APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE: E’ NECESSARIA LA FORMA SCRITTA?
Quali sono i requisiti di forma scritta per i contratti bancari?
Con la sentenza n. 27836 del 22.11.2017 la Cassazione si è pronunciata statuendo che “ in tema di disciplina dei contratti bancari l’art. 3, terzo comma della L 154/1992, e successivamente l’art. 117, secondo comma del TUB, su conforme delibera del C.I.C.R., alcuni contratti possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità ha avuto per oggetto la validità di un contratto di apertura di credito non redatto in forma scritta, le cui condizioni quadro erano invece contenute all’interno di un contratto di conto corrente collegato e – questo, si – stipulato per iscritto, ma privo della specificazione delle condizioni economiche che avrebbero dovuto regolamentare l’apertura di credito, che l’istituto finanziario ha concesso al cliente.
Nelle sue motivazioni la Suprema Corte si è pronunciata stabilendo che , l’utilizzo di una forma diversa da quella scritta, non significa la totale soppressione di tale formalità, ma solamente serve ad agevolare l’esecuzione di prestazioni contrattuali, la cui regolamentazione è rimandata ad un altro contratto detto “contratto madre”.
Conseguentemente, la deroga disposta dal secondo comma dell’art.117 del TUB, non sembra eliminare il rigido formalismo che contraddistingue i contratti bancari, di cu al primo comma dell’art 117 del TUB, ma ne affievolisce il suo contenuto cogente, solo relativamente ad operazioni esecutive e strettamente correlate al contratto di conto corrente.
Prima di esplicitare le soluzioni ermeneutiche a cui è addivenuta la Corte di legittimità, è necessario soffermasi sulla normativa in materia dei requisiti di validità dei contratti bancari.
L’ art. 117, comma 1, del TUB richiede la forma scritta per tutti i contratti bancari, a pena di nullità; infatti, il requisito di forma scritta ad substantiam, trova il proprio fondamento nell’obbligo di trasparenza da parte della banca, in virtù di quella asimmetria informativa che caratterizza i contratti per adesione.
Sicché, il supporto documentale a favore del cliente/consumatore consente a quest’ultimo di conoscere le condizioni e termini della proposta contrattuale offerta dalla banca, la quale vede formalizzata la proposta medesima in un impegno scritto; infatti, la forma scritta nei contratti bancari si configura come regola generale, e come regola imprescindibile affinché il rapporto bancario possa venire ad esistenza.
In termini derogatori alla disciplina di cui al primo comma dell’art. 117 del TUB, si pone il secondo comma dello stesso art. 117 il quale, secondo le linee guida stabilite dalla Banca d’Italia e dal CICR, stabilisce che “ la forma scritta non è obbligatoria per le operazioni e i servizi in esecuzione di contratti redatti per iscritto”
Cosa si intende per servizi e operazioni riguardanti contratti redatti per iscritto?
La deroga disposta dal secondo comma dell’art. 117 del TUB, apparentemente fuorviante, va intesa, in realtà, oltre il senso letterale del disposto normativo; in particolare, la ratio della disposizione in questione può cogliersi solo dallo stretto collegamento al primo comma, quale principio inderogabile della forma scritta per i contratti bancari.
Pertanto, la deroga appare in realtà un’attenuazione o affievolimento del rigido formalismo della forma ad substantiam, con riferimento a quelle operazioni esecutive di contratti scritti, che per la loro attuazione richiederebbero altre forme. Ne discende che la deroga è destinata ad operare per quelle operazioni che si pongono esclusivamente nella fase esecutiva del contratto scritto.
A titolo meramente esemplificativo, rientrano nella deroga di cui all’art 117 dl TUB , secondo comma, le prestazioni e i servizi erogati in via occasionale che comportino oneri economicamente contenuti per il cliente; nello specifico, si tratta di prestazioni il cui valore complessivo non può eccedere i cinquemila euro, sempre che l’istituto di credito consegni tempestivamente al cliente conferma dell’operazione stessa.
E’ valida l’apertura di credito contenuta all’interno di un contratto di conto corrente?
Un primo orientamento della Corte di Cassazione ha statuito che “ il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta essere stipulato per iscritto” ( Cass. n 14470 del 09.07.2005)
Secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità il contratto di conto corrente costituisce garanzia sufficiente per il cliente a patto che contenga al suo interno l’intera disciplina del contratto di apertura di credito.
Per tali motivi, e per ragioni di celerità il contratto di apertura di credito può essere stipulato anche per facta concludentia, sempre se, di rimando, il contratto di conto corrente ne contenga le condizioni economiche.
Sicché, tale orientamento sembra essere rafforzato con la sentenza sopra riportata (n. 27836 del 22.11.2017 ) la quale fornisce una corretta interpretazione dell’art. 117, comma 2, del TUB, in modo conforme al principio, dettato dal primo comma, dell’inderogabilità del requisito della forma scritta.
In conformità con tale assunto sono anche le disposizioni della Banca d’ Italia, secondo la quale “ la forma scritta si ritiene obbligatoria per le integrazioni concernenti i contratti conclusi precedentemente”.
Pertanto, seguendo questo indirizzo si esclude che il contratto di conto corrente possa configurarsi come uno strumento multi-contenitore, né tantomeno, che possa contenere al suo interno le condizioni generiche di future aperture di credito.
Difatti, una tale impostazione non soddisferebbe le esigenze sia del cliente che della banca, nella specifica regolamentazione delle condizioni economiche del relativo affidamento.
In conclusione, la deroga di cui al secondo comma dell’art. 117 del TUB, riguarda esclusivamente quelle operazioni esecutive del contratto di conto corrente; a titolo esemplificativo: servizio di cassa , esecuzione degli ordini di pagamento impartiti dal cliente ecc… .
Mentre, per contro, seppur l’apertura di credito sia collegata al contratto di conto corrente si qualifica come rapporto contrattuale autonomo allo stesso; tale rapporto si estrinseca nella concessione da parte della Banca al cliente di varie forme di credito ( tra cui l’apertura di credito in conto corrente).
Difatti, nell’affidamento il cliente opera con denaro non proprio ma della Banca, per tali ragioni è necessario un contratto autonomo, o seppur collegato al conto corrente, che vada a regolamentare specificamente le sue condizioni economiche.
Sulla scorta di quanto su argomentato, non potrà qualificarsi come valido il contratto di apertura di credito le cui condizioni quadro erano contenute all’interno di un contratto di conto corrente collegato e stipulato per iscritto, ma mancante di quelle specifiche condizioni economiche disciplinanti il rapporto di affidamento bancario.
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Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di quattro figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.