Amministratore Società Negligente: Cosa Rischia?
Gli amministratori in via di principio sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo in riferimento alle attività di amministrazione della società.
Sotto profilo di responsabilità civile gli stessi, pertanto, divengono responsabili verso la società, nei confronti dei creditori sociali, verso i singoli soci e verso i terzi.
In una costruzione di disamina generale, pertanto, gli amministratori rispondono dei danni subìti dalla società quando essi non adempiano i doveri ad essi imposti dalla legge – ovvero dal medesimo statuto sociale – con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze.
Qualora gli amministratori siano più di uno si considerano responsabili solidalmente e ciascuno può esser costretto a risarcire la società per l’intero danno subìto.
Per ciò che concerne l’aspetto di responsabilità verso i creditori sociali gli amministratori si ritengono responsabili solo per lo più per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
Infatti la cd azione di responsabilità può esser proposta dai creditori solo quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento per intero del loro credito.
La responsabilità degli amministratori verso i soci ed i terzi comporta invece altra situazione; nel senso che questi possono domandare agli amministratori il risarcimento dei danni nel caso in cui il compimento di un atto illecito – nell’esercizio del loro specifico ufficio – abbia causato un danno diretto al patrimonio del singolo socio o del singolo terzo (ossia un danno, in sostanza, che non sia un semplice riflesso del danno subìto dal patrimonio sociale).
Ogni socio pertanto, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, può promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori. Con ciò avendosi legittimazione in duplice accezione: da parte dei soci e da parte della società.
Quest’ultimo soggetto risultando, infatti, abilitato ad agire a tutela dei propri diritti in quanto direttamente danneggiato/parte lesa dalle violazioni contestate agli amministratori.
In un’ottica di principio generale di responsabilità “personalizzato” occorrerà per esimersi provare di aver tenuto un comportamento esente da colpa; essendo a conoscenza magari della prospettazione di un atto considerato illegittimo ovvero contra legem dovendo, comunque, constatare e far redigere per iscritto il proprio dissenso.
Quando l’amministratore di una società è negligente?
Alcuni casi pratici sulla configurazione di condotta negligente da parte di un amministratore di società.
Cassazione Civile N. 50087 /2015 – l’amministratore che distrae il patrimonio della società per fini personali ovvero di terzi (in concorso) risponde del reato di appropriazione indebita ancorchè la società sia soggetto giuridico distinto dalla persona fisica che materialmente la gestisce. Infatti il patrimonio sociale non si confonde con quello dell’amministratore ed in virtù di ciò non vi può essere legittimo utilizzo ai fini personali.
Altra fattispecie esemplificativa verte sulla causazione di danno diretto da parte degli amministratori che dissimulano dolosamente lo stato di crisi/decozione aziendale – con fittizia predisposizione di mancanza di liquidità – al fine di indurre un Istituto di Credito a concedere un finanziamento a favore della società (responsabilità riconducibile alla disposizione di cui all’art. 2395 codice civile).
Cassazione Civile N. 12675/2018 – condotte contra legem poste in essere e messe in atto dagli amministratori che hanno agìto per mero fine personale possono in via di principio considerare responsabile anche la società; tale circostanza a fronte del ricorso presentato contro una Società da parte dell’Agenzia delle Entrate ed a seguito del quale la società è stata condannata, seppur in considerazione della particolare condotta posta in essere e compiuta da un solo amministratore.
Tutti gli amministratori rispondono del danno?
Qualora la società sia amministrata da più di un soggetto, solitamente per l’eventuale danno causato rispondono tutti gli amministratori tra loro in solido; ciò anche qualora alcuni non abbiano materialmente partecipato ad atti dannosi. L’assunto sempre che, tuttavia, non riescano a dimostrare di aver vigilato con attenzione al fine di evitare i comportamenti negativi e negligenti. Quindi, insomma, dovendo comprovare di aver operato per rimediare tempestivamente ad atti pregiudizievoli.
Anche ad esempio l’amministratore con delega al Marketing della compagine societaria potrà essere condannato a risarcire alla società medesima il danno conseguente – in via di correlazione e nesso causale – per la mancata manutenzione degli impianti, del sito web ovvero per errata valutazione in materia di investimenti finanziari.
Ratio della responsabilità è quindi in via evidente legata al dovere di gestire con diligenza e perizia l’impresa sociale, dovendo tendere al cd principio di conservazione del patrimonio della società.
Pur non potendo certamente correlare qualsivoglia danno ad un’eventuale comportamento negligente, par chiaro come qualora si discetti di operazioni avventate, di errori previsionali evitabili, di errata applicazione di regole tecniche ecco che la responsabilità degli amministratori emerge nella sua ovvietà. Dovendo quindi gli stessi rispondere del danno derivante anche dal loro operato; nel caso di specie in un’ottica di colpa in vigilando.
In via di giurisprudenza “moderna” si applica e si va affermando il cd “business judgment rule”; principio alla stregua del quale le scelte imprenditoriali compiute dall’amministratore risultino insindacabili a meno che, qualora valutate ex ante, connotino comportamenti manifestamente avventati ed imprudenti.
Altro assunto del tutto logico comporta la responsabilità dell’amministratore per violazione del dovere di non agire in manifesto conflitto di interessi.
In tutti i tipi societari (affrontando qui peraltro regole generali) gli amministratori non possono operare in concorrenza con la società, ovvero non possono porre in essere comportamenti e/o concludere atti in conflitto di interessi. Né potendo, di conseguenza, girare a proprio favore le attività prettamente riconducibili alla sfera d’azione societaria.
In difetto certamente si delinea una responsabilità per i danni cagionati a causa del proprio comportamento contra legem e palesemente “stornati” a proprio interesse personale e/o di familiari.
Nel merito – Tribunale di Venezia anno 2016. Dichiarata la responsabilità di un amministratore di SRL per violazione del divieto di non agire in conflitto di interessi: nel particolare lo stesso si era opposto all’esecuzione di un’attività giudiziaria solo per favorire personalmente un proprio conoscente e nonostante il principale interesse sociale ( ex ante riconoscibile e di segno contrario).
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Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di quattro figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.