Recupero Crediti e Risarcimento Danni Disservizio Telefonico
Affrontiamo nell’articolo una tematica certamente attuale e certamente frequente; vale a dire il danno cagionato al cliente a seguito dell’ interruzione ovvero disservizio della linea telefonica . Quindi il disagio a ciò conseguente ed, in quanto tale, con ampia casistica.
La giurisprudenza ha sempre per lo più ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale – di tipo esistenziale in primis – conseguente appunto ai vari disservizi correlati a telefonia ed Adsl; ivi comprese pronunce nel merito alla stregua degli inconvenienti che possono accadere nel mancato utilizzo di linea telefonica e del servizio Internet.
Come noto il consumatore in via del tutto generica è per natura il contraente debole dei rapporti contrattuali; proprio per la posizione di assoluta rilevanza delle grandi e gerarchizzate Compagnie Telefoniche ed Aziende del settore. Tuttavia in quasi tutte le sentenze che si sono occupate del tema viene riconosciuta una sorta di “danno non patrimoniale” da disservizio telefonico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2059 codice civile; per lo più danno inteso come sofferenza psichica, stress e disagio che comporta un peggioramento nella sfera di vita, di chance, nell’ambito dei rapporti sociali del soggetto parte lesa.
Pertanto il Gestore che in tal modo contribuisca a cagionare tale fattispecie di danni lede i diritti fondamentali dell’individuo, violando gli obblighi di buona fede durante il rapporto contrattuale ed essendo pertanto tenuto a risarcire gli stessi . Quindi sostanziando una cd “frustrazione dell’utente” derivanti dal disagio subìto a causa dell’operatore telefonico inadempiente, dal ritardo negli adempimenti ovvero che agisca violando le pattuizioni di cui a contratto.
In via di ipotesi, traducibili in caso concreto, i motivi più frequenti del disservizio – telefonia ed Adsl – possono così schematicamente riassumersi:
- Mancata portabilità del numero;
- Sospensione del servizio in via amministrativa per: errata fatturazione e/o morosità;
- Problemi tecnici in via più generale.
Mancata Portabilità del Numero
Spesso si verifica la mancata procedura di passaggio da un Gestore all’altro ovvero si deve porre in essere una trafila di mille adempimenti con il verificarsi di ritardi nell’attivazione ed ogni altro tipo di disservizio; in una sequenza complicata ed inutile di passaggi amministrativi e burocratici.
Il difetto, in tal senso, può causare disservizi facilmente immaginabili che si protraggono anche per diverse settimane. Ne consegue spesso sia la perdita del numero di riferimento sia, di fatto, l’interruzione vera e propria della linea medesima. Da tali accadimenti, ancor più se riferiti alle utenze cd “business”, possono logicamente scaturire danni anche economicamente rilevanti.
Secondo normativa in materia e prassi ogni Compagnia telefonica deve, secondo la propria Carta di Servizi, attivare la procedura di migrazione del numero in tempi assai celeri.
Di solito la procedura deve essere effettuata entro la seguente tempistica:
- 30 giorni per il numero fisso;
- 30 giorni per il numero mobile
Se ciò non dovesse avvenire ovvero si concretizzino ritardi e/o disservizi l’utente ha diritto di domandare un risarcimento danni da interruzione della linea telefonica, da quantificare per ogni giorno di ritardo a partire dalla data della richiesta.
Nel caso, assai frequente purtroppo, in cui l’errore o l’intoppo nella procedura di migrazione concretizzi alla fine una sospensione del servizio par chiaro la prima cosa da fare sia rivolgersi al Gestore medesimo; sollecitandolo in tal senso.
Da qui, in caso di un nulla di fatto, occorrerà attivarsi in prima battuta con un reclamo scritto.
SOSPENSIONE IN VIA AMMINISTRATIVA:ERRATA FATTURAZIONE E/O MOROSITA’
Nel caso non infrequente in cui si verta nell’ipotesi di errata fatturazione il mancato pagamento delle fatture considerate oggetto di errore o non dovute – tali da condurre ad interruzione ovvero sospensione del servizio stesso – può nascere da casistiche tra loro differenti.
I casi più ricorrenti sono solitamente due; e cioè costi per lo più sconosciuti all’utente ovvero errori sull’importo della fatture medesime .
Nel caso di costi sconosciuti al cliente si dovranno cercare nella stessa fattura di addebito una serie di voci. Spesso queste sono correlate a servizi ed attivazioni non richieste e poste in essere senza uno specifico e previsto consenso.
Nel caso di errori marchiani sulle fatture in addebito bisognerà analizzare una serie di elementi: dal contratto sottoscritto in origine sino alle eventuali singole modifiche (spesso unilaterali) avvenute nel corso del tempo. In questa disamina occorrerà prestare molta attenzione poiché dette modifiche possono esser state attuate alla stregua di specifica domanda (magari accettate in perfetta buona fede o non comprese al momento dell’invio) ovvero possono esser scaturite da errori nei conteggi ovvero possono nascere da un’antecedente doppia fatturazione – pressochè illegittima – a seguito di richiesta di migrazione a nuovo Gestore (in quanto tale in realtà unico creditore).
Nel caso in cui si verta di sospensione per morosità il Gestore potrà procedere alla sospensione del servizio telefonico solo dopo aver rispettato i propri obblighi; quindi mai in modo automatico. A fronte di un cliente moroso la Compagnia potrà agire con la sospensione del servizio stesso solo in presenza di più fatture rimaste insolute e non prima di aver comunicato allo stesso – con corretto preavviso – l’intenzione di addivenire, appunto, ad interruzione ovvero sospensione del servizio.
Infatti la normativa di riferimento prevede espressamente che l’utente non subisca repentinamente ed improvvisamente il distacco della linea telefonica, ma venga avvisato e messo in condizioni di regolarizzare la propria posizione debitoria.
Ciò ancor più, come di frequente accade, qualora l’eventuale sospensione del servizio sia dovuta a semplici disguidi ovvero per ritardi nel pagamento di bollette/fatture contestate per errata o non dovuta fatturazione.
In entrambi i casi delineati, e quindi laddove sia evidente una sospensione in via amministrativa dell’utenza, il cliente dovrà di regola domandare un risarcimento dei danni patiti per l’interruzione indebita della linea telefonica previo invio di reclamo scritto utile a specificare i motivi del mancato pagamento della fatture contestate.
La Compagnia dal canto suo dovrebbe, purtroppo il condizionale è d’obbligo, restituire con corretta contabilizzazione quanto indebitamente fatturato; ciò regolarizzando posizioni di dare/avere presenti nelle fatture di cui si controverte.
Nel caso in cui nonostante ciò il cliente non riceva alcuna risposta o questa non sia sufficientemente motivata si dovrà avviare la procedura contenziosa presso, in primis, l’ Autorità per le Telecomunicazioni e chiedere quindi un risarcimento danni – da liquidarsi – per interruzione indebita di linea telefonica.
PROBLEMI TECNICI DEL DISSERVIZIO TELEFONICO
Capita frequentemente che il servizio venga sospeso o reso maggiormente difficoltoso a causa di problemi tecnici intercorsi sulla rete; solitamente l’Operatore ha un tempo limite – soggetto a ciò che stabilisce la propria Carta dei Servizi – entro il quale deve riattivare il servizio.
Unica causa di deroga a ciò è quella relativa a cause allo stesso non imputabili. Una sorta quindi di caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie, pertanto, laddove alla Compagnia non possano essere attribuite né responsabilità né ritardi nella riattivazione della linea par chiaro che alcunchè sia dovuto al cliente per il disservizio subìto. Ogni singolo Operatore, comunque, offre tempistiche differenti in merito alla riattivazione del servizio,
In assenza di linea telefonica il ripristino in via media si aggira sui 3 giorni; a far data dal reclamo effettuato dal cliente. Le riparazioni in tal caso sono gratuite qualora non imputabili anche a comportamento del cliente.
Recupero Crediti e Risarcimento Danni Disservizio Telefonico: CASISTICA
Ecco di seguito alcune decisioni di merito in materia.
Tribunale Torino – Sez I Anno 2016.
Studio legale penalistico con linea telefonica ed Internet interessate da guasto della Compagnia X.
Il legale contattava inutilmente il proprio gestore telefonico dovendo trasferire la propria attività e, quindi, la linea medesima. A causa di disservizi protratti nel tempo ed addebitabili esclusivamente al Gestore tutte le procedure di trasferimento e riattivazione dell’utenza intervenivano con un ritardo di circa 3 mesi e mezzo, cagionando al professionista un danno patrimoniale da perdita di chance – ossia perdita di potenziali clienti – da quantificarsi in via equitativa.
Il Tribunale piemontese ha altresì riconosciuto all’attore anche il diritto al ristoro del danno non patrimoniale per il subìto disservizio telefonico – sotto forma di cd danno all’immagine – rapportato all’interruzione del servizio e liquidato anch’esso in via equitativa; sul parametro di una somma pari al 10% circa dell’importo liquidato per il risarcimento del danno patrimoniale.
Giudice di Pace Salerno – 2015.
Ritardato trasloco/trasferimento della linea telefonica ; ritardo quantificabile in mesi 6.
L’attore /consumatore lamentava danni e disagio subìto a causa dell’imbarazzante ritardo; con ciò nel frattempo avendo altresì ricevuto fatture/bollette per servizi non resi.
Conseguiva dalla causa la condanna del Gestore al risarcimento del danno non patrimoniale di tipo esistenziale, connaturato alla lesione di interessi rilevanti della persona tutelati dalla Costituzione. In corso di giudizio sono stati provati il disagio e l’ansia provocati da un pressochè totale isolamento proprio e della propria famiglia per sì lungo periodo di tempo.
In punto liquidazione (in via equitativa) e del pregiudizio anche con ristoro del danno non patrimoniale sofferto da tutto il nucleo familiare per frustrazione e stress derivato dalla mancata fruizione del servizio telefonico per la durata di oltre mesi 6. Danno da considerarsi particolarmente grave in un’epoca in cui la comunicazione risulta fondamentale e necessaria in ogni aspetto della vita quotidiana.
L’avvocato sempre con te

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di quattro figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.