Riteniamo utile portare all’attenzione del lettore la sentenza n. 7 ottobre 2014, n. 11707, con la quale la sezione XIII del Tribunale di Milano si è occupato della particolare fattispecie introdotta dal nuovo testo dell’art. 1122-bis c.c., affermando che l’assemblea condominiale deve autorizzare il condomino che lo richiede a procedere all’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto comune dell’edificio per la produzione di energia ad uso personale.
Indica infatti il Tribunale che l’Assemblea condominiale, con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 5, potrà solo intervenire nel caso in cui l’installazione comporti la modifica delle parti comuni prescrivendo particolari modalità di esecuzione dell’intervento e/o imponendo opportune cautele per la salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico. Ne consegue che nel caso in cui nessuna modifica delle parti comuni derivi dall’installazione dei pannelli solari, il condomino sarà legittimato ad installare, in base all’art. 1122-bis c.c., un proprio impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza interpellare l’assemblea.
Nella fattispecie trattata dal Tribunale di Milano, un condomino impugnava la delibera con cui l’assemblea aveva rigettato la sua richiesta di installazione sul tetto comune di otto pannelli fotovoltaici per la propria produzione di energia elettrica. Il Condominio si difendeva rilevando che tale intervento comportava un pregiudizio al decoro architettonico dello stabile nonché un abuso della cosa comune da parte del singolo partecipante.
Il Tribunale di Milano ha rigettato la tesi del condominio affermando che non era stata fornita la prova del fatto che la posa dei pannelli avesse leso il decoro architettonico dell’edificio e che non era stato dimostrato alcun pregiudizio a danno degli altri condomini derivante dalla posa dei pannelli, posto che il tetto condominiale interessato dai lavori continuava ad assolvere la naturale funzione di copertura dello stabile rimanendo impregiudicato l’uso potenziale della res comune da parte dei rimanenti condomini.
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