Le condizioni di separazione o di divorzio possono essere sempre modificate con la presenza di giustificati motivi che possono essere sia di natura economica (in tal caso la richiesta di modifica riguarderà gli aspetti economici) sia di natura comportamentale, come può essere il caso di un genitore che ostacoli lo sviluppo del rapporto tra il figlio e l’ex coniuge. In tale ipotesi la richiesta riguarderà la modifica delle condizioni di affidamento o di collocamento della prole.
Le modifiche della misura e delle modalità dell’obbligo del versamento dei contributi economici è strettamente collegata al mutamento delle condizioni economiche effettive del coniuge a favore del quale è stato stabilito il contributo. Tale circostanza si può verificare a seguito ad un particolare successo professionale o imprenditoriale del coniuge, oppure anche a seguito del ricevimento di una cospicua eredità o comunque di un arricchimento importante e imprevedibile come una vincita al lotto.
Ma anche laddove l’ex coniuge ha costruito una nuova famiglia di fatto è legittimo richiedere la modifica delle condizioni economiche del divorzio chiedendo la cessazione dell’obbligo del versamento dell’assegno divorzile. La Cassazione civile sezione I con la sentenza del 3 aprile 2015 n. 6855 ha ben evidenziato che la famiglia di fatto è quella formazione sociale portatrice dei medesimi valori di solidarietà e di sviluppo della personalità garantiti proprio dall’art. 2 della Costituzione Italiana. E in tale formazione si sviluppa anche l’istruzione e l’educazione dei figli e l’estrinsecazione sociale della loro personalità e del loro intelletto. Nella famiglia di fatto, seppur non fondata sul matrimonio, sussistono tutti i valori e i principi che consentono all’essere di svilupparsi comunque come società naturale e pertanto l’ex coniuge, nel momento che costituisce tale famiglia di fatto, scioglie contestualmente tutti i vincoli economici ed i modelli di vita che lo congiungevano al pregresso matrimonio, facendo così venir meno anche ogni presupposto per il riconoscimento dell’assegno di divorzio.
Laddove invece si verifichino delle controversie tra i genitori, sovente drammatiche e litigiose, in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o idonee comunque da ostacolare il corretto svolgimento dell’affidamento oppure nei casi di gravi inadempienze nei confronti del figlio minore, il giudice nei casi meno gravi può limitarsi ad ammonire il genitore inadempiente, mentre nei casi più gravi può stabilire una sanzione amministrativa a carico del genitore sino a Euro 5000 a favore della Cassa delle ammende. Allo stesso tempo provvede a modificare le condizioni di separazione e di divorzio in ordine alle modalità dell’affidamento, al contributo economico e all’esercizio della potestà genitoriale.
L’avvocato sempre con te!