Che cos’è il Saldo e Stralcio

Con la locuzione “saldo e stralcio” si intende genericamente un’offerta transattiva; ovvero un accordo che definisca in via bonaria una vertenza tra debitore e creditore.

In virtù di tale accordo, pertanto, mentre il debitore si impegna a corrispondere una somma di importo solitamente inferiore a quella originaria il creditore, accettando, decide a sua volta di desistere dall’esecuzione forzata ovvero a procedere per altre vie forzose al recupero del credito vantato.

Il pagamento saldo e stralcio di solito viene eseguito in unica soluzione, ma nulla osta affinchè le parti, di comune accordo, pattuiscano e stabiliscano un pagamento dilazionato nel tempo.

che cos'è il saldo e stralcio

In buona sostanza a fronte della rinuncia di proseguire con azioni esecutive da parte del creditore, il debitore si impegna a versare (di norma in tempo ravvicinato) una cifra più bassa accettata a “chiusura “ e definizione; pagata detta cifra, insomma, il debitore risulterà libero e le parti nulla avranno più a pretendere l’ una dall’altra.

Un accordo di tal fatta in via di principio risulta potenzialmente idoneo a far terminare un processo esecutivo laddove, prima della vendita dei beni oggetto di pignoramento, debitore e creditore riescano ad accordarsi per addivenire ad una transazione ad un prezzo inferiore, seppur utile per entrambi i soggetti, al rientro del debito.

 SALDO A STRALCIO TRA PRIVATI

Focalizzando l’attenzione sul tema, qualora tale accordo intervenga tra soggetti privati, è bene valutare in via principale che l’accordo venga redatto per iscritto; in quanto modificativo di una parte di un pregresso contratto ovvero rapporto giuridico (sia esso scritto o solo orale). In caso contrario la prova di tale intesa risulterebbe difficoltosa ed oltremodo contraddistinta da criticità.

Particolare attenzione andrà comunque riservata al contenuto dell’accordo stesso; infatti se il “saldo e stralcio” viene redatto ed ancorchè interpretato quale semplice transazione, ma non come un’essenziale modifica del rapporto originario, in caso di eventuale inadempienza il creditore potrebbe tornare a pretendere l’originaria somma (cioè quella più elevata di importo).

Se a contrario e più correttamente le parti decidano di stipulare un nuovo contratto modificativo dell’antecedente (relativamente pertanto alla sola clausola inerente il prezzo della controprestazione) si delineerà ciò che tecnicamente viene detta “novazione oggettiva”; ossia una modifica dell’oggetto stesso del contratto.

In tal caso il mancato adempimento della pattuizione così come mutata non consentirà al creditore, in caso di successivo e reiterato inadempimento, di poter pretendere l’ originario credito.

Par chiaro che la disamina sarà speculativa a seconda della parte di cui si controverte; qualora si intenda dover tutelare la posizione del creditore, ad esempio, sarà bene introdurre nel documento una clausola di salvaguardia del presente tenore: “il presente accordo, non costituisce novazione del credito”.

SALDO E STRALCIO CON LE BANCHE

Disamina più o meno analoga della situazione tra soggetto privato ed un Istituto di credito (casi più frequenti: mancato pagamento di un’esposizione, di un fido, di un contratto di mutuo fondiario et similia).

Solitamente par chiaro che la Banca difficilmente accetti “saldo e stralcio” se prima la posizione del debitore non sia “congelata” e posta in cd sofferenza. Il che significa che il correntista o il mutuatario viene segnalato in Crif e/o alla Centrale Rischi della Banca d’Italia. Inoltre se il debitore abbia prestato una garanzia (ad esempio ipoteca su un bene immobile ovvero fidejussione a favore di congiunto) il creditore difficilmente scenderà oltre una certa soglia; a meno che l’esecuzione forzata non si dimostri particolarmente lunga, onerosa e difficoltosa.

Di solito si dimostra più agevole stringere un accordo a saldo e stralcio dopo che l’ Istituto di credito ha ceduto il proprio credito a qualche Società di recupero crediti (spesso partecipate della medesima Banca).

Infatti queste ultime acquistano il credito dall’Istituto ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto all’importo nominale medesimo; avendo quindi tutto l’interesse a rientrare nella spesa senza dover avviare azioni giudiziarie.

Ma attualmente anche gli stessi istituti bancari guardano con molto favore le offerte a saldo e stralcio, in quanto difficilmente recuperano un credito maggiore con la vendita all’asta dell’immobile. Il creditore ha dunque il vantaggio di recuperare velocemente il proprio recupero e anche il vantaggio di sostenere minor spese; il debitore invece avrà il vantaggio di essere liberato interamente del proprio debito nei confronti dell’istituto bancario, con conseguente cancellazione dell’ipoteca e delle segnalazioni alla Crif.

 

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