Il garante di un prestito o fideiussore è un soggetto che, ai sensi dell’art. 1936 cod. civ., obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. In vulgata il fideiussore è colui che si impegna a restituire il prestito contratto da un’altra persona solitamente verso la banca. E sono molti che sempre più spesso ci domandano come è possibile togliersi da questo ruolo di gravosa responsabilità, dopo averlo acquisito.
Prima di rispondere a questa domanda, è utile però capire in modo dettagliato quali sono gli oneri a carico del garante di un prestito. Nel momento in cui un soggetto domanda un prestito a un istituto bancario può accadere che quest’ultimo richieda una fideiussione cosiddetta omnibus, ovvero sostanzialmente una garanzia di pagamento di tutti i debiti presenti e futuri che il debitore ha assunto o assumerà verso la banca. Il fideiussore è quindi un soggetto che, consapevolmente, sceglie di garantire chi usufruisce delle somme erogate dalla banca, sia come apertura di credito che come finanziamento. Ed essere fideiussore significa sostanzialmente che l’istituto bancario potrà attingere al patrimonio del garante per poter recuperare le somme non restituite dal titolare del prestito. E’ dunque evidente il ruolo di grande responsabilità che si assume nel momento in cui si firma una fideiussione omnibus a favore di una banca.
Nella grande maggioranza dei casi il garante di un prestito è un parente della persona oppure sono gli stessi soci o amministratori della società che usufruisce dell’apertura di credito da parte della banca. Per il garante di un prestito, di base, non è possibile escludersi dalla responsabilità che ha scelto di assumere, senza consenso del creditore; d’altronde la figura del fideiussore serve proprio a intervenire economicamente nel caso in cui chi usufruisce del prestito non sia più in grado di restituire le somme ricevute dalla banca.
Tuttavia in caso di garanzia a tempo determinato, quindi laddove il garante del prestito debba ricoprire tale responsabilità fino ad una data prestabilita, al raggiungimento di tale data la fideiussione viene meno automaticamente e il fideiussore cessa ogni obbligo verso l’istituto bancario.
In caso di fideiussione a tempo indeterminato, invece, il garante può recedere dalla fideiussione, ma la sua dichiarazione può avere valore esclusivamente per quel che riguarda eventuali debiti successivi al recesso.
La fideiussione può inoltre cessare in caso di transazione tra banca e debitore principale, o anche in caso di prescrizione del debito.
Laddove la fideiussione garantisca un’obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni finanziarie del debitore, la banca che ne è venuta a conoscenza ha l’obbligo di comunicarlo al fideiussore richiedendogli una speciale autorizzazione. Se il garante nega tale autorizzazione può considerarsi libero a tutti gli effetti. La banca sovente nega di essere stata consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, adducendo che la situazione di crisi non poteva esserle nota. E’ ovviamente la classica scusa del nascondere la testa nella sabbia da parte della banca, che non deve scoraggiare i fideiussori in caso di contenzioso con gli istituti di credito. Le banche infatti non possono negare di avere a disposizioni i bilanci delle società e di avere una chiara idea delle movimentazioni dei conti correnti da cui trarre le doverose considerazioni sul peggioramento economico dell’azienda. Le banche dunque non possono e non devono continuare ad erogare credito perché si sentono rassicurate dal fatto di avere a loro favore uno o più fideiussori. Anzi, proprio perché operatori professionali, le banche devono obbligatoriamente cessare di concedere il credito in caso di situazione peggiorativa da parte del cliente ovvero, qualora decidessero di continuare a dargli fiducia, hanno l’obbligo di darne notizia ai fideiussori chiedendo loro speciale autorizzazione.
Teniamolo dunque ben a mente l’art. 1956 cod. civ., articolo peraltro di facile lettura, che può essere ben utile in caso di abuso del credito da parte degli istituti bancari in presenza di fideiussori. Così recita infatti il primo comma dell’art. 1956 cod. civ.: il fideiussore di un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.
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