Il Consiglio di Condominio è una figura introdotta con la riforma del 2012 in materia condominiale[1] la quale ha preso atto della prassi condominiale consistente nel nominare un consigliere per assistere l’amministratore nella vita del palazzo. Il Consiglio di condominio ora introdotto viene definito come un organo consultivo e di controllo che potrà essere nominato nei condomini di oltre 12 unità immobiliari[2].
Quando nominarlo?
L’assemblea ha la facoltà (e mai l’obbligo) di nominare un consiglio di condominio se è prevista dal regolamento di condominio o, in ogni caso, nei condomini di oltre 12 unità immobiliari.
L’assemblea dovrà deliberare in tal senso con maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.
Da chi è formato il Consiglio?
Si tratta di un gruppo di condomini composto da almeno tre proprietari.
Solitamente per i complessi condominiali grandi, vi è un consigliere per ogni scala (il cosiddetto capo scala) o edificio, ma nulla vieta all’assemblea di deliberare altrimenti.
Qual è il compito del Consiglio ?
Il Consiglio di condominio ha per compiti di coadiuvare l’amministratore nella gestione (tenendo conto delle varie esigenze dei condomini), di esprimere pareri ed esaminare i preventivi di spesa[3], di supportare l’amministratore nelle sue varie funzioni amministrative previste dal regolamento condominiale, ma tale organo ha anche il compito di controllare l’operato dell’amministratore stesso (anche i documenti di spesa).
Il consiglio è tenuto inoltre a segnalare all’amministratore i vari casi di disservizi del condominio, suggerendo al caso delle soluzioni, nonché di affiancarlo nei casi in cui è necessario prendere decisioni urgenti.
Qual è la durata dell’incarico e quali sono le modalità di svolgimento dell’incarico?
In mancanza di qualsiasi previsione obbligatoria, con la nomina del Consiglio di Amministrazione è anche opportuno che l’assemblea precisi la durata dell’incarico e le modalità di convocazione del consiglio da parte dell’amministratore. Sarebbe opportuno, infine, che l’amministratore e i consiglieri lascino traccia delle loro riunioni per evitare ogni futura contestazione.
Ricordiamo ai nostri elettori che, se ritenuto opportuno, è possibile anche decidere un eventuale compenso per i membri del consiglio, ma solo se sono d’accordo l’unanimità dei condomini.
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[1] Legge n. 220/2012.
[2] Art. 1130 bis c.c. “L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.”
[3] Sent. Corte di Cassazione n.5130 del 6 marzo 2007 “l’assemblea può deliberare di nominare una commissione di condomini con l’incarico di esaminare i preventivi e le relative spese per valutare quali di essi sia meglio rispondente alle esigenze del Condominio, con la conseguenza che una tal delibera, in sé, è del tutto legittima.”