Come noto, attraverso la proposizione dell’istanza di fallimento si apre una specifica procedura disciplinata dalla legge e volta a dichiarare giudizialmente fallito un imprenditore commerciale. In alcuni casi, tuttavia, la società insolvente ha un giustificato interesse a presentare la richiesta in proprio, visto che ne possono conseguire tutta una serie di vantaggi, specie dopo la riforma pubblicata lo scorso 30 ottobre in Gazzetta Ufficiale e che apporta significative modifiche alle disposizioni del Regio Decreto 267/1942.
Fallimento e la nuova liquidazione giudiziale dei beni
L’istituto del fallimento, oramai definito liquidazione giudiziale dei beni in seguito alla recente riforma della legge fallimentare n. 155/2017, richiede la sussistenza di requisiti soggettivi e oggettivi. In particolare, può interessare solo imprenditori commerciali regolarmente iscritti alla Camera di Commercio e che non siano classificati come piccoli. Inoltre, la liquidazione giudiziale si basa sullo stato d’insolvenza dell’imprenditore, il cui ammontare dei debiti scaduti non deve essere inferiore a 30,000 euro.
L’iniziativa per dichiarare la liquidazione giudiziale dei beni compete non solo al creditore o al Pubblico Ministero, ma anche allo stesso imprenditore commerciale tramite un atto da depositare presso al Tribunale (art. 6 L. F.). Nello specifico l’istanza, corredata da tutti i documenti necessari per provare i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti e lo stato d’insolvenza, si presenta presso la sezione fallimentare competente per territorio, previo pagamento dei diritti e del contributo unificato.
Una volta accertati i presupposti, il Tribunale procede con la liquidazione giudiziale, dalla quale derivano conseguenze di natura patrimoniale e non solo (artt. 42-49 L.F.). L’imprenditore, infatti, perde l’amministrazione dei suoi beni e gli atti che pone in essere successivamente alla dichiarazione di liquidazione non producono effetto nei confronti dei suoi creditori.
In aggiunta, il debitore sarà privato della capacità processuale in ordine ai rapporti oggetto del fallimento e dovrà collaborare con il curatore nominato, consegnandogli i bilanci, la corrispondenza, le scritture contabili o informandolo di eventuali modifiche riguardanti la residenza o il domicilio.
La nuova fase d’allerta
Il nuovo impianto normativo, tuttavia, ha introdotto una fase di prevenzione e di allerta che rappresenta un primo beneficio per l’imprenditore commerciale insolvente.
Questa procedura può essere attivata dai creditori, d’ufficio o direttamente dall’imprenditore e ha lo scopo di risolvere con maggiore celerità la condizione d’insolvenza tramite trattative con i creditori.
Si precisa che la riforma della legge fallimentare n. 155/2017 prevede incentivi per gli imprenditori che vogliono riparare la situazione di crisi e disincentivi per quelli che agiscono in ritardo.
A questo proposito viene data massima priorità a tutte quelle proposte che mirano a salvaguardare la continuità imprenditoriale e sempre che siano finalizzate a soddisfare i creditori. La liquidazione giudiziale viene vista come una soluzione estrema, perché il fine del legislatore è quello di diminuire i tempi e i costi delle procedure concorsuali.
La procedura d’allerta è guidata da uno speciale organismo composto da tre esperti presso ogni Camera di Commercio. Una volta ricevuta la segnalazione questo team si attiverà per risolvere la crisi della società nell’arco di 6 mesi.
Effetti premiali per l’imprenditore che opta per la composizione assistita
L’imprenditore che sceglie di avvalersi della composizione giudiziale assistita presso la Camera di Commercio potrà beneficiare di numerosi effetti premiali.
Oltre a definire con più rapidità i rapporti pendenti con i creditori non potrà essere punito per la commissione di reati fallimentari, sempre che il danno patrimoniale che deriva sia di speciale tenuità.
Al debitore, inoltre, vengono riconosciute tutta una serie di attenuati, oltre che una riduzione d’interessi e sanzioni che gravano sui debiti di natura fiscale.
Il debitore che opta per la composizione della crisi e che sceglie tutte quelle misure per trovare un bonario componimento con i creditori può anche ottenere incentivi volti alla ristrutturazione del debito. In questo caso è previsto un abbattimento fino al 60% sui crediti per arrivare a concludere l’accordo di ristrutturazione.
In conclusione, considerando il nuovo panorama normativo, può essere molto conveniente per un imprenditore in stato d’insolvenza attivarsi in proprio, sfruttando le opportunità concesse dalla legge e che derivano dalla composizione giudiziale assistita.
L’avvocato sempre con te!