “contrattuale” sugli alunni, non deve far ritenere che la stessa responsabilità degli insegnanti possa estendersi anche a situazioni che vedano coinvolti alunni maggiorenni.

Certamente il fondamento di tale responsabilità è la violazione di quei doveri di vigilanza ed educazione che “presuppongono” la minore età degli allievi.

Dunque in via pratica sia che si applichi l’art. 2048 c.c. o l’ art. 2043 c.c. con l’affidamento degli alunni all’istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che, di regola, incombono sui genitori a tutela dei figli “minori” e che di fatto restano sospesi per il periodo di tempo connesso all’affidamento stesso.

Sarebbe incoerente dal punto di vista anche sistematico che l’ordinamento gravasse gli insegnanti di una responsabilità per danni in riferimento ad alunni maggiorenni quando la stessa resta, a contrario, in via di principio esclusa addirittura per i genitori.

CASO CONCRETO: OBBLIGO DI CUSTODIA MAESTRE DI ASILO

Una bimba dell’asilo (anni 5)  viene accompagnata al bagno dalla maestra; quest’ultima, al fine di non lasciar la classe di 26 bimbi incustodita, per breve lasso di tempo lascia la bimba ai servizi igienici raccomandandole di rientrare in classe (breve la distanza tra aula e bagno). La bimba, eludendo il controllo della maestra, invece di rientrare in classe – trovando la porta aperta – si reca in giardino arrampicandosi sullo scivolo; da qui caduta e sette punti di sutura presso Pronto Soccorso.

La Cassazione ribadisce che in nessun caso  gli alunni, ancorchè di età così tenera, possano essere lasciati da soli. La maestra e l’Istituto scolastico sono sempre responsabili per le lesioni riportate dal bambino anche se lasciato da solo per pochi minuti. L’insegnante, qualora impossibilitata a poter vigilare dovendo scegliere se accudire la bimba ovvero lasciare la classe da sola, avrebbe dovuto avvalersi del supporto di altro personale, anche nel caso non docente, della Scuola medesima.

La Corte ha quindi stabilito la responsabilità in duplice accezione sia della maestra sia dell’Istituto scolastico. Al risarcimento provvederà il Ministero dell’ Istruzione; che poi avrà azione di rivalsa verso la maestra e l’Istituto.

Nel caso di specie viene ribadito come  in caso di contenzioso per ottenere il risarcimento danno da autolesione l’attore dovrà provare che il danno si sia verificato nel corso del rapporto scolastico; il convenuto che l’evento dannoso si sia verificato per fatto ad esso non imputabile.

DANNI RISARCIBILI

A seguito della lesione o del sinistro di tal fatta i danni risarcibili come di prassi si dividono in danni di natura patrimoniale e danni non patrimoniali.

Per ciò che concerne i danni patrimoniali valgono le classiche regole del danno emergente e lucro cessante secondo la normativa di cui a codice civile.

Ergo a titolo esemplificativo. Danno emergente: costi per medicine e visite mediche della bimba, costo degli abiti rovinati nella caduta, costo terapia sino a guarigione (quale danno futuro da domandare in corso di giudizio).  Lucro cessante: perdita di chance per assistenza del figlio da parte dei genitori (da provare tuttavia nesso causale e probabilità di opportunità mancata).

Per ciò che riguarda il danno non patrimoniale lo stesso si suddivide in danno biologico, morale ed esistenziale. Da qui riconducibilità a risarcimento di lesioni a livello fisico e psicologico, agitazione, stress ed ansie sofferte. Anche per questa tipologia di danni,  di fondamentale necessità è CTU e l’ ausilio di medici e consulenti al fine di comprovare l’esistenza degli stessi e la la loro incisione nelle abitudini e ritmi di vita del danneggiato.

 

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Paola M

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