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Gli interessi nei contratti bancari: t.a.n., t.a.e, t.a.e.g. e t.e.g.

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L’effettiva e reale trasparenza degli interessi nei contratti bancari è fondamentale per una corretta e legittima erogazione del credito.
Le banche sono libere di pattuire l’interesse per l’erogazione del finanziamento, purché svolgano la loro attività nel rispetto del principio della trasparenza.
Trasparenza vuol dire corrispondenza tra i tassi annunciati e dichiarati nei contratti e i tassi effettivamente praticati. Questa condizione deve essere rigorosamente ed effettivamente rispettata.
Detto ciò, ci si attenderebbe di veder attuata dagli istituti di credito la trasparenza nell’esecuzione concreta dei contratti bancari. Ma non è così!
In realtà, esaminando i numerosi contratti bancari, ci giungono tutt’altri responsi. La prassi di occultare il costo reale del finanziamento è ben più frequente di quanto si osi immaginare.

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Come viene occultato il tasso effettivo da parte delle banche?

Per comprenderlo, in via preliminare, occorre chiarire la distinzione tra gli interessi annui nominali (c.d. T.A.N.) e gli interessi annui effettivi (T.A.E.). Nell’ambito di questi ultimi, poi, occorre dare conto della distinzione ontologica tra T.A.E., T.A.E.G. e T.E.G. dei quali vi parlerò esaurientemente nei successivi articoli.

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Ma procediamo con ordine.

Il T.A.N., Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all’importo finanziato, determina l’ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, più semplicemente, il tasso di interesse applicato all’operazione di credito e viene pertanto utilizzato per determinare tecnicamente il piano di ammortamento del finanziamento (che è solitamente caratterizzato da una rata costante, composta da una quota interessi decrescente e da una quota capitale crescente destinata, quest’ultima, a ridurre il debito residuo).

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Il T.A.E.Tasso Annuo Effettivo,  è quel tasso che tiene conto degli effetti della capitalizzazione periodica, oppure della corresponsione infrannuale degli interessi (cfr. articolo 6 Delibera CICR 9/2/2000 ma anche comma 4 art. 117 TUB, già Legge n. 154/1992).

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Il T.A.E.G., Tasso Annuo Effettivo Globale, è,  in base alla definizione dell’art. 121 del Testo Unico Bancario, “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’imposto totale del credito”.  

Il T.A.E.G. include oneri diversi ed ulteriori rispetto al Tasso Annuo Nominale ( TAN), come ad esempio, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito, le commissioni, le imposte, i costi relativi a servizi accessori che siano obbligatori e di cui il finanziatore sia a conoscenza, i costi legati ad operazioni di pagamento e i costi di gestione del conto sulle quali queste ultime vengono scritturate.

E’ quindi un indicatore onnicomprensivo dell’onerosità dell’operazione e rappresenta il costo effettivo dell’operazione di finanziamento che viene utilizzato quale strumento principale di TRASPARENZA nei contratti BANCARI al fine di consentire al cliente/consumatore di comparare con avvedutezza le varie offerte del mercato ed orientarsi consapevolmente nella scelta del soggetto mutuante.

Il T.A.E.G., a sua volta, non deve essere confuso con il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.); quest’ultimo fornisce elementi che consentono di accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentino carattere USURARIO.

Il T.A.E.G. ed il T.E.G., infatti, sebbene determinati mediante la medesima formula di matematica finanziaria, differiscono per gli elementi che devono essere o meno considerati tra gli oneri rilevanti.

La stessa Banca d’Italia – nel recepimento del D.M. sul credito ai consumatori del 9 febbraio 2011– ha precisato che “il TAEG ha una funzione diversa dal TEG previsto dalla legge n. 108 del 1996 in materia di usura con la conseguenza che i due parametri hanno basi di calcolo non necessariamente coincidenti”.

Le diverse grandezze da considerarsi ai fini della determinazione del T.E.G. e del T.A.E.G. discendono dalla circostanza che il T.E.G. viene utilizzato ai fini della verifica della eventuale usurarietà dell’interesse applicato alla operazione di finanziamento e quindi deve essere calcolato nel rispetto della normativa primaria di cui all’art. 644 del codice penale, il cui comma IV espressamente prevede che “ per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito”.

Il T.A.E.G., invece, integrando il costo complessivo dell’operazione di finanziamento, deve essere calcolato nel rispetto dell’articolo 121 del Testo Unico Bancario considerando indistintamente tutte le voci di spesa, a prescindere sia dal titolo che le impone sia dal soggetto in favore del quale esse vengono corrisposte con onere a carico del mutuatario.

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Ne consegue che ogni contratto di finanziamento è suscettibile di una duplice verifica:

  1. una prima verifica – da condurre secondo i principi sanciti dalla legge n. 108 del 1996 ( e trasfusi nell’art. 644 c.p.) – consiste nel confrontare il E.G. del finanziamento con la soglia usura pro tempore vigente ed in caso di superamento la conseguenza è l’applicazione della sanzione civilistica prevista dall’articolo 1815 comma II c.c. secondo cui “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”;
  2. una seconda verifica, da condurre secondo i principi e le regole sulla Trasparenza bancaria contenute nel Titolo VI del Testo Unico Bancario ( 115-125 bis) consiste nell’appurare che il finanziamento riporti il TASSO ANNUO EFFETTIVO (c.d. T.A.E.) e/o che non vi sia DISCRASIA tra il T.A.E.G. indicato in contratto ed il T.A.E.G. in concreto applicato nel qual caso troverebbe applicazione la diversa ma non meno interessante sanzione della sostituzione del Tasso convenzionale applicato con TASSO MINIMO DEI BOT. ( cfr artt. 117 e 125 bis comma VII TUB, articolo 6 delibera CICR 2000).

N.B.: L’avv. Federico V. Bordogna è lieto e si pregia di ospitare nel blog il prezioso contributo dell’avv. Salvatore Bochicchio, tra i più qualificati giuristi esperti in diritto bancario.

L’avvocato sempre con te!

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Avv. Salvatore Bochicchio

Avv. Salvatore Bochicchio

L’avvocato Salvatore Bochicchio nasce a Tricarico in provincia di Matera il 1 Aprile 1975. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno. Svolge la professione a Potenza e a Milano ed è specializzato in diritto bancario, con numerosi contributi sui temi legati alla tutela dei diritti nel contenzioso bancario e nei finanziamenti.

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