Il danno da perdita di possibilità è un’elaborazione piuttosto recente volta a statuire, in determinate circostanze e secondo alcuni criteri, la risarcibilità non solo del danno ingiusto causato ad esempio a seguito di un incidente o di una diagnosi medica errata, ma altresì delle aspettative di natura patrimoniale.
Questa voce di possibile danno ovvero recupero crediti può interessare molti aspetti della vita quotidiana ed in via pratica essere applicabile a tantissimi casi e situazioni.
Guida al risarcimento del danno e recupero crediti per perdita di chance
Tecnicamente la possibile liquidazione di questo danno da parte dei Tribunali – specie di danno emergente – ovviamente deve vedere alcune circostanze ben precise; altresì il soggetto in questione che si assume danneggiato deve avere una più che forte probabilità – a seguito del fatto o incidente avvenuto – di aver perso delle possibilità e dei futuri miglioramenti della propria posizione lavorativa, sportiva o di salute.
Da ciò consegue quindi, per semplificare cenni giuridici innovativi e parecchio complicati, che può venire riconosciuta attraverso una causa civile utile ad ottenere un risarcimento – e quindi una corresponsione di una somma di denaro – connessa alla perdita attuale della possibilità di ottenere un futuro risultato utile.
Quindi in definitiva un’oggettiva ed effettiva occasione correlata ad un determinato vantaggio economico quantificabile e quantificato.
Alcuni esempi potranno illustrare meglio il tutto.
A seguito di un incidente oppure un infortunio – dovuto a colpa o negligenze nella manutenzione dello stadio o del campo sportivo – una giovane promessa del calcio vedrà sfumare le sue aspettative ed il suo sogno di poter giocare in Serie A od essere acquistato da altro Club di rilievo. Anche senza magari diventare Ronaldo e giocare nella Juventus, insomma, il giovane poteva aspirare ad avere davanti a sé brillante carriera sportiva quale attaccante ; da ciò – rottura del menisco con prognosi di impossibile recupero al 100% – conseguirà una serie di danni. Tra questi, quindi, anche quello dovuto a perdita di aspettative /chance per l’alta probabilità – a livello calcistico – di poter esser e diventare appetibile per il prossimo calcio-mercato.
Tizio, Dirigente di una multinazionale, viene esautorato dalle sue funzioni senza giusta causa. Demansionato, e quindi ormai non più Dirigente, non potrà partecipare a selezione per ulteriore avanzamento di carriera. Con ciò, tra le altre, subendo un danno da perdita di aspettativa e chance. Con alta probabilità lo stesso infatti, per le sue caratteristiche di professionalità ed anzianità, avrebbe potuto aspirare a raggiungere il massimo livello di comparto Dirigenziale in ambìto lavorativo. E magari sarebbe stato assunto da Amazon.
L’anziano genitore di Caia a causa di errata diagnosi di neoplasia invasiva con grave ritardo si sottopone ad intervento chirurgico. Si salva, ma pur continuando terapie e chemio a causa del difetto di tempestività di cure soffre di altre patologie. Dopo circa tre anni dall’intervento muore. Con ciò avendo l’errore medico causato non solo sofferenze ed ulteriori spese, ma negando un’aspettativa di miglior qualità della vita e chance di maggior sopravvivenza.
Questi alcuni esempi che rendono meglio l’idea di una tematica recente e di fatto complicata nell’applicazione concreta.
Certamente in via pratica il meccanismo non risulta semplice; la chance di cui si tratta viene intesa dai Tribunali non quale semplice aspettativa, ma una vera e propria probabilità statistica ed altamente probabile di conseguire un arricchimento, un vantaggio o una miglior qualità/aspettativa di vita.
Considerata dai Giudici voce giuridica autonoma ed indipendente, pertanto, se doverosamente e correttamente provata in giudizio la perdita quale specie di “credito” può diventare liquidabile.
L’onere della prova in giudizio spetta certamente a carico del danneggiato ; con ciò dovendo dimostrare sia il nesso causale tra il fatto lesivo che si assume origine del danno e la probabile verificazione dell’evento utile (diventare Ronaldo, essere nominato Dirigente X, trascorrere buona vecchiaia con alta qualità della vita a seconda dell’età ecc.) preso in considerazione quale oggetto di vertenza.
La chance e la perdita nell’accezione qui intesa assumono quindi il significato di un vero e proprio istituto giuridico suscettibile di valutazione di mercato. Quindi di un parametro matematico ed economico.
Il danno comprovato e comprovabile in causa deve avere due caratteristiche:
- Essere ingiusto;
- Essere in via di principio ex ante risarcibile (contrattuale e aquiliano) e riconducibile quale fondamento al disposto di cui all’art. 2043 codice civile.
LA PROVA
Sotto il determinante aspetto della tipologia di prova occorrerà in Tribunale dimostrare il danno futuro: quindi connotare argomentazioni sorrette da principi volti a determinare quando un fatto lesivo presente sia idoneo o meno a generare una conseguente ed altamente probabile perdita di chance, di probabilità di verificazione di un preciso evento di futuro arricchimento.
In via pratica sarà determinante produrre quali allegati dell’atto di citazione elementi probatori volti a dimostrare l’esistenza di effettive possibilità; valutazione che si renderà idonea allo scopo di ottenere una quantificazione del danno /credito attraverso dati di statistica/probabilità di un futuro, ma pressoché quasi certo conseguimento di utile considerato già valutato o comunque suscettibile di pronta liquidazione in Euro …..
La condotta illecita che qui si delinea, ed a cui si vuole ricondurre il danno, deve essere in via schematica intesa quale conseguenza immediata e diretta rispetto alla perdita di probabilità. La prova cd rigida in punto obiettivamente risulta di ostica e difficile risoluzione in giudizio.
Da ultimo si sta delineando un’attenta prassi giurisprudenziale soprattutto in ambìto medico-sanitario.
Tra le altre Cassazione Civile N. 7868/2011 in considerazione di postumi da incidente stradale; Consiglio di Stato N. 2955/2011 su contratto di appalto e credito insoluto.
Corte di appello Potenza Sezione Lavoro sentenza N. 97/2011 per licenziamento del lavoratore e perdita di chance per demansionamento.
LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Per l’aspetto inerente la liquidazione del danno lo stesso si distingue in patrimoniale e non patrimoniale.
Per l’aspetto di recupero del credito, o meglio risarcimento del danno, la chance legalmente viene intesa (come accennato) quale ragionevole probabilità in capo al soggetto parte offesa /parte lesa di poter conseguire un risultato economicamente valutabile e quantificabile in applicazione del potere del Giudice di determinazione del danno in via equitativa.
Un’ efficace prova del danno da perdita di chance non potrà quindi prescindere da una chiara valutazione di danno ex art. 1226 codice civile alla stregua di un preciso ammontare a cui far riferimento ovvero a’ sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2056 e seguenti codice civile.
Sotto profilo di determinazione/liquidazione il dato economico si dovrà rapportare ad un mancato arricchimento diminuito di un cd “coefficiente di riduzione”; contestualizzando l’evento dannoso con espresso riferimento alla condizione e economica in quel preciso momento e lasso temporale oggetto di causa.
Insomma negli esempi menzionati: il contesto nel quale mi muovo in campo calcistico secondo età e future possibilità di guadagno; i potenziali stipendi da manager che non potrò percepire; le cure mediche affrontate e la possibilità di poter vivere con la pensione senza troppi problemi magari trasferendomi a pescare in Portogallo.
Differenti quindi i campi applicativi in via di pratica giudiziale.
Evidente, quindi, come spiegato che una perdita di questa natura – conseguente ad una accadimento lesivo cagionato da terzi – possa in via di ipotesi accadere e verificarsi in molteplici attività e comparti delle attività e della vita in generale.
In tema di diritto bancario caso frequente a ciò connessa è la segnalazione illegittima alla centrale dei Rischi; quindi con ripercussioni sulle potenziali e probabili attività economiche del soggetto in via generale. Nel particolare con ripercussioni sulle richieste correlate a rapporti di apertura di credito ed altri contratti di natura bancaria.
Qualora la banca per errore mi segnali come “cattivo pagatore” o altro magari non potrò accedere ad un contratto di mutuo; quindi con ripercussioni e perdita di altre possibilità di sviluppo per la mia vita o carriera. Magari dovendo andare a vivere con i futuri suoceri e, magari, separarmi da lì a poco.
Importante è altresì, come già accennato, tutta la vasta giurisprudenza in tema di colpa medica, errore di diagnosi ovvero cd “omessa diagnosi”. Con ciò delineandosi casistica poliedrica e molto varia. Al di là del cd danno tanatologico – con evento morte quale preciso momento valutato in via autonoma – in quanto dal fatto medico illecito potranno derivare richieste e/o risarcimenti per sofferenze, lesioni a aspettative di vita differenti ovvero qualità della vita seppur in fase “terminale”.
Nella prospettazione da ultimo intesa ed in altre situazioni similari, laddove quindi l’evento dannoso ed il nesso causale debbano trovar tra loro spiegazione e convincimento, la parte che chiede la liquidazione del danno dovrà richiedere al Giudice una C.T.U. (consulenza tecnica d’ufficio) ; affiancare poi una consulenza di parte redatta da tecnico /specialista che possa e debba supportare la domanda di risarcimento del danneggiato con sviluppo di ragionamento e quantificazione della perdita subita.
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