La Legge n. 124 del 04 agosto 2017 ha previsto delle novità molto interessanti per quanto riguarda le modalità di risarcimento danni a seguito di un incidente stradale.
C’è chi ha parlato, a tal riguardo, di una vera e propria rivoluzione, ed effettivamente le novità apportate da tale norma implicano dei cambiamenti davvero notevoli: scopriamo subito dunque quali sono quelli più salienti.
I danni alla persona
Per quanto riguarda eventuali danni biologici, i medesimi possono essere giustificati solo ed esclusivamente a seguito di esami clinici strumentali obiettivi, ad eccezione di lesioni palesi come possono essere ad esempio delle cicatrici.
La legge ha inoltre previsto che venga realizzata una tabella unica nazionale dedicata sia alle macrolesioni, ovvero le lesioni che comportano danni di integrità psico-fisica dal 10% al 100% di invalidità, e sia alle microlesioni, le quali implicano un danno compreso tra l’1% e il 9% di invalidità.
L’ISTAT provvederà all’aggiornamento annuale della tabella. E’ molto interessante sottolineare che il giudice può stabilire che il risarcimento venga incrementato del 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni nel caso in cui le medesime abbiano dei risvolti particolarmente negativi sulla sfera relazionale e psico-fisica della persona danneggiata. Sarà compito e bravura degli avvocati fornire in giudizio adeguata prova per ottenere l’aumento risarcitorio,
I testimoni
Il danneggiato non avrà più modo di indicare successivamente i testimoni dell’incidente, al contrario è tenuto a farlo immediatamente: solo in questo modo i medesimi potranno essere chiamati in causa nel processo.
Qualora il danneggiato non indichi alcun testimone si attiverà questo iter: l’assicurazione ricorderà al suo cliente di tale possibilità attraverso raccomandata, e il soggetto ha 60 giorni di tempo per fornire risposta.
Vi sono tuttavia delle eccezioni per quel che riguarda gli aspetti temporali relativi all’indicazione del testimone. I testimoni potranno essere designati anche tardivamente laddove l’identificazione risulti oggettivamente impossibile nell’immediato, oppure laddove il testimone sia già stato identificato dalle forze dell’ordine, oppure qualora l’incidente abbia causato danni anche alle persone.
La Legge n. 124 del 04 agosto 2017 ha stabilito inoltre che la medesima persona non può essere citata come testimone per più di 3 cause nell’arco temporale di 5 anni.
Laddove ciò si verificasse, il giudice comunicherà il nominativo alla Procura della Repubblica, la quale si attiverà per comprendere se la persona in questione si è realmente trovata ad assistere a più di 3 incidenti in un lustro o se, al contrario, ha dichiarato il falso per qualsivoglia ragione.
La scatola nera
Un punto molto interessante è legato inoltre all’installazione della cosiddetta scatola nera, ovvero il dispositivo tecnologico che traccia il comportamento dell’automobilista in ogni dettaglio. Da ora i riscontri della scatola nera assumono il valore di prova assoluta.
La scatola nera non può essere disinstallata, non si può manomettere, è tantomeno può essere resa momentaneamente non funzionante, e nel caso in cui si dimostrino condotte di questo tipo l’automobilista può essere denunciato per frode.
Le frodi
Per quanto riguarda le frodi alle compagnie è consentito non rispettare i tempi per le offerte formali al danneggiato nel caso i cui dall’esame della banca dati relativa ai sinistri emergano almeno 2 parametri di significatività che lascino sospettare, appunto, l’eventualità che si sia configurata una truffa a danno dell’assicurazione.
Cessione del credito al carrozzieri
E’ interessante sottolineare che le legge impone ai carrozzieri l’obbligo di emissione della fattura tutte le volte che il danneggiato gli ceda il credito vantato nei confronti dell’assicurazione.
Tempi per intraprendere la causa contro la compagnia
Il danneggiato potrà azionarsi giudizialmente contro l’assicurazione solo dopo aver ricevuto dalla compagnia la posizione assunta dalla stessa in merito al risarcimento oppure, in caso di mancato riscontro, solo dopo il decorso di 60 giorni dalla sospensione della procedura.
A presto!
L’avvocato sempre con te!