Se un soggetto ha accumulato debiti importanti e i suoi redditi gli rendono complicato poterli sanare, dal punto di vista giuridico si può parlare di crisi da sovraindebitamento.
Da questo punto di vista la legge di riferimento è la n.3 del 2012, e prevede che i soggetti sovraindebitati possano sanare la crisi attraverso delle particolari procedure, finalizzate a rendere il processo meno difficoltoso.
La legge in questione ha previsto 3 diverse opportunità tramite le quali risolvere le crisi da sovraindebitamento, ovvero l’accordo con i creditori, il piano del consumatore e la procedura di liquidazione.
Scopriamole subito nel dettaglio.
ACCORDO CON I CREDITORI
L’accordo con i creditori deve essere approvato dai debitori che abbracciano almeno il 60% dei crediti complessivi del soggetto, e può presentare caratteristiche svariate.
La proposta di accordo fornita dal debitore può avere carattere dilatatorio e/o esdebatorio, a condizione che i debiti siano pagati integralmente entro la scadenza prevista dal contratto.
PIANO DEL CONSUMATORE
Il piano del consumatore non ha un contenuto predeterminato, quindi può presentare caratteristiche differenti, ad ogni modo comporta in tutti i casi delle limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, agli strumenti finanziari e creditizi, nonché all’uso di strumenti di pagamento elettronico.
A garanzia dei creditori devono essere nominati uno o più soggetti terzi, inoltre può essere prevista una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.
Le condizioni che devono sussistere affinché il soggetto sovraindebitato possa usufruire di tale possibilità sono le seguenti: il soggetto deve essere un consumatore, quindi dev’essere una persona che ha contratto i suoi debiti per ragioni estranee all’attività professionale o imprenditoriale svolta; deve versare, ovviamente, in una condizione di sovraindebitamento, quindi in una condizione in cui il patrimonio disponibile non consente di poter sanare i debiti contratti; non deve essere soggetto ad altre procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge n.3 del 2012, come possono essere ad esempio procedure di fallimento; e ancora non deve aver fornito una documentazione che non consente di ricostruire in modo compiuto la sua situazione economica.
Il piano del consumatore, inoltre, non può attivarsi se è stato già richiesto nei 5 anni precedenti senza che sia stato risolto, revocato o cessato nei suoi effetti.
Il piano del consumatore va depositato presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto che ne usufruisce, e la proposta va presentata anche agli uffici fiscali e all’agente di riscossione competente.
Deve essere ovviamente depositato l’elenco di tutti i creditori, unitamente alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, all’attestazione della fattibilità del piano e all’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare.
La relazione dell’organismo di composizione della crisi deve includere le cause dell’indebitamento, la diligenza del consumatore, le ragioni per cui il soggetto è incapace ad adempiere alle obbligazioni assunte, la sua solvibilità negli ultimi 5 anni, eventuali atti impugnati dai creditori, e infine un giudizio sull’attendibilità della documentazione fornita.
Spetta al giudice valutare la fattibilità della proposta, e a differenza dell’accordo con i creditori non è necessario il consenso da parte della maggioranza dei creditori.
Qualora il giudice accolga la richiesta da parte del soggetto sovraindebitato ha facoltà di sospendere eventuali procedimenti di esecuzione forzata laddove ritenga che il loro compimento possa pregiudicare il piano; inoltre se il piano viene approvato, i creditori non possono intraprendere azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
Il soggetto sovraindebitato può scegliere di richiedere la liquidazione dei propri beni, con l’eccezione di quelli considerati impignorabili, e questa soluzione può essere intrapresa anche nel caso in cui abbia fatto ricorso nei precedenti 5 anni a procedure specifiche per crisi di sovraindebitamento, oppure qualora sia soggetto a procedure concorsuali di differente tipologia.
Il debitore che desidera optare per tale soluzione deve produrre, tramite il proprio avvocato, un elenco dei creditori ed una relazione in cui vengono specificate le cause dell’indebitamento.
Se il giudice accoglie la richiesta nomina un liquidatore, il quale deve produrre un inventario dei beni comunicandolo ai creditori.
Al termine del processo di liquidazione il soggetto che l’ha richiesta diviene definitivamente esdebitato, a condizione però che sussistano dei criteri di meritevolezza: il soggetto in questione deve aver mantenuto sempre un comportamento esemplare e non deve, ad esempio, aver provato ad intralciare il normale svolgimento della procedura.