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I preventivi devono essere allegati nell’avviso di convocazione?

Come si deve comportare l’amministratore quando convoca l’assemblea, per discutere su preventivi di spese per lavori da eseguire nel condominio?

Ai sensi dell’art. 1105, terzo comma, c.c. , “per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione”.

preventivi

Ne deriva che l’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare specificamente gli argomenti da trattare, sia pure in modo non analitico e minuzioso. Ed infatti l’art. 66 disp.att. c.c. precisa che “l’avviso di convocazione contiene specifica indicazione dell’ordine del giorno”, anche se non prevede espressamente che, nel caso di assemblea convocata per l’affidamento di lavori, sia necessario allegare all’avviso di convocazione anche i preventivi che saranno discussi in assemblea. Tale lacuna è dovuta al fatto che il condomino interessato a consultare la documentazione relativa agli interventi da eseguire, ben “potrà attivarsi per visionarla presso l’amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copie a proprie spese (cfr. Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 10 maggio 2012 n. 394 che si rifà ad una pronuncia del Tribunale Roma, sez. V, 12/01/2010, n. 316).
Pertanto, secondo la summenzionata sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, “al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d’informazione dei condomini circa l’oggetto della delibera non è necessario allegare all’avviso anche i singoli importi dei preventivi in questione, posto che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dell’ordine del giorno e soddisfare il diritto d’informazione dei condomini è sufficiente l’indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione”.

In ogni caso è consigliabile agli amministratori, ove possibile, quando nell’ordine del giorno sono previste delibere circa lavori da eseguire nel condominio, allegare copia dei preventivi di spesa al fine di agevolare la discussione dei condomini e la conseguente delibera, nonché al fine di permettere ai condomini stessi di fare ulteriori preventivi da portare in assemblea. Tale accorgimento permetterà sia di evitare un eventuale rinvio della delibera di accettazione, posto che i condomini ben potrebbero limitarsi ad esaminare i preventivi rinviando ad una successiva adunanza l’approvazione, sia di evitare un eventuale contestazione sull’incompletezza dell’ordine del giorno se in quest’ultimo mancano specificazioni rispetto alla natura e all’oggetto degli interventi da deliberare.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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