Può il verbale di assemblea condominiale essere redatto e corretto dopo la chiusura dell’assemblea?
La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 6552/2015, ha fornito le necessarie delucidazioni per capire quando e in che modo potrà essere considerato legittimo modificare il verbale, nonostante la conclusione della riunione assembleare.

Nella fattispecie due condomini avevano impugnato la delibera, poiché il verbale a loro recapitato risultava difforme da quello letto e sottoscritto in assemblea, in quanto corretto con l’indicazione esatta dei millesimi effettivi in capo a certi partecipanti all’assemblea.

Tale correzione aveva quindi modificato anche il quorum deliberativo raggiunto nel corso della riunione dei condomini, generando l’impugnazione della determinazione assembleare.

Tuttavia la Suprema Corte rileva che “il verbale deve fotografare quanto avviene in assemblea” e da esso deve risultare “la possibilità di controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte”.

Pertanto, la Corte di cassazione ritiene che la correzione dopo la chiusura dell’assemblea di un errore meramente materiale, comportante la modifica del quorum costitutivo e deliberativo raggiunto nel corso della stessa, non inficia la validità della deliberazione assunta. Naturalmente, sempre che la rettifica del computo dei millesimi e dell’effettiva partecipazione dei condomini presenti non incida in modo significativo sul computo del quorum richiesto per l’assunzione della delibera.
In altre parole, il verbale, ritualmente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, potrà essere corretto per mero errore materiale con l’indicazione esatta dei millesimi e/o dei nominativi di presenti, senza che ciò comporti l’invalidità della delibera, allorquando tale correzione non modifichi l’esito della decisione dell’assemblea.

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