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Recupero Crediti Busto Arsizio

RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE E RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Quali sono i passi preliminari per ottenere un decreto ingiuntivo?

Il procedimento per ingiunzione ha la funzione di offrire al creditore uno strumento di tutela immediata che gli permetta di acquisire, in maniera celere rispetto al giudizio ordinario, un titolo da cui azionare l’eventuale procedura esecutiva.

Prima di predisporre un ricorso per decreto ingiuntivo, la buona pratica forense ci insegna che è bene  inoltrare al debitore una diffida di pagamento, con la quale si intima al debitore medesimo a pagare la somma dovuta entro “un congruo termine”.

In tal modo, la missiva o lettera di costituzione in mora produce alcuni vantaggi: da una parte si ottiene il celere recupero del credito, mentre dall’altra la missiva serve ad interrompere i termini della prescrizione del credito.

Ne consegue che, l’inoltro della missiva può aprire vari scenari; nella maggior parte dei casi il debitore può rimanere indifferente all’intimazione di pagamento, e pertanto spetterà al creditore valutare eventuali azioni giudiziarie.

Altra possibile ipotesi che potrebbe configurarsi dopo la costituzione in mora  è che  il debitore con l’ausilio del proprio legale di fiducia predisponga un piano di rientro o rateizzazione, oppure formuli al creditore una mera preposta transattiva; in tale ultima ipotesi il creditore potrebbe anche decidere di accettare la proposta e concludere bonariamente la lite.

Differentemente, in assenza di riscontro positivo del debitore, è il legale del creditore che dovrebbe valutare, nel caso,  se avviare o meno un procedimento monitorio teso all’ottenimento di un valido titolo esecutivo.

E’ pacifico, infatti, che se il reditore fosse già in possesso di un valido titolo esecutivo (es: cambiale o contratto di mutuo munito della formula esecutiva), egli procederà a notificare direttamente un atto di precetto contenente la sola “intimazione ad adempiere” entro dieci giorni.

Mentre,  ad esempio, qualora  la pretesa creditoria venisse supportata da una semplice fattura o da un saldaconto certificato (per i debiti derivanti ad esempio da rapporti di c/c), allora in questi casi è necessario un provvedimento contenete un’ingiunzione di pagamento al soggetto obbligato.

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In quali casi posso presentare un ricorso per decreto ingiuntivo?

Decorso inutilmente il termine per l’adempimento, il creditore potrà valutare se intentare un’azione giudiziaria contro il debitore, al fine di ottenere un idoneo titolo esecutivo, per poi eventualmente agire con un “ pignoramento”, nelle forme di cui al codice di rito.

Il procedimento d’ingiunzione ha la funzione di offrire al creditore uno strumento di tutela immediata che gli permetta di acquisire in modo rapido , rispetto al giudizio ordinario, un titolo per agire esecutivamente nei confronti del debitore.

Orbene, il decreto ingiuntivo viene emanato in assenza di contraddittorio; nello specifico,  esso è un provvedimento che viene emesso inaudita altera parte, per questo motivo viene qualificato come provvedimento a carattere esclusivamente documentale.

Difatti, i requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo sono indicati nell’art. 633 c.p.c., rubricato “condizioni di ammissibilità”; nello specifico,  il creditore può ottenere un decreto ingiuntivo solo nei casi in  cui il credito sia certo, liquido ed esigibile. In particolare,  le condizioni per ottenere il decreto ingiuntivo sono le seguenti: che il credito vantato sia

–  certo, quindi provato e non contestabile;

–  liquido, che sia, cioè, determinato in un dato ammontare,

– ed esigibile, ovvero immediatamente riscuotibile (a  titolo esemplificativo,  il creditore che abbia una fattura insoluta  riguardante una fornitura di merce pregressa, potrà ottenere il decreto ingiuntivo solo se la fattura sia scaduta).

Al riguardo, l’art. 633 cpc  dispone che “ su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro, di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una determinata cosa mobile” il giudice pronuncia ingiunzione di pagamento, nei seguenti casi: a) se il credito è fatto valere su prova scritta; b) se il credito riguarda onorari ( prestazioni giudiziali extragiudiziali) o rimborso spese fatte da avvocati,  cancellieri e ufficiali giudiziari; c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai o altri esercenti la libera professione;

In buona sostanza, il requisito della “prova scritta” è un requisito imprescindibile del procedimento monitorio, poiché come innanzi detto, è un procedimento azionabile  su istanza di parte in assenza di contraddittorio, quindi la decisione del giudice si fonda su mere prove documentali, dotate del requisito dell’autenticità e tali da garantire la cd “prova del credito”.

Cosa si intende per prova scritta?

Sulla scorta di quanto premesso, il creditore che intenda ottenere un’ingiunzione di pagamento deve necessariamente dare del suo credito prova scritta”.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “ per provare i fatti costitutivi di un diritto di credito sia necessaria una prova meritevole di fede quanto di autenticità, proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità anche se priva di efficacia probatoria assoluta”. ( Cass.  n.  13429/2000)

Inoltre, rientrano a norma dell’art. 633 c.p.c. nel novero di prove scritte anche “ le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile” (art. 634 c.p.c.).

Ne discende che, secondo la giurisprudenza di legittimità “ è sufficiente qualsiasi documento proveniente dal debitore, o anche da un terzo purché idoneo  a dimostrare il diritto fatto valere , anche se privo di efficacia probatoria assoluta”.

In definitiva, per poter chiedere un decreto ingiuntivo il credito deve consistere nella consegna di una somma di denaro o di un bene, e che questo sia comprovato da un documento scritto ( ad esempio, fatture, scritture contabili, scritture private autenticate, parcelle, estratti conti ecc..).

Per quanto concerne le  fatture, quest’ultime  possono essere presentate in sede di giudizio monitorio come documento comprovante l’esistenza del credito;  diversamente, in sede di giudizio di opposizione la fattura è un documento contestabile dal  debitore,  poiché  rilasciato unilateralmente dal creditore;  per tali ragioni,  è sempre preferibile allegare al ricorso per decreto ingiuntivo il contratto da cui deriva il diritto di credito azionato col decreto ingiuntivo.

Mentre,  le parcelle per onorari professionali  possono  essere accompagnate dal  parere del Consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista, al fine di avvalorarne l’efficacia probatoria.

Invece, per i crediti di natura bancaria , come ad esempio i contratti di conto corrente, la prova scritta è data allegando al ricorso il saldaconto certificato, che anche in questo caso ne accerta l’autenticità del documento, poiché viene rilasciato dal responsabile della banca.

In quali casi il giudice emette il decreto ingiuntivo?

Dunque se si è in possesso di un documento, dal quale si evince con estrema certezza la prova del credito, l’avvocato a cui è stato conferito mandato dal creditore, redige un ricorso per azionare il giudizio monitorio.

Dunque, il primo passo da compiere è l’iscrizione a ruolo della procedura  attraverso il programma telematico; in particolare,  si procederà a depositare telematicamente il ricorso scansionato, con la documentazione  comprovante il diritto di credito munito di F23,  per il pagamento  del contributo unificato più i diritti di cancelleria.

Ne consegue che, a seguito del deposito delle documentazione verrà assegnato un numero di ruolo specifico e successivamente la cancelleria provvederà a mezzo e-mail oppure direttamente  sul programmai Epc, a comunicare il giudice assegnatario del procedimento monitorio.

Quali sono i requisiti di ammissibilità del ricorso?

Nel giudizio monitorio il giudice, valutata preliminarmente l’ammissibilità del ricorso ( es. competenza), deve poi verificare in seconda battuta se il credito abbia i requisiti richiesti dall’art. 633 c.p.c., e solo successivamente potrebbe emettere nei confronti dei soggetti obbligati un provvedimento contente “ingiunzione di pagamento”.

Con il decreto ingiuntivo si ingiunge la parte ad adempiere al pagamento della somma richiesta, oltre oneri accessori come interessi legali, e spese del procedimento monitorio, con la possibilità per il debitore di presentare opposizione nel termine di 40 giorni decorrenti dalla notifica.

In quali casi viene concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo?

Qualora sussistano i requisiti ex art. 642 c.p.c., il giudice potrà concedere su istanza  del creditore procedente la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, nelle seguenti ipotesi:

– quando il credito è fondato su assegno, cambiale, certificato di liquidazione di borsa o atto pubblico;

– nelle ipotesi in cui possa esservi “un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo del pagamento del debitore”, oppure se viene prodotta documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere ( ad . esempio il riconoscimento di un debito);

A titolo esemplificativo ,  il legale del creditore potrebbe chiedere la provvisoria esecutività del decreto   se sugli immobili del debitore, su cui poi eventualmente il ceditore andrà ad azionare la relativa procedura esecutiva, siano presenti altri gravami pregiudizievoli, e  che pertanto vi potrebbe essere pericolo che nelle more i beni potrebbero essere alienati.

Ne discende che, in questo caso, il creditore potrebbe essere pregiudicato nel soddisfacimento della sua pretesa e per tali ragioni potrebbe nel ricorso stesso chiedere la provvisoria esecutorietà del  decreto ingiuntivo.

Con il decreto provvisoriamente esecutivo, la legge consente di procedere ad iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore, senza attenderei 40 giorni affinché lo stesso, in assenza di opposizione diventi definitivamente esecutivo, basterà, infatti che il decreto provvisoriamente esecutivo sia munito dell’apposita formula.

Si ricordi, che per ottenere la formula esecutiva del decreto bisogna rivolgersi alla cancelleria del giudice competente, chiedendo, per l’appunto, l’apposizione della formula  dietro il provvedimento  ed eventuali copie ad uso ipoteca del provvedimento, pagando i relativi diritti (marche da bollo).

Quali sono i passi successivi?

Qualora,  il giudice concedesse la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, l’avvocato potrebbe provvedere, immediatamente dopo alla pubblicazione del provvedimento, alla notifica dello stesso allegando al ricorso il provvedimento ( ricorso  più  decreto emesso dal giudice) munito dell’attestazione di conformità.

Mentre, per contro, se il decreto non fosse immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c.,, il creditore dovrebbe attendere il termine di 40 giorni entro il quale il debitore potrebbe proporre opposizione avverso il decreto medesimo.

Ne discende che, decorso tale termine si procederà alla notifica del ricorso e del provvedimento (scaricato dal programma Epc)  accompagnato dalla dicitura “di decreto definitivamente esecutivo” (per ottenere la formula si fa un’apposita istanza telematica al giudice del giudizio monitorio).

In conclusione, è onere del creditore provvedere alla notifica del provvedimento e del ricorso al debitore affinché venga tutelato il diritto di quest’ultimo di proporre opposizione e/o di contestare sia vizi afferenti la legittimità che il merito del ricorso medesimo.

Quali sono gli adempimenti preliminari del giudice dell’opposizione?     

In sede di opposizione, il giudice è chiamato a pronunciarsi anzitutto, qualora  fosse stata concessa in sede monitoria, sulla “provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo”. A questo punto, pertanto, potrebbero configurarsi due scenari differenti, a seconda delle fattispecie.

Nel primo caso, giudice dell’opposizione, qualora fosse stata concessa la provvisoria esecutorietà  ex art. 642 c.p.c. del decreto ingiuntivo, potrebbe con ordinanza interlocutoria sospendere l’esecutorietà del decreto solo se sussistono “ gravi motivi”.

La giurisprudenza di legittimità ha cercato di interpretare i  “gravi motivi” attribuendone un significo estensivo al termine; in generale,  la provvisoria esecutorietà potrebbe essere sospesa solo qualora la stessa potrebbe causare un’eventuale dissesto economico e finanziario dl debitore, oppure qualora l’opposizione risulti comunque fondata.

Nel secondo caso, invece, qualora il decreto ingiuntivo non sia provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. , il giudice può concedere la provvisoria esecuzione purché “ l’opposizione risulti non fondata su prova scritta e non appare di facile e di pronta soluzione “ ( art. 648 c.p.c.)

In ogni caso, il vaglio è sempre lasciato alla discrezionalità del giudicante, il quale è tenuto a valutare l’effettiva situazione economica e patrimoniale dell’opponente  e che questo non subisca un danno irreparabile, poi, in fase esecutiva.

Quali sono gli effetti del decreto ingiuntivo?

Dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, inizia una fase cruciale per il recupero crediti, ovvero la possibilità per il creditore procedente di avviare la fase esecutiva nelle forme dell’espropriazione forzata.

Il primo passo da fare per il creditore è procedere all’iscrizione di ipoteca giudiziale sui bene dell’esecutato, al fine di ottenere una prelazione i sede di vendita dei beni, al fine di potersi soddisfare con preferenza rispetto agli altri interventori.

Altrimenti, nel caso non vi fossero beni si agirebbe nelle altre forme di pignoramento contemplate dal codice; in ogni caso, è sempre buona pratica fare  accertamenti preliminari sulle consistenze patrimoniali del debitore.

In conclusione, con il titolo esecutivo in mano il ceditore è legittimato a soddisfarsi sui beni del debitore, senza la possibilità di questi di poter contestare l’esistenza del credito e di potersi opporre, poiché la definitività del decreto finisce per cristallizzare la tutela del diritto di credito.

 

Brigida F

Brigida F

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