E’ sulla bocca di tutti gli avvocati specializzati in separazione e divorzi la sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/17 depositata in data 10 maggio 2017.
Infatti, la sentenza ha radicalmente cambiato i criteri per il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno di mantenimento del coniuge cosi detto economicamente più debole affermando che non è più possibile valutare come parametro il tenore di vita dei coniugi goduto in costanza di matrimonio».
La suprema Corte, infatti, afferma che col divorzio «il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale».
Pertanto ora i giudici dovrebbero valutare un criterio diverso dal tenore di vita ovvero l’indipendenza economica e/o l’autosufficienza economica del coniuge che richiede il mantenimento. I Giudici quindi verificheranno se il coniuge cosi detto più debole sia economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, poiché “possiede redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare, capacità e possibilità effettive di lavoro personale e/o la stabile disponibilità di un’abitazione ed, in tal caso, l’assegno di mantenimento sarà ridotto e in ogni caso svincolato dal tenore di vita goduto durante le nozze.
In ogni caso, stiamo a vedere, si tratta di una sentenza rivoluzionaria ma che potrebbe comunque rimanere isolata e giustificata dalle particolari circostanze del caso sottoposto all’esame della Corte, anche se vi è da dire che da anni il foro meneghino è già incline a questo indirizzo.
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