Tardiva o mancata denuncia del sinistro all’assicurazione
In un’ottica di reciproca correttezza, è buona prassi che la società assicuratrice venga messa tempestivamente a conoscenza dell’eventuale sinistro occorso all’assicurato. Ciò al fine di poter esser posta al corrente di ogni elemento utile per valutare la dinamica del sinistro ed eventualmente per consentire di procedere ad eventuali trattative ovvero liquidazioni anche di natura stragiudiziale.
Da qui la disposizione normativa sancita dall’art. 1913 c.c. a mente della quale l’assicurato deve dar avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro giorni 3 da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne abbia avuto conoscenza.
Non è comunque necessario l’avviso qualora l’assicuratore intervenga entro detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Spesso tuttavia accade che vi sia una tardiva denuncia del sinistro; alla stregua della disposizione di cui all’art. 1915 codice civile pertanto l’assicurato che dolosamente non adempia all’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Qualora l’assicurato ometta colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto a ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Insomma, in via di principio, in caso di ritardo ovvero omessa denuncia del sinistro non si verifica alcun automatismo contro l’assicurato, atteso che la perdita effettiva dell’indennità si verifichi solo nel caso in cui l’inattività sia collegata ad un comportamento preordinato.
Tardiva o mancata denuncia del sinistro all’assicurazione: Conseguenze
La legge stabilisce pertanto le conseguenze del mancato o tardivo avviso; specificando in buona sostanza che chi intenzionalmente ometta ovvero ritardi di denunciare l’accaduto perda il diritto all’indennità.
A contrario chi colpevolmente e per dimenticanza non compia tale attività può vedere ridotto da parte dell’assicuratore l’indennizzo in ragione (ovvero in percentuale) del pregiudizio subìto.
Quindi appare di tutta evidenza come la dolosa omissione del descritto obbligo contrattuale determini la perdita dell’indennizzo previsto; nonostante il regolare pagamento del premio.
Tale conclusione viene avallata anche dalla giurisprudenza – ormai risalente – con ciò concretizzando il binomio omessa denuncia/perdita ovvero possibile diminuzione di indennizzo.
La giurisprudenza nell’ultimo decennio ha di fatto proceduto ad una sorta di attenuazione del concetto di dolo; escludendolo in via interpretativa laddove l’omissione, pur di fronte ad un’ appurabilità dell’obbligo di comunicazione tempestiva contenuto nel contratto assicurativo, sia connotata da un atteggiamento della volontà privo di una preordinata fraudolenza.
Non essendo rinvenibile lo scopo, come richiesto in via di costruzione prevista dal codice civile, di trarre in inganno la compagnia assicuratrice attraverso il silenzio serbato.
Frequente e comprensibile appare la fattispecie per lo più consona all’atteggiamento di dimenticanza; cioè il mancato avviso all’assicuratore per colpa dell’ assicurato. Spesso accade che in quanto vittime di un sinistro, magari per l’ansia, la paura o l’emotività del momento una persona si dimentichi di denunciare il fatto; magari facendolo in ritardo. Da qui, pertanto, legittimi quesiti. La riduzione prevista ex lege è automatica?
Cominciamo in via schematica ad esaminare la questione alla luce di possibili clausola contrattuali tali da derogare al codice civile.
Ecco le ipotesi maggiormente rappresentative in tal senso:
- Innanzi tutto può essere stabilito nel contratto sottoscritto una tempistica maggiormente “dilatoria” utile a denuncia del sinistro; ovvero solitamente a favore dell’assicurato un tempo quindi più lungo. Qualora non lo si rispetti colpevolmente si potrà subìre soltanto la riduzione dell’indennizzo in ragione del pregiudizio subìto dall’assicuratore;
- Differenti conseguenze possono, a contrario, anche divenire postille accessorie delle pattuizioni contrattuali; in detta evenienza, tuttavia, sarà necessaria la presenza di altre clausole o condizioni che rendano la disciplina complessiva del contratto più favorevole all’assicurato. Ad esempio prevedere un termine di denuncia più lungo, pari a due mesi, potrebbe legittimare la condizione che sancisce la perdita automatica dell’indennizzo in caso di tardiva denuncia (in tal senso giurisprudenza di merito pressoché conforme).
In assenza, quindi, di clausole contrattuali che determinino e dettino la perdita dell’indennizzo qualora si dimentichi di denunciare il sinistro la regola di base diviene quella della riduzione; solo però se l’assicuratore abbia subìto un danno e nella misura in cui l’abbia patito.
In pratica, pertanto, l’eventuale dimenticanza spesso risulta priva di conseguenze concrete poiché il ritardo nelle denuncia magari non ha arrecato alcun pregiudizio o nocumento all’assicuratore stesso.
In siffatta prospettazione, quindi, non si potrà automaticamente ridurre il rimborso previsto dal contratto di fronte ad un avviso mancato o tardivo per mera colpa del contraente; dovendosi a contrario dimostrare e quantificare il danno eventualmente subìto in concreto.
Rimane ferma la particolare situazione in cui qualora l’assicuratore o l’agente siano intervenuti a constatare l’accaduto non sarà necessaria alcuna denuncia da parte del contraente vittima del sinistro.
In via pratica la denuncia risulta assai semplice. Per ciò che concerne la forma sembra utile attenersi a quanto prevede il contratto; in genere meglio redigere ed inviare un fax ovvero mail, PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Sarà importante riportare nella narrativa della lettera le proprie generalità, numero di polizza, ricostruzione di quanto accaduto ed una seppur sintetica descrizione dei danni subìti e dello svolgimento del fatto.
Qualora si discetti in merito a denuncia inerente sinistro stradale par chiaro che si dovrà utilizzare il modello di denuncia normalmente messo a disposizione dalla stessa assicurazione ed ormai, seppur non obbligatorio, divenuto di prassi nelle constatazioni amichevoli.
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