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Multe per accessi in ZTL: in quali casi sono contestabili?

Multe per accessi in ZTLNelle città italiane sono molto frequenti le cosiddette ZTL, Zone a Traffico Limitato, e sono davvero tantissimi gli automobilisti che incappano in delle sanzioni: sicuramente c’è chi non rispetta volutamente il codice stradale e viene così punito, ma allo stesso tempo tantissimi automobilisti accedono alle ZTL in modo del tutto inconsapevole, magari perché disattenti o perché la segnalazione risulta essere tutt’altro che chiara.

Sono davvero numerose le sentenze ad opera dei giudici di pace e della Corte di Cassazione le quali hanno annullato delle multe legate all’ingresso nelle ZTL recapitate ad automobilisti, spesso ignari, grazie alle fotografie scattate da appositi dispositivi.

Illustrare per quali ragioni tali multe sono state contestate con successo è molto interessante, oltre che utile. Anzitutto la segnaletica deve essere ben visibile, di conseguenza laddove l’automobilista non abbia modo di individuare in modo chiaro la presenza del varco attivo, ha sicuramente modo di contestare la multa ricevuta.

Deve inoltre sussistere una distanza minima tra la collocazione del segnale stradale e l’effettivo ingresso nella ZTL, e tale distanza è quantificata in 80 metri: bisogna dunque prestare attenzione anche a questo, laddove si abbia intenzione di contestare una multa di questo tipo.

Deve tassativamente essere indicata l’ordinanza tramite la quale la ZTL è stata istituita; inoltre nella contravvenzione deve essere specificato se i rilievi eseguiti tramite delle telecamere siano stati o meno autorizzati dal Prefetto.

Un’eventuale ordinanza del sindaco del Comune la quale stabilisce appunto l’impossibilità di accedere e di sostare in una ZTL, dunque anche le relative sanzioni, è da considerarsi nulla, in quanto tale compito spetta al dirigente dell’ente locale responsabile del servizio traffico e mobilità: delle rare eccezioni sono ammesse solo laddove si dimostri una particolare urgenza nella necessità di emettere l’ordinanza.

Una multa può essere viziata anche laddove le foto prodotte dagli appositi dispositivi non riportino chiaramente tempo, luogo e dati del veicolo. Infine il dispositivo deve essere omologato, pena l’annullamento della sanzione laddove sono state adoperate apparecchiature prive di omologazione.

Nel caso in cui un automobilista si renda protagonista  di una pluralità di multe per la medesima infrazione ripetuta nel medesimo giorno, esse si ritengono nulle ad eccezione della prima. Qualora invece tale condotta sia riconducibile a pluralità di giorni (ad esempio accedo per dieci giorni nella medesima zona non avvedendomi del divieto oppure perché mi è scaduto il pass), e il proprietario del veicolo riceva successivamente le sanzioni, si ritiene che se l’automobilista, pur violando la ZTL, fosse stato tempestivamente reso edotto con la multa, non avrebbe reiterato la condotta illegittima. Ebbene, risparmiando al lettore escursus giurisprudenziali, riteniamo applicabili a quest’ultime multe plurime l’art. 8bis L. 689/81: Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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