La figura di riferimento
In che modo può difendersi il lavoratore oggetto di provvedimento disciplinare da parte del suo datore di lavoro? In simili circostanze la figura di riferimento è quella del sindacalista, ma andiamo per gradi, e cerchiamo di capire cosa avviene quando si riceve una contestazione disciplinare in seguito ad un comportamento considerato come scorretto da parte del datore di lavoro.
Lo Statuto dei Lavoratori (art. 7 della Legge n. 300/1970) prevede i modi ed i termini affinché un lavoratore che riceva un provvedimento disciplinare possa far valere il suo diritto di difesa.
Innanzitutto lo Statuto dei Lavoratori vieta al datore di lavoro di adottare sanzioni disciplinari senza aver consentito al lavoratore di potersi difendere.
L’iter da seguire
L’iter corretto è dunque il seguente: il datore di lavoro deve inviare al dipendente una contestazione scritta e motivata, la quale deve essere recapitata tempestivamente, ovvero a brevissima distanza dalla violazione che viene contestata.
La spedizione della comunicazione tramite raccomandata non è necessaria, tuttavia alcune aziende optano per questa soluzione o per l’invio con telegramma, dal momento che la raccomandata consente di dimostrare in maniera certa la ricezione della comunicazione da parte del destinatario e di evitare contestazioni del dipendente in seguito.
Dal ricevimento della contestazione, il lavoratore ha 5 giorni di tempo per poter organizzare la sua difesa e per poterla presentare indistintamente in forma orale o in forma scritta o anche cumulativamente, di conseguenza prima di questo lasso di tempo non può essere comminata alcuna sanzione da parte del datore di lavoro.
Se il dipendente chiede di essere sentito, il datore di lavoro ha l’obbligo di accogliere tale richiesta prima di adottare una qualsiasi sanzione. Per il colloquio orale con l’azienda, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale alla quale aderisce o da qualsiasi rappresentante sindacale a cui conferisce mandato. In tale sede il dipendente potrà anche produrre della documentazione. L’audizione del dipendente dovrà essere organizzata in modo tempestivo ma non sono previsti termini specifici.
Assistenza sindacale
Per quanto riguarda l’assistenza sindacale, la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 9305/2017 ha affermato che la figura del rappresentante sindacale è sufficiente affinché il lavoratore goda di tutte le garanzie di cui ha bisogno sia per la difesa sia per sondare eventuali ipotesi transattive, senza che sia necessario a tal fine interpellare un legale. Posto che lo Statuto dei lavoratori prevede esclusivamente la facoltà di assistenza da parte di un sindacalista, il lavoratore può avvalersi solo dalla presenza di tale figura. Pertanto, ove il dipendente si presentasse al colloquio con i vertici dell’azienda solo con un legale, l’azienda potrà rifiutare a quest’ultimo di partecipare.
L’intervento di un avvocato è necessario solo nel caso in cui il lavoratore voglia introdurre una causa in tribunale in particolare per contestare la legittimità delle sanzioni poi adottate dal datore di lavoro.