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Corte di Cassazione: il “foro del consumatore” nei contratti tra consumatore e professionista

foro consumatoreCome è noto il Codice del Consumo, con l’art. 33, lett. U) definisce come vessatorie quelle clausole contrattuali in cui viene designato come foro competente quello di una località diversa da quella in cui il consumatore risiede o ha domicilio eletto. Il foro del consumatore può dunque essere derogato dalle parti solo tramite una trattativa individuale, e le clausole che designano come foro competente quello di una città differente da quella in cui il consumatore risiede o ha domicilio sono da considerarsi vessatorie, se non specificatamente approvate.

Tale legge introduce dunque il cosiddetto “foro del consumatore”: nel caso in cui insorgano delle controversie di natura civile tra professionista e consumatore, quest’ultimo ha modo di rivolgersi al foro della propria città ed il professionista ha l’obbligo di rivolgersi al Tribunale presso la residenza o il domicilio elettivo del consumatore.

Riteniamo quindi interessante ricordare la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 26 Aprile 2010, n. 9922, la quale sviscera degli aspetti molto interessanti che riguardano il consumatore, affermando che rimane vessatoria anche la clausola che elegge un luogo diverso da quello del consumatore, anche se tale foro sia stato individuato secondo “i vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie che hanno origine da un contratto”.

In parole povere, anche se la Legge consente di applicare fori diversi e alternativi, la competenza con il consumatore è sempre esclusiva e coincide con il luogo di residenza di quest’ultimo, salvo deroghe espressamente e singolarmente pattuite con il consumatore.

Richiamiamo infine sul tema una sentenza altrettanto interessante della Corte di Giustizia Europea (C. 190/11 del 06.09.12), dove conferma che il criterio della competenza esclusiva presso il luogo di residenza del consumatore può essere applicato anche nel caso in cui il consumatore europeo acquista un bene o servizio in uno stato diverso da quello in cui risiede.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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