Segnaliamo un provvedimento del Tribunale di Padova del 24 febbraio 2015 che fa emergere le incertezze circa la necessità di esperire il tentativo di mediazione del D.Lgs. n. 28/2010 anche per ottenere la revoca dell’amministratore di condominio ai sensi dell’art. 64 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Infatti il comma 1-bis dell’art. 5 del d.lgs n. 28/2010, relativo alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ha reintrodotto l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione necessaria anche per le controversie condominiali.

Tribunale di Padova

Orbene, il Tribunale di Padova ha cosi ritenuto che anche il procedimento camerale di revoca dell’amministratore debba essere preceduto dall’esperimento della mediazione civile, e ciò nonostante il comma 4. lettera f, dell’art.5 del D.lgs 28/2010 abbia espressamente escluso i procedimenti camerali dall’esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione.

Il Tribunale, come altri prima di lui, ha affermato infatti che, “ai sensi del combinato disp. Artt. 71 quater e 64 disp. att. c.c., la controversia in disamina rientri tra quelle soggette all’obbligo della mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010”.

L’art. 71-quater sopra citato indica precisamente l’ambito delle “controversie condominiali” ovvero “quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni del capo II del titolo VII del libro III oltre che anche gli articoli 61-72 delle disposizione attuative del Codice” e quindi quelle relative alla responsabilità e revoca dell’amministratore. Orbene per espresso riferimento del comma 1-bis dell’art. 5 del d.lgs n. 28/2010, le controversie condominiali sono soggette all’esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione.

Ciò premesso e posto che a Milano, il Tribunale provvede alla revoca dell’amministratore senza richiedere il previo esperimento della mediazione, ci si augura un intervento chiarificatore e risolutore.

A presto! L’avvocato sempre con te!