L’atto di costituzione in mora, intesa come formale intimazione di adempimento, si sostanzia come atto preliminare teso al recupero diretto delle somme dovute e spettanti a creditore.
Generalmente, la costituzione in mora viene preceduta da una missiva nella quale si sollecita amichevolmente il debitore ed adempiere le sue obbligazioni, infatti, in molti casi basta una semplice e-mail, allegando la fattura di rifermento (sollecito di pagamento).
A titolo esemplificativo, si faccia riferimento al mancato pagamento delle rate di un prestito bancario, ove nella missiva verranno indicate le rate non pagate e le relative date di scadenza ( c.d. comunicazione pre-sofferenza).
Quali sono gli effetti della costituzione in mora?
Sovente accade che i solleciti bonari non sortiscano effetti positivi, per tali ragioni è necessaria una vera e propria “intimazione di pagamento”.
Infatti, la messa in mora costituisce una forma ufficiale di intimazione, attraverso la quale si può obbligare il debitore ad adempiere alla propria prestazione, pena la possibilità per il creditore a procedere per le vie giudiziarie, per il recupero delle situazioni rimaste insolute.

Al riguardo, l’art 1219 c.c. dispone che “ il debitore è costituito in mora attraverso un’intimazione formale”, tale intimazione deve essere fatta con lettera raccomandata Ar e ricevuta di ritorno o a mezzo pec, per garantirne l’intrinseco valore legale.
Come innanzi detto, la messa in mora produce importanti effetti sul piano giudico, il prima far tutti è l’interruzione dei termine di prescrizione del diritto di credito; in buona sostanza, la missiva interrompe il decorso del tempo che la legge attribuisce per azionare la pretesa creditoria.
Oltretutto, con la messa mora “l’impossibilità sopravvenuta della prestazione” si trasferisce” ai sensi dell’art. 1221 c.c. sul debitore, ciò significa che qualora la prestazione diventi impossibile per causa non a lui imputabile, quest’ultimo non potrà poi invocare esoneri di responsabilità in sede di risarcimento del danno.
Ne consegue che, il debitore debba, in ogni caso, risarcire i danni al creditore scaturenti dal ritardo e dal mero inadempimento, quantificabili secondo i parametri del danno emergente e del lucro cessante.
Inoltre, a far data dall’inoltro della messa in mora si computano anche gli interessi legali “ per ogni giorno del ritardo” sino all’adempimento dell’obbligazione, che in alcuni casi decorrono dal giorno successivo alla scadenza della propria obbligazione (es: rata di mutuo).
In relazione agli effetti succitati la messa in mora, pur non essendo sottoposta ad un rigidismo dal punto di vista formale, deve riportare in maniera specifica il rapporto di cui alla pretesa creditoria, le generalità del creditore, la prestazione di cui si chiede il pagamento ( es.: rata di mutuo scaduta ).
Inoltre, ai fini della validità, l’atto di costituzione in mora deve contenente “ l’intimazione ad adempiere entro un congruo termine” ( che va dai 7 ai 15 giorni), con l’avvertimento che “decorso tale termine si adiranno le vie giudiziarie” per il recupero del credito.
Giova, altresì, ricordare che per alcune obbligazioni non è necessario l’atto di costituzione in mora; queste ultime vengono tassativamente indicate dall’art. 1219 c.c.; in particolare : obbligazioni derivanti da fatto illecito, obbligazione di cui il debitore dichiari di non voler adempiere, obbligazioni scadute o quando l’adempimento debba avvenire presso il domicilio del creditore ( es. debiti derivanti da contratto di c/c).
Pertanto, la missiva rappresenta un passaggio importante nella fase stragiudiziale, poiché l’avvocato può intimare direttamente il debitore del proprio assistito ad ottenere il soddisfacimento della pretesa creditoria in maniera celere.
E’ altrettanto possibile che il debitore, a seguito della messa in mora, possa avanzare un eventuale proposta transattiva, e in questo caso spetterà al medesimo creditore accettare o meno la proposta.
In buona sostanza, la messa in mora rappresenta un passaggio imprescindibile per chi volesse far valere la propria pretesa in giudizio, in relazione all’interruzione dei termini legali della prescrizione; difatti, la missiva rappresenta un’importante prova di come il creditore abbia deciso di azionare la tutela del suo credito, come tale, la messa in mora verrà depositata telematicamente insieme agli allegati del riscorso per decreto ingiuntivo.
Quali sono le differenze tra la messa in mora e la diffida ad adempiere?
Sul piano strettamente sostanziale la messa in mora e la diffida sono identiche, la differenza sta sostanzialmente sul piano giuridico e formale.
Difatti, con la costituzione in mora si avverte debitore del mancato pagamento della propria obbligazione intimandogli un termine entro cui adempiere, superato il quale il orditore potrà agire giudizialmente.
Mentre, per contro, la diffida ad adempiere rappresenta una modalità di risoluzione di diritto del contratto, ove si avverte la controparte che entro 15 giorni dal’inoltro della medesima che nell’ipotesi di inadempimento si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, senza che intervenga un provvedimento giudiziario.
Dunque, con la messa in mora si avverte solamente il debitore che nel caso di “mancato adempimento” si adiranno le vie giudiziarie, fermo restando che il contratto rimane in piedi non si estingue, necessitando in tal senso una domanda giudiziaria ( di risoluzione o adempimento), salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Con la diffida ad adempiere la risoluzione del contratto è automatica; in genere questo accade quando nei contratti viene inserita una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., ove con l’eventuale inadempimento il contratto di risolve di diritto (si pensi ad esempio ai contratti bancari).
Quali sono le conseguenze della messa in mora?
Sulla scorta di quanto detto, la messa in mora rappresenta una fase preliminare dell’azione giudiziaria, ma è anche vero che la missiva potrebbe aprire diversi scenari.
Infatti, il debitore a cui sia stata inoltrata la missiva potrebbe rivolgersi al proprio legale di fiducia per poter proporre al creditore un eventuale piano di rientro, con la conseguenza che la lettera contenente la proposta verrà notificata presso lo studio legale dell’avvocato del creditore in cui ha eletto domicilio.
Nella dialettica di una trattavia, qualora si arrivasse ad una accordo di pagamento rateale, sarà opportuno indicare a favore del creditore il cd “beneficio del termine” ( ex. art 1186 c.c.), vale a dire che il mancato pagamento anche di una sola rata pattuita comporta il diritto per il creditore di procedere immediatamente al recupero del credito integrale, senza attendere la scadenza del piano di rientro.
In caso di esito negativo dell’intimazione di pagamento, si dovrà procedere al recupero giudiziale del credito, senza lasciarsi intrappolare in comportamenti dilatori del debitore o da titubanze nell’agire che altro non farebbero che allungare i tempi di recupero, mettendo seriamente a rischio l’effettiva recuperabilità del credito. Ricordiamo infatti che nel recupero crediti, la velocità è un elemento vincente!
L’avvocato sempre con te