Recupero crediti per fatture non pagate
Fattura non saldata: cosa fare?
Accade spesso che nei rapporti commerciali, la parte debitrice non adempia la propria prestazione di pagamento, generando un insoluto.
Al fine di evitare di perdere il credito e il diritto a pretenderlo, la parte creditrice può attivare la procedura di recupero crediti.
Si tratta di una soluzione che ha tempi ragionevoli e un’alta probabilità di successo.
Per poterla esperire è necessario rivolgersi ad un professionista qualificato, qual è l’avvocato, il quale generalmente tenta di trovar una bonaria composizione della vertenza con la parte debitrice e, in difetto, attiva la procedura di recupero giudiziale. Giova ricordarlo, anche se ne abbiamo già ampiamente parlato nel nostro blog, che uno dei criteri per il recupero vittorioso dei crediti , è la repentinità dell’azione. Prima l’avvocato è messo nelle condizioni di agire, prima l’imprenditore avrà la possibilità di recuperare il credito.
La fattura quale valido strumento di prova
La fattura – rimasta insoluta – non è semplicemente un foglio di carta privo di qualsivoglia valenza legale.
Al contrario, costituisce un valido strumento di prova per la parte creditrice che vuole procedere al recupero del proprio credito attraverso la procedura per decreto ingiuntivo.
La fattura, in quanto tale, si identifica quale documento fiscale emesso a seguito di una prestazione. Essa costituisce prova dell’operazione negoziale in quanto contiene informazioni fondamentali (dati identificativi delle parti, la data, il quantum, la scadenza…) circa la sussistenza e la certezza di quanto preteso.
La procedura di recupero crediti
Come anticipato l’iter procedurale è abbastanza rapido e consente, alla parte creditrice, di chiedere e ottenere dal giudice adito – in breve tempo – il c.d. decreto ingiuntivo.
Trattasi di un provvedimento giudiziale previsto a tutela della posizione del creditore, attraverso cui il giudice ordina alla parte debitrice di provvedere al pagamento di quanto dovuto.
Quest’atto è fondamentale in quanto con la sua emissione vi è la condanna del debitore al pagamento della somma dovuta, oltre agli interessi commerciali e le spese legali.
La procedura si attiva unilateralmente, tramite un ricorso da depositare presso il giudice competente.
Affinché il creditore veda soddisfatta la propria pretesa è necessario che il credito rimasto insoluto possegga precisi requisiti.
In particolare, è richiesto che la somma sia determinata nel suo ammontare; vi sia prova scritta e il credito sia esigibile, ossia è spirata la scadenza del termine di pagamento.
Circa il requisito inerente la prova scritta, è richiesto al creditore di produrre copia della fattura insoluta, nonché copia della pagina del registro IVA ove la fattura è stata registrata, autenticata dal commercialista o da un notaio. Se vi fosse invece un riconoscimento del debito o una promessa di pagamento, si otterrà un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Soddisfatti questi requisiti, sarà possibile ottenere il decreto ingiuntivo che, una volta divenuto esecutivo, sarà titolo idoneo per l’eventuale e successiva procedura di pignoramento.
Generalmente, il decreto ingiuntivo è emesso entro 30 giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente (Tribunale Ordinario ovvero Giudice di Pace).
Trattasi di una finestra temporale assai breve, rispetto ai tempi necessari richiesti per ottenere analoga sentenza attraverso il procedimento ordinario.
Atto successivo è la sua notifica alla parte debitrice.
Il decreto contiene un termine (40 giorni) concesso al debitore per adempiere quanto dovuto, ma tale termine può anche mancare quando il decreto emesso è immediatamente esecutivo, sicché in un breve arco temporale il creditore potrebbe veder soddisfatta la propria pretesa.
Inoltre, il decreto, come abbiamo già detto, indica espressamente il debito imputabile al soggetto insolvente, da liquidarsi tenendo conto degli interessi moratori via via maturati dalla scadenza della fattura al saldo della stessa.
Ove il debitore non ponesse in essere il pagamento del dovuto, il decreto ingiuntivo una volta divenuto definitivo legittima parte creditrice ad attivare un’ulteriore procedura: il pignoramento dei beni del debitore.
Opposizione al decreto ingiuntivo
La procedura appena descritta potrebbe subire una dilazione dei tempi del giudizio solo nel caso eventuale in cui il debitore proponesse opposizione al decreto ingiuntivo.
In tal caso, si avrebbe l’instaurazione dell’ordinario giudizio di cognizione.
Con l’opposizione al decreto ingiuntivo il debitore potrebbe contestare la fondatezza della pretesa creditoria, indicandone le ragioni, e dal canto suo il creditore avrà l’onere di dimostrare l’esistenza del proprio credito.
All’esito del giudizio il giudice, valutato quanto prodotto dalle parti, procederà all’accoglimento dell’opposizione ovvero al suo rigetto.
Questa fase del procedimento è solo eventuale e ove dovesse verificarsi comporterebbe solo il prolungamento dei tempi della procedura non certo la perdita del diritto di parte creditrice a veder soddisfatta la propria pretesa.
La fase esecutiva
Trascorso il termine di quaranta giorni – ove previsto – il decreto ingiuntivo si qualifica come titolo esecutivo che legittima il creditore ad esperire la procedura di pignoramento sui beni del debitore, nonché il c.d. pignoramento presso terzi, ove i beni del debitore fossero nella disponibilità di altri soggetti.
Prima di procedere al pignoramento, sarà cura del creditore notificare per il tramite dell’Ufficiale giudiziario un atto di precetto, che consiste nell’intimazione ad adempiere nel termine di 10 giorni, trascorsi i quali avrà luogo l’esecuzione forzata sui beni di parte debitrice.
Tale atto spiega la sua efficacia in un arco temporale di 90 giorni ed entro tale termine deve essere avviato il pignoramento.
Trascorso tale termine, nulla vieta al creditore di procedere alla notifica di ulteriore atto di precetto.
L’intera procedura esecutiva può scindersi in tre momenti: il pignoramento dei beni del debitore che comporta che gli stessi siano sottratti alla libera disponibilità del soggetto; la fase liquidatoria che vede la vendita dei beni pignorati all’asta, trasformandoli così in somme di denaro ed infine la distribuzione tra i creditori di quanto ricavato dalla vendita.
I costi della procedura
L’aspetto più critico del recupero crediti riguarda la domanda che il soggetto creditore si pone prima di attivare la procedura, ossia “quanto costa?”.
L’imprenditore piuttosto che farsi questa domanda, dovrebbe chiedere invece all’avvocato quali sono i vantaggi che ne trarrà nel conferire il mandato . E i vantaggi certi saranno il recupero di somme che non sono nella disponibilità dell’azienda e mai lo saranno senza un’azione giuridica pugnace da parte dell’avvocato. Peraltro i costi, in caso di recupero vittorioso, spesso sono quasi integralmente recuperati.
Ed infine in caso di mancato recupero del credito, l’imprenditore, con la dichiarazione dell’avvocato che conferma la irrecuperabilità del medesimo, potrà metterlo a perdita riducendo notevolmente il danno subito. L’avvocato è dunque il braccio dell’imprenditore; ed è un braccio costruttivo e vincente, il cui valore aggiunto che porta in azienda e nella vita delle persone è sempre facilmente misurabile in termini economici.
Il valore dell’avvocato è misurabile appurando quante entrate economiche dell’azienda ha protetto o recuperato, e quanti danni imputabili all’azienda ha ridotto o vanificato.
Piuttosto che quanto costa, cari amici imprenditori, chiedete quanto valore porta l’avvocato nella vostra azienda e nella vostra vita. E se ammettete a voi stessi che il valore è alto, il lauto compenso che ne deriva è e sarà un premio per entrambi. Sempre.
L’avvocato sempre con te