Aiutiamo le persone e le aziende a risolvere problemi, identificare soluzioni e realizzare scelte importanti senza errori.

Debiti di Valore e Debiti di Valuta

Come e perche’ nello sperequato diritto civile tutto sia, di fatto, recupero crediti

Continuando un ideale viaggio della disamina di tutte le fattispecie o tematiche tali da contemplare la possibilità, sostanzialmente, di domandare in giudizio un risarcimento del danno è lampante come in definitiva qualsivoglia argomento o disciplina del diritto civile racchiuda in sé la domanda giudiziale – ergo in Tribunale – tale da tradursi in una richiesta di recupero crediti; quindi di denaro.

Che si parli di danni morali o non patrimoniali, di comportamenti illeciti all’interno o all’esterno dei rapporti familiari; che si discuta di contratti o prassi commerciali ovvero di vizi e/o distorte manifestazioni di volontà ovvero di comportamenti fuori asse e lesivi di diritti personali, insomma, non v’è chi non veda che, alla fine, tutto o quasi si possa tradurre in un generalizzato recupero del credito vantato da un soggetto nei confronti dell’altro.

Esula da qui valutare il risarcimento anche del cd danno morale da reato.

Altresì tale considerazione, come in altre sedi meglio sviscerato, vale anche per alcune entità pur non aventi personalità giuridica perfezionata, come ad esempio il Condominio: recupero crediti sia al suo interno (oneri e spese sia ordinarie sia straordinarie) sia, in caso di mala gestio, nei confronti del mandatario – quale è la figura dell’Amministratore – a cui per legge fanno capo tutti i rapporti attivi e passivi.

Differenza fra debiti di valore e debiti di valuta

Subentra quindi la necessità in tale contesto di comprendere cosa significhi in pratica la distinzione tra debiti di valore e debiti di valuta; distinzione per lo più frutto di elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata e che risponde soprattutto ad esigenze sia di concretezza sia di giustizia in via sostanziale.

Elemento di differenziazione tra le due categorie non è infatti in sé considerato l’oggetto della prestazione – che alla fine consiste sempre nella dazione di una somma di denaro – ma il momento in cui tale oggetto viene determinato.

debiti di valore debiti di valutaQuindi mentre le obbligazione di valore si qualificano tali quando l’oggetto diretto ed originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro – rappresentando il valore monetario solo la traduzione della quantificazione – le obbligazioni di valuta sono quelle aventi sin dall’origine ad oggetto una somma di denaro.

Quindi per queste ultime si parla ab origine di una certa somma di denaro determinata o anche solo determinabile in quanto tale soggetta, ex art. 1227 cc. al principio nominalistico: le eventuali variazioni del valore reale della moneta non hanno alcuna incidenza sull’importo oggetto della prestazione così considerata dovendo esser sempre corrisposta la cifra originariamente indicata.

Nei debiti di valore, al contrario, l’obbligazione pecuniaria non è originaria, ma rappresenta solo l’equivalente in denaro di una diversa obbligazione primaria; per cui l’oggetto della prestazione è ab origine diverso dalla dazione di una somma di denaro e costituendo la liquidazione, e traduzione in valuta, solo una traduzione dell’obbligazione di valore in termini monetari. Stando così le cose, allora, logico che le obbligazioni aventi ad oggetto debiti di valore siano sottratte al principio nominalistico essendo l’importo dovuto, e quindi liquidato dal Tribunale, sensibile alle oscillazioni del potere di acquisto della moneta.

La categoria dei debiti di valore nasce in diritto civile dall’esigenza di natura sostanziale di sottrarre alcune categorie di rapporti obbligatori agli effetti della rigorosa applicazione del menzionato principio nominalistico. Un esempio chiarirà la ratio.

Si pensi all’obbligazione risarcitoria conseguente ad un atto illecito – ipotesi a paradigma del debito di valore e quindi non espresso subito in soldi – il cui oggetto primario non sia il pagamento della somma di denaro, ma il ripristino della situazione antecedente alla commissione dell’atto illecito dannoso. Qualora non sia possibile chiedere il cd risarcimento in forma specifica, l’autore dell’atto medesimo dovrà reintegrare e risarcire il danneggiato nella situazione economica antecedente; il tutto mediante corresponsione di un importo monetario, stabilito dal Giudice attraverso l’operazione di liquidazione, che costituisce l’equivalente del danno arrecato. Tenendo peraltro in considerazione i fenomeni di svalutazione monetaria medio tempore verificatesi.

Il debito di valore è quindi per sua natura illiquido: dovendo lo stesso essere soggetto a quantificazione dell’importo dovuto ed espresso in relazione al valore monetario reale.

Tipici esempi di quanto sin qui dedotto:

  • Pagamento del canone mensile di affitto pari ad Euro 800,00 : debito di valuta;
  • Pagamento del risarcimento del danno accertato in sentenza: Euro……………da liquidare : debito di valore.

Certamente la traduzione di un dato giuridico – danno morale, equivalente, danno non patrimoniale, danno esistenziale, danno da perdita di chance, danno tanatologico, danno biologico eccetera – richiedono un apprezzamento ed una valutazione discrezionali; spesso assai complessi e difficili anche se supportati da CTU o altri elementi di prova funzionali alla determinazione della conversione in controvalore pecuniario del valore del bene.

A corollario si consideri altresì che ai sensi dell’art. 1278 codice civile è consentito pagare con moneta avente corso legale nello Stato un debito contratto in valuta estera; sempre che non sia stabilito, ad esempio in clausole o pattuizioni specifiche, che il pagamento debba avvenire solo utilizzando un parametro di cambio e pertanto solo con la valuta estera.

Accanto al già menzionato cd principio nominalistico sembra altresì utile menzionare un altro principio in materia di obbligazioni pecuniarie e cioè quello della naturale attitudine del denaro di produrre frutti civili e cioè interessi (art. 820 codice civile).

Essi trovano la loro giustificazione funzionale nella cd compensazione per sottrazione di liquidità ovvero nel vantaggio per liquidità monetaria conseguita dal soggetto obbligato al pagamento. Quindi come noto pressochè a tutti una prestazione accessoria, omogenea rispetto alla prestazione principale (denaro) che si aggiunge ad essa per effetto del decorso del tempo e che sono commisurate ad un’aliquota della stessa.

Ad esempio: interessi passivi su mutuo fondiario ventennale pari al 2,5% tasso ad aliquota costante ovvero variabile nel tempo.

Finanziamento di Euro 15.000,00 rimborsabile in 24 mesi con tasso fisso pari al 4,50% di aliquota.

Breve cenno anche sulla cd rivalutazione monetaria alla stregua di indicizzazioni ed altri parametri piuttosto complessi; tra questi quelli Istat per adeguamenti ad esempio dei canoni di locazione, assegni mantenimento eccetera.

Quindi maggiorazione o decurtazione assegni pensionistici, rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro, indicizzazione assegni divorzili e di mantenimento dei figli minori con ciò potendo attribuire allo stesso Giudice il compito di fissare un criterio di adeguamento automatico (di solito 75% o 100%).

L’avvocato sempre con te

 

richiedi consulenza legale

Paola M

Paola M

Può interessarti anche: