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Convocazione dell’assemblea nelle SRL

Convocazione dell’assemblea nelle SRL

Il tema è parecchio ricorrente in ambìto societario; vale a dire la questione inerente l’ individuazione dei soggetti legittimati, nel silenzio dell’atto costitutivo, alla convocazione dell’assemblea delle società a responsabilità limitata.

convocazione assemblea nelle srlLa Riforma societaria risalente all’anno 2003 ha notevolmente inciso sulla disciplina delle decisioni dei soci; al fine di riconoscere agli stessi centralità ed importanza, l’atto costitutivo può prevedere che queste siano prese con il metodo collegiale eliminando di fatto la differenza esistente (presente nella normativa riferita alle SpA) tra assemblea ordinaria ed assemblea straordinaria e con metodo non collegiale (come previsto dal codice civile per le società di persone: attraverso consultazione scritta o consenso espresso per iscritto).

Ratio di fondo è quella di configurare la SRL come un modello societario elastico; valorizzando i profili di carattere personale soprattutto nelle piccole e medie imprese.

La disposizione di cui all’art. 2479 bis codice civile stabilisce che l’atto costitutivo determini i modi di convocazione dell’assemblea dei soci con modalità tali da assicurare la tempestività e l’informazione sugli argomenti da trattare. Va sottolineato come la normativa sull’assemblea di SRL non ripeta e rinvii, peraltro, le prescrizioni previste in tema di SpA nell’art. 2366 riguardanti nello specifico l’avviso di convocazione.

Parte della dottrina, in particolare quella notarile, ritiene che anche in materia di normativa su SRL debba essere previsto avviso di convocazione contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza così come l’elenco delle materie di trattare; ciò alla stregua del preciso dovere di informazione dei soci ex art. 2479 bis co. 1 c.c. ed art. 2479 ter co. 3 c.c. Prevedendosi comunque che, in mancanza di avviso, la convocazione possa essere svolta a mezzo lettera raccomandata ar spedita con un anticipo minimo di 8 giorni sulla data di adunanza.

Nel caso in cui si controverta in ordine ad un difetto ovvero mancanza dell’avviso di convocazione l’art. 2479 bis co. 5 c.c. prevede la possibilità di assumere validamente una delibera in sede di assemblea totalitaria qualora, in ogni caso, partecipi l’intero capitale sociale e tutti i sindaci (ove previsti) e gli amministratori siano presenti od informati della riunione e dei temi da trattare; ovviamente qualora nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento in causa.

Nonostante normativa precisa in più punti, vale la pena sottolineare come il codice civile non si preoccupi comunque di specificare chi siano esattamente i legittimati attivi alla convocazione dell’assemblea; non contemplando ad ogni modo tale facoltà /possibilità per i soci di minoranza e lasciando la soluzione della questione per lo più all’interprete.

Da qui certamente plausibile la varietà di soluzioni di volta in volta adottate; da quelle più restrittive (competenza e legittimazione ai soli amministratori) a quelle maggiormente liberali (potere di tal fatta ad ogni amministratore ed al terzo del capitale sociale) sino a contemplare il riconoscimento in capo anche al singolo socio.

Secondo criterio maggiormente condiviso in assenza di una specifica previsione statutaria, allora, detta legittimazione competerà ai medesimi soggetti cui la legge attribuisce il potere di determinare gli argomenti da sottoporre all’approvazione dei soci (art. 2479 co. 1 c.c.) e cioè ai singoli amministratori nonché ad una maggioranza dei soci che rappresenti almeno 1/3 del capitale sociale.

L’interpretazione sottesa a ritenere inapplicabile l’art. 2367 c.c. alla SRL creerebbe tuttavia un pericolo per la vita societaria; con evidente rischio di cristallizzazione dell’attività societaria nel caso in cui la richiesta di convocazione da parte di una maggioranza qualificata incontrasse l’inerzia ostruzionistica dell’organo amministrativo (non obbligato) e spesso direttamente controinteressato da una determinata questione indicata e, logicamente, portata all’ ordine del giorno.

Da qui pertanto ausilio da parte della Corte di Cassazione – Sez Civile N. 10821/2016 – volto ad individuare, come meccanismo alternativo e risolutivo, un potere di convocazione dell’assemblea riconosciuto direttamente in capo al titolare di almeno 1/3 del capitale sociale; ciò partendo dal presupposto di inerzia da parte dell’organo deputato a gestione.

Proseguendo si delinea in punto che in tema di SRL il potere di convocare l’assemblea in caso di inattività da parte dell’organo di gestione, permanendo di fatto silenzio della Legge e dell’atto costitutivo, debba riconoscersi ai soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale; stante da un lato il mancato richiamo ex art. 2367 c.c. dettato in via particolare per le SpA e non applicabile per via analogica ancorchè attesa la differenza tra le due tipologie societarie.

Quindi legittimando tale costruzione giuridica, già in precedenza rappresentata da prassi del Tribunale di Milano, la Corte in tale pronuncia conferma l’éscamotage ed il richiamo all’art. 2479 c.c. al fine di evitare un’eventuale paralisi societaria nel caso di inerzia degli amministratori di SRL.

 

Convocazione dell’assemblea nelle SRL: esempio pratico

Il socio di una SRL convocava direttamente l’assemblea con la quale veniva revocato l’amministratore; con successiva delibera veniva altresì posta in liquidazione la società. L’amministratore revocato, certamente soggetto che non aveva provveduto a convocare la stessa assemblea, impugnava le delibere assunte in tal sede. Tuttavia il Tribunale rigettava le azioni di impugnazione poiché considerata valida la convocazione dell’assemblea da parte del socio di maggioranza; quindi di fatto con interpretazione estensiva dei poteri attribuiti ai soci dall’art. 2479 co. 1 c.c. alla luce del loro potenziamento operato incontrovertibilmente dalla Riforma del diritto societario di cui al D. Lgs N. 6/2003.

Da ciò, considerata l’accentuata diversità di disciplina dettata in via separata per le SpA e le SRL, sarebbe comunque stata inammissibile una richiesta di convocazione rivolta al Presidente del Tribunale in caso di inerzia dell’amministratore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2367 c.c. con conseguente certa paralisi dell’attività sociale.

Proposto ricorso straordinario per Cassazione da parte dell’ex amministratore la Suprema Corte, pur con declaratoria di inammissibilità del ricorso, affermava il principio suesposto. Ritenuto di pregnanza in considerazione della particolarità della situazione e del difetto di esaustività legislativa in punto.

 

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Paola M

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