Aiutiamo le persone e le aziende a risolvere problemi, identificare soluzioni e realizzare scelte importanti senza errori.

Divieti affittacamere Cassazione 24707/14

Torniamo in argomento di validità delle clausole limitative previste nei regolamenti condominiali cosiddetti contrattuali, vale a dire redatti dal costruttore ed accettati dagli acquirenti oppure approvati all’unanimità dai proprietari.

Infatti, facciamo seguito al nostro precedente commento dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19229/2014 per segnalare la sentenza n. 24707 depositata dalla suprema Corte in data 20/11/2014, di grande attualità alla luce della prossima apertura dell’EXPO a Milano, evento che ha generato il moltiplicarsi delle proposte di affittacamere in città e nei dintorni.

Con la sentenza in rassegna, la Corte di cassazione rammenta che le clausole dei regolamenti condominiali avente ad oggetto divieti e/o limitazioni al godimento e alla destinazione di uso degli immobili di proprietà esclusiva dei condomini devono essere chiare, precise ed univoche.

La Corte di cassazione ha cosi escluso nella fattispecie sottoposta al suo esame che un regolamento condominiale che vieti genericamente di poter destinare gli appartamenti ad un uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale possa leggittimare il divieto di apertura da parte di un condominio di una attività di affittacamere e/o bed and breakfast nel proprio appartamento.

 Infatti il divieto imposto ai condomini di esercitare una particolare attività deve essere facilmente identificabile nel regolamento condominale, ovvero tale divieto deve risultare in una clausola del regolamento “sia mediante elencazione delle attività vietate nel regime condominiale sia con riferimento ai pregiudizi che si intendono evitare” per gli altri condomini.

 Peraltro, la suprema Corte ha anche osservato che l’attività di affittacamere non comporta in ogni caso la modifica di destinazione d’uso ai fini urbanitici.

Salvo espressa e chiara clausola di divieto nel regolamento condominiale, ogni condomino sarà quindi libero di affittare il proprio appartamento o una delle sue stanze.

A presto! L’avvocato sempre con te!

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

Lascia un commento

Può interessarti anche: