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Mutui usurari: quando i tassi di mora sono tassi usurari?

Per rispondere all’interrogativo sui tassi usurai negli interessi di mora dei mutui occorre prendere le mosse dall’articolo 644 c.p., così come ridisegnato dal legislatore con la legge n. 108/1996.

Ci occupiamo in questa sede dell’usurarietà dei tassi di mora, in quanto l’usura nei tassi corrispettivi è molto più rara.

La Cassazione, con l’importante sentenza penale n. 46669/2011, ha riconosciuto la preminenza della norma penale affermando che la legittimità dell’operato bancario va verificato solo mediante il confronto con l’art. 644 c.p..

Tale articolo disciplina la determinazione del tasso soglia, il quale deve ricomprendere tutti gli oneri (spese, commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo, escluse le imposte e tasse) che l’utente sopporti in connessione con il credito ottenuto.

La norma, dunque, sancisce principi molto chiari per la verifica della natura usuraria di un rapporto di finanziamento, qual è il contratto di mutuo.

La simmetria in ambito civilistico è rappresentata dall’articolo 1815 II comma cod. civ., anch’esso modificato dalla legge del 1996, ai sensi del quale “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

mutui usurariMa procediamo con ordine.

Il primo principio posto dall’art. 644 c.p. è che la soglia usura (c.d. Tasso soglia usura – T.S.U.) è stabilita dalla legge.

Il comma III dell’articolo 644 recita, infatti, che “ la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. (c.d. usura oggettiva o presunta).

Altro fondamentale principio è quello secondo cui quando si parla di interessi nel contesto della legge antiusura si devono considerare tutte le componenti del credito (spese, commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo, escluse le imposte e tasse), e quindi anche gli interessi moratori.

Infatti, spesso ci si dimentica che la questione è stata risolta dallo stesso legislatore con il D.L. n. 394/2000 (convertito in L. 24 del 2001) di interpretazione autentica della legge sull’usura il cui articolo 1, comma I afferma che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’articolo 1815, comma II del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

E’ noto che gli interessi sono sostanzialmente di tre tipologie: corrispettivi, compensativi e moratori.

Ad ulteriore supporto interviene il testo della Relazione Governativa di accompagnamento al citato decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394 ove si fa esplicito riferimento ad ogni tipologia d’interesse «sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio» ed il cui rilievo ermeneutico nella tematica in trattazione non può essere trascurato .

Come si vede, la scelta del legislatore appare chiara, e correttamente la Cassazione da oltre 18 anni si allinea ad essa, statuendo con più pronunce che “…non v’è ragione per escluderne l’applicabilità nell’ipotesi di assunzione dell’obbligazione di corrispondere interessi moratori… il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sé il permanere della validità di un’obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge” (Cass. civ., n. 5286/2000) esplicitando poi che “il tasso-soglia di cui alla citata legge n. 108 del 1996 riguarda anche gli interessi” (Cass. civ., n. 5324/2003, che richiama anche Cass. 14899/2000).

La Cassazione ha pure chiarito che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. comma 2  si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” (Cass. civ., n. 350/2013).

A ciò si aggiunga che il parere della Cassazione non è comunque l’unico, poiché già nel 2002, la Corte Costituzionale, seppur in un obiter dictum (Corte Cost. sentenza n. 29 del 25/2/2002), ha osservato la banalità della questione, affermando che il tasso soglia di usura riguarda anche i tassi moratori.

Un aspetto singolare in questa vicenda è che la riconducibilità  degli interessi di mora dalla disciplina sull’usura è stata da sempre riconosciuta sia dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) con Lettera Circolare LG/OF/RA del 3 aprile 2001 che dalla stessa Banca d’Italia nella circolare del 3 luglio 2013 denominata “chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” ove si legge claris verbis che  «in ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa antiusura”.

Ciò premesso, vale qui la pena di precisare che, per stabilire se c’è usura, gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi, non si possono sommare, ma vanno valutati singolarmente.

Il tasso di mora, così determinato, deve sempre essere inferiore alla soglia d’usura.

Ai fini del tasso soglia usura (T.S.U.) deve considerarsi esclusivamente il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) pubblicato trimestralmente nei Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativo alla categoria di operazione in cui il credito è compreso, consultabile sulla Gazzetta Ufficiale.

Il valore del T.E.G.M., una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed incrementato degli ordinari coefficienti ( ovvero del 50% sino alla data del 14.5.2011 e di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali dal 2011 ad oggi), costituisce pienamente ed esclusivamente il necessario ed unico tertium comparationis per il giudice, senza che si possa far luogo ad ulteriori maggiorazioni.

Il momento della verifica

tassi di mora usurari

Per ciò che concerne il momento della verifica, la normativa è altrettanto chiara e non da adito ad alcun dubbio: la natura usuraria di un Tasso in un mutuo va verificata al momento della stipulazione del contratto.

“PROMETTERE” e “CONVENIRE” sono i termini utilizzati dal legislatore. Ed infatti:

  • secondo l’art. 644 c.p. “chiunque si fa dare o PROMETTERE…, interessi o altri vantaggi usurari…”;
  • a norma dell’articolo 1815 comma 2 c.c. “ se sono CONVENUTI interessi usurari…”.
  • La stessa Banca d’Italia con la nota circolare del 3 luglio 2013Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” ha precisato che per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (e.g. mutuo) la “verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipulazione del contratto in cui la misura degli interessi è stabilita

Ebbene, dalla lettura delle leggi sopra riportate si evince chiaramente, e senza possibili diverse interpretazioni che:

  • esiste un limite oltre il quale il tasso di interesse è sempre usurario;
  • tale limite è assoluto;
  • non vi è né vi può essere deroga alcuna al superamento di detto limite;
  • tutti i tassi di interesse convenuti in contratto, senza esclusione alcuna, devono rispettare il limite imposto dalla legge;
  • il confronto tra i tassi contrattuali ed il tasso soglia va quindi sempre eseguito con riferimento ai tassi soglia vigenti alla data di sottoscrizione del contratto.

N.B.: L’avv. Federico V. Bordogna è lieto e si pregia di ospitare nel blog il prezioso contributo dell’avv. Salvatore Bochicchio, tra i più qualificati giuristi esperti in diritto bancario.

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Avv. Salvatore Bochicchio

Avv. Salvatore Bochicchio

L’avvocato Salvatore Bochicchio nasce a Tricarico in provincia di Matera il 1 Aprile 1975. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno. Svolge la professione a Potenza e a Milano ed è specializzato in diritto bancario, con numerosi contributi sui temi legati alla tutela dei diritti nel contenzioso bancario e nei finanziamenti.

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