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Il testamento biologico

Negli ultimi anni si è spesso sentito parlare di tematiche come l’eutanasia, il suicidio assistito o il testamento biologico (o “biotestamento”). In realtà non si devono confondere le diverse fattispecie, anche se tutte consistono nel porre fine alle sofferenze di un essere umano siano esse causate da una malattia, da un menomazione e/o da un condizione psichica sempre di grave entità.

In moltissimi Paesi l’eutanasia, che in greco significa “buona morte” viene considerata fuori legge e viene punita con la reclusione, ma il dibattito sulla legalizzazione di questa pratica è sempre all’ordine del giorno e provoca perennemente accese discussioni. L’eutanasia è un procedimento tramite il quale un medico viene autorizzato a porre fine alla vita di una persona, purché il paziente e la sua famiglia concordino con queste intento, con metodi indolori oppure sospendendo le cure. Diversamente, il suicidio assistito corrisponde al contributo da parte di un medico alla richiesta di un paziente di suicidarsi. In Italia la pena per l’eutanasia, equiparata all’omicidio volontario, viene punita con la reclusione da 6 a 15 anni, mentre il suicidio assistito viene equiparato ad aiuto al suicidio e punito con una pena di reclusione da 5 a 12 anni.

In Italia recentemente è stata adottata la legge sul testamento biologico entrata in vigore il 31.01.2018 sulle disposizione anticipate di trattamento (DAT), dopo numerosi dibattiti, anche parlamentari, fondati su questioni etiche e sull’effettiva volontà del soggetto di porre fine alla propria vita.  Questa legge consente di lasciare per iscritto (il cosiddetto biotestamento) le proprie volontà da rispettare in caso di incoscienza

Classificazioni possibili dell’eutanasia

Nel corso del tempo, con la legalizzazione di questa pratica in alcuni Stati, si è operato una distinzione tra eutanasia volontaria, nel momento in cui il paziente si sottopone a questa pratica esprimendo il proprio consenso, e eutanasia involontaria nel momento in cui la decisione viene presa da una persona legata a chi deve sottoporsi al trattamento, qualora quest’ultimo non sia in grado di prendere decisioni. A questa ultima fattispecie è strettamente connesso il testamento biologico, ovvero quando una persona sceglie  se tenere in vita o meno un congiunto in stato di incoscienza con una prognosi infausta a breve termine o in imminenza di morte e ciò in virtù della volontà manifestata da quest’ultimo allorquando era ancora cosciente.

Vi è peraltro notevole differenza tra l’eutanasia passiva, la quale prevede l’interruzione delle cure vitali per il paziente in stato terminale accelerandone cosi la morte, ed eutanasia attiva, con la quale attraverso la somministrazione di sostanze letali: un medico procura la morte ad un paziente che non può più guarire e al quale la malattia procura gravi sofferenze. Questa pratica è consentita in pochi paesi: nel Benelux (Belgio, Olanda, Lussemburgo), in alcuni stati degli Usa  come l’Oregon ed un Cina. In Europa, l’eutanasia passiva è legalizzata in Francia, Finlandia, Norvegia ed Ungheria. La questione è sempre estremamente difficile da trattare ed inquadrare giuridicamente, in quanto involve tematiche religiose, morali, etiche ed umane in generale.

E’ impossibile non citare uno degli ultimi casi che hanno sconvolto l’Italia, quello di dj Fabo, l’italiano che ha scelto di concludere la propria vita presso una clinica svizzera dopo essersi battuto in Italia per il “diritto a porre fine alle proprie sofferenze con una morte dignitosa“. Il giovane,infatti, ha scelto la Svizzera – ove è legalizzato il suicidio assistito come in Germania e in Svezia ‑ per porre fine ad una condizione di vita limitante, come può essere quella di un individuo tetraplegico e cieco da alcuni anni. I medici svizzeri, appurata la natura irreversibile della malattia del paziente e la sua volontà di porre fine alla propria vita, forniscono a quest’ultimo i medicinali necessari per sedarsi e provocarsi un arresto cardiaco. Si chiama quindi suicidio assistito perché il personale medico non provoca direttamente la morte ma fornisce al paziente i farmaci letali.

Dj Fabo è stato  accompagnato da un amico, Marco Cappato, il quale rischia il carcere per svariati anni per aver portato a compimento il desiderio del suo amico e la situazione, che ha suscitato un grande clamore mediatico, ha aperto un vivo dibattito, anche a livello politico, con varie proposte di legge.

Il biotestamento o le DAT

La legge n. 219/2017 prevede che con le disposizioni anticipate di trattamento  “ogni persona maggiorenne capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, che sono revocabili o modificabili dal paziente in ogni momento.

Le DAT si possono manifestare con un atto pubblico notarile, con una scrittura privata dal notaio o con una scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del proprio comune di residenza o presso le strutture sanitarie. La dichiarazione deve essere sempre firmata a mano.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

La legge i bilancio 2018 ha stanziato i fondi per la realizzazione di una Banca dati nazionale delle DAT.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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