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Amministratori condominiali: a incarico concluso devono consegnare la cassa e i documenti del condominio gestito

condominioL’amministratore condominiale che conclude il proprio incarico professionale è tenuto a riconsegnare la cassa e tutti i documenti relativi al condominio gestito, e nel caso in cui non compia tale operazione è condannabile per appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 c.p…

Quanto detto è una certezza, ma è possibile porsi un quesito: tale obbligo spetta all’amministratore anche nel caso in cui la revoca del suo mandato sia stata stabilita in modo “irrituale”?

Da questo punto di vista è molto interessante menzionare la sentenza della Cassazione n. 38660/2016 la quale, nel confermare la condanna di appropriazione indebita, ha sancito che il mancato rispetto della ritualità nella convocazione dell’assemblea, nella quale si decide di sollevare l’amministratore dall’incarico, non incide sull’obbligo a carico del professionista di restituire la cassa e i documenti relativi al condominio.

La Corte di Cassazione si è ritrovata dinanzi a un caso in cui la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia del Tribunale di Palermo del precedente anno, nella quale un amministratore condominiale si era appropriato di tutti i libri contabili e della documentazione relativa a un condominio una volta cessato il suo incarico.

L’amministratore condominiale aveva presentato ricorso richiedendo l’annullamento della sentenza, ponendo in evidenza, peraltro, il fatto di essere stato sollevato dall’incarico tramite un’assemblea che non ha seguito i criteri di ritualità della revoca.

Il ricorso dell’amministratore condominiale è stato tuttavia rigettato: la Corte di Cassazione ha infatti determinato che la irritualità della convocazione dell’assemblea non può esonerare il professionista dall’obbligo di restituire i documenti riguardanti il condominio da lui gestito.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, inoltre, il professionista avrebbe esternato la sua volontà di dimettersi dall’incarico, ma nonostante tale manifestazione di volontà non ha rispettato l’obbligo in questione, anche a seguito di richiesta scritta fattagli pervenire tramite raccomandata dal legale del condominio.

E’ dunque evidente che l’amministratore condominiale, se non vuole incorrere a condanne penali, deve provvedere sempre alla restituzione della cassa e dei documenti di un condominio al termine del suo incarico, a prescindere dal sussistere di eventuali vizi formali relativi all’assemblea nella quale i proprietari hanno scelto di sollevare il professionista dal suo incarico amministrativo.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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