Esiste un modo aggressivo per costringere un debitore a pagare il dovuto al suo fornitore? Si, presentare un’istanza di fallimento.
L’istanza va presentata al Tribunale nel cui circondario ha sede principale l’impresa debitrice.
Va precisato che il creditore, per poter procedere con l’istanza di fallimento deve aver debiti scaduti e non pagati per un importo complessivamente superiore a 30.000 euro.
E’ opportuno rilevare che la soglia di euro 30.000 può riferirsi ad un unico credito o a diversi crediti (anche di più creditori) sommati tra loro.
A questo punto, per evitare una sentenza dichiarativa di fallimento il debitore dovrà saldare il proprio debito nei confronti del creditore istante ovvero dovrà provare che non è in possesso i requisiti di fallibilità. Ai sensi dell’art. 1 L.F., non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
A) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attivitàse di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
B) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
C) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.”
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