mancato pagamentoLaddove un professionista contesti il mancato pagamento delle somme pattuite per una sua prestazione ha una grande importanza la prova del conferimento dell’incarico, la quale può, anzi deve, essere spesa in Tribunale per l’ottenimento di quanto dovuto.

Alla luce di questo vi è un aspetto che merita di essere sottolineato con la dovuta attenzione: in molte occasioni infatti a commissionare il lavoro può essere un soggetto diverso da quello che ne beneficia, e da questo punto di vista è opportuno far chiarezza.

Nel caso in cui un professionista lamenti, appunto, il mancato pagamento di quanto pattuito, dovrà in giudizio far valere le prove dell’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del soggetto che ha commissionato il lavoro.

L’indirizzo ormai consolidato in giurisprudenza (da ultimo Cass. sez. II n. 2652/16) è quello secondo cui il professionista che intenda agire per ottenere il pagamento della propria prestazione, laddove non ci sia un accordo scritto, deve provare di aver ricevuto dal committente il conferimento dell’incarico in qualsiasi forma purché idonea a manifestare chiaramente ed inequivocabilmente la volontà di avvalersi del professionista e della sua prestazione. E tale prova grava inevitabilmente sul professionista ai sensi dell’art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

Attenti dunque architetti, commercialisti e professionisti in generale: quando accettate un incarico di eseguire prestazioni a favore di una persona diversa dal committente, assicuratevi sempre di poter provare di aver ricevuto l’incarico e di aver concordato il prezzo. Troppo spesso infatti il professionista accetta gli incarichi in buona fede, senza prudenzialmente perfezionare per iscritto i termini, le condizioni e il prezzo della commissione ricevuta.

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