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Comunione dei beni tra coniugi: vendita del bene immobile senza consenso

Il regime patrimoniale della comunione dei beni crea di fatto, alla stregua della disciplina dettata dal codice civile, una contitolarità su tutti i beni acquistati in costanza di matrimonio. I beni in comunione possono quindi essere utilizzati ed amministrati disgiuntamente da ciascuno dei due coniugi senza necessità del consenso dell’altro. Questa almeno, in via di principio, quale regola generale.

comunione dei beni fra coniugi vendita senza consenso

Tuttavia laddove si controverta di atti di straordinaria amministrazione – e quindi in primis di alienazione di un bene immobile – occorrerà il previo consenso di entrambi per perfezionare validamente la vendita. I coniugi quindi dovranno stipulare congiuntamente gli atti considerati di straordinaria amministrazione; certamente in via pratica potendo un coniuge in via unilaterale concludere atti di tal fatta senza aver domandato nulla all’altro.

Il difetto del consenso quindi, in accezione giuridica, tuttavia non comporta sempre e de jure l’invalidità dell’atto stesso; infatti le conseguenze appaiono differenti a seconda che la vendita abbia avuto ad oggetto un bene mobile ovvero un bene immobile (per esempio un appartamento, un garage) cui viene assimilata anche l’autovettura o un’imbarcazione (in quanto bene mobile registrato).

Nel caso di beni mobili (ad esempio gioielli, mobili, quadri, argenteria etc) la vendita effettuata da un coniuge senza previo consenso dell’ altro risulta pienamente valida ed efficace; peraltro il coniuge “estromesso” dalla decisione può cautelarsi domandando la ricostituzione della comunione in tal senso intesa. Ripristinando di fatto la situazione esistente ex ante.

Ad esempio tale eventualità laddove a fronte della vendita di un quadro di valore o di un servizio di posate d’argento si imponga di pagare, in favore della comunione, la metà del prezzo ; magari mediante accredito sul conto corrente cointestato.

Il rapporto ha valenza giuridica interna solo tra i coniugi; nel senso che il terzo acquirente non può subìre alcun pregiudizio non essendo obbligato a restituire il bene.

VENDITA DI BENE IMMOBILI ED AUTOVETTURE O BARCHE

Differente conclusione certamente qualora si parli di vendita di beni immobili ed autovetture o barche in comunione (beni mobili registrati); in questo caso la vendita intervenuta senza il previo accordo del coniuge è sì efficace in accezione privatistica, ma può essere dichiarata annullabile se il coniuge “estromesso” dall’atto la impugni entro il termine di 1 anno.

Detto termine vede decorrenza da:

  • Trascrizione dell’atto;
  • In difetto di trascrizione da quando l’altro coniuge estromesso ne abbia avuto conoscenza;
  • Dallo scioglimento della comunione se l’atto non sia stato trascritto o non ne sia venuto a conoscenza.

A differenza di ciò che accade in ordine all’eventualità di un’alienazione non condivisa di un bene mobile rientrante in comunione, per ciò che concerne i beni immobili o i beni mobili registrati l’eventuale annullamento della disposizione travolge anche i diritti del terzo acquirente. Quest’ultimo sarà pertanto tenuto a restituire ovvero a reintegrare la posizione giuridica ex ante avendo l’annullamento efficacia retroattiva.

Quanto argomentato conduce a far comprendere come il coniuge che abbia venduto senza autorizzazione dovrà restituire al terzo il prezzo eventualmente pagato; in considerazione dell’altrettanto obbligo giuridico del terzo di restituzione del bene compravenduto.

Par chiaro che il soggetto terzo potrebbe domandare in via aggiuntiva un ulteriore risarcimento del danno dimostrando che dall’operazione posta in essere, comunque, abbia subìto una perdita economica (ad esempio per perdita di chance ovvero altre conclusioni di accordi similari in itinere a cui abbia rinunciato). L’ipotesi resta comunque remota nel campo immobiliare, alla luce della presenza del notaio il quale diligentemente dovrà accertare il regime di matrimoniale in essere tra i coniugi.

Per ciò che a contrario attiene la specifica domanda di annullamento dell’atto di disposizione patrimoniale (nella fattispecie vendita del bene immobile) la legittimazione attiva alla prospettazione in giudizio spetta al solo coniuge “estromesso” dall’ acquisto; non potendo in tal senso il terzo poter procedere in via autonoma.

CONVALIDA DELLA COMPRAVENDITA DA PARTE DEL CONIUGE

La disposizione di cui all’art. 184 del codice civile statuisce in via di regolamentazione quanto sin qui esplicitato in punto. L’alienazione di un bene immobile così posta in essere da parte di uno solo dei coniugi, pur viziata in nuce dal difetto di consenso espresso da parte dell’altro, rimane efficace a meno che non sussista l’impugnazione del contitolare del diritto reale.

Tuttavia il coniuge che non abbia prestato proprio consenso all’operazione di alienazione può decidere di rinunciare all’azione di annullamento una volta venuto a conoscenza dell’atto di compravendita. Potrà dare attuazione a quella che la legge definisce “convalida” del contratto annullabile; ritenendo magari di avervi comunque interesse.

La convalida della disposizione (solitamente attraverso dichiarazione o manifestazione di volontà espressa ) preclude di poter prospettare in via successiva la domanda di annullamento dinnanzi al Giudice competente.

Non si esclude tuttavia la convalida tacita, che potrebbe avvenire ad esempio dando volontariamente esecuzione al contratto, pur essendo nota la situazione sottesa a potenziale annullabilità.

Ricapitolando il disposto di cui all’art. 184 c.c. : gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro e da questo non convalidati sono suscettibili di annullamento qualora riguardino beni immobili o beni mobili di cui ad elenco ex art. 2683 codice civile (mobili registrati). L’azione può essere proposta entro 1 anno dalla data in cui ne abbia avuto cognizione e, in ogni caso, entro 1 anno dalla data di trascrizione della disposizione. Se l’atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione, l’azione non può essere proposta oltre il termine di 1 anno dallo scioglimento stesso.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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