Aiutiamo le persone e le aziende a risolvere problemi, identificare soluzioni e realizzare scelte importanti senza errori.

Notifiche via PEC: l’estensione “p7m” dei file è necessaria?

pec

L’estensione dei file inviati e notificati tramite PEC

Le Sezioni Unite della Cassazione verranno probabilmente interpellate relativamente ad una tematica considerata molto importante, ovvero l’estensione che deve contraddistinguere i file inviati notificati tramite PEC. La sesta VI civile della Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 20672 del 31 agosto 2017 ha infatti rimesso gli atti processuali al Primo Presidente, affinché stabilisca la necessità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Nello specifico, i file inviati attraverso PEC dovrebbero avere solo ed esclusivamente l’estensione “p7m”, e non quella “pdf”.

Ormai cominciano ad essere molte le decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali in ordine alla dichiarazione di nullità delle notifiche delle cartelle esattorie contenti file con estensione “pdf”, piuttosto che “p7m”. Vedasi tra le tante la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n.204 del 31 luglio 2017,ma anche Commissione Tributaria Provinciale, Milano, sez. I, sentenza 03/02/2017 n° 1023 eccettera

L’estensione P7M a garanzia dell’autenticità

Solo e soltanto l’estensione p7m può infatti garantire l’identificazione dell’autore e la paternità dell’atto, per questo motivo è l’unica che può essere ritenuta valida.

Quanto detto peraltro non riguarda esclusivamente gli atti notificati dagli istituti fiscali quali Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex Equitalia, ma vale anche per le notifiche degli atti processuali civili.

Documento o copia informatica

Da questo punto di vista è necessario fare una duplice distinzione, quella tra documento informatico e copia informatica.

Il documento informatico deve rispettare specifiche procedure e può essere certificato solo ed esclusivamente dall’estensione p7m, la quale costituisce garanzia che il file è firmato digitalmente. La mera copia informatica in formato pdf costituisce invece una semplice riproduzione, il cui contenuto di autenticità, integralità e immodificabilità del documento non è garantita.

Concludendo, dunque, le notifiche via PEC che presentano allegati dall’estensione “pdf” sono nulle, proprio perché non ritenibili documenti informatici.

Aspettiamo e confidiamo dunque che le Sezione Unite della Cassazione, se verranno interpellate, confermino la definitiva censura di nullità delle notifiche con l’estensione in pdf.

A presto! L’avvocato sempre con te!

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

Può interessarti anche: