RECUPERO CREDITI EREDITARI
Per quello che riguarda in via generica i crediti ereditari, gli stessi non trovano una disciplina codicistica; cosa che invece accade per le disposizioni relative ai debiti ereditari.
Dopo quindi passaggi di prassi e giurisprudenza nel tempo si è stabilito che i crediti del deceduto (de cujus) non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico per rispettive quote , ma entrano a far parte della comunione ereditaria; cioè dell’insieme dei beni oggetto appunto di successione.
Le regola della cd ripartizione automatica sarebbe quindi prevista solo per i debiti (art. 752 c.c.) . mentre non così per la diversa disciplina prevista per i crediti (artt. 727, 757 e segg c.c.) .
Da ciò consegue che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria – in quanto erede pro quota – possa agire singolarmente per far valere l’intero credito comune , o la sola parte di proporzione alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio ( e cioè senza dover tutti gli eredi agire insieme in causa) nei confronti di tutti gli altri coeredi; ferma comunque la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento in Tribunale di questi ultimi.
Questo a tutela del debito e nel caso vi sia interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito medesimo.
Infatti passo importante è proprio questo; cioè l’inclusione dei crediti ereditari, ancorchè divisibili, nella comunione ereditaria. Tuttavia l’affermato regime di comunione cui sono soggetti i crediti ereditari non esclude che per il loro recupero si possa agire in via personale, senza quindi la partecipazione di tutti i coeredi all’azione giudiziale promossa contro il debitore del defunto.
Quindi, insomma una differenziazione dal punto processuale ed una tutela sostanziale del credito ereditario e, quindi, del suo recupero. Pertanto ogni erede può agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune o anche la sola parte del credito proporzionale alla quota ereditaria; fermo restando che l’eventuale pagamento del credito effettuato dal debitore non ha effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi.
A ciò consegue inoltre, per prassi dei Tribunali, che addirittura il singolo erede possa agire anche in via esecutiva per l’intero credito (quindi iniziare un’esecuzione forzata con atto di pignoramento) sulla base di una sentenza che non ne preveda la titolarità pro quota. E cioè priva di specifiche indicazioni sulla divisibilità appunto pro quota tra i coeredi o di solidarietà.
Quindi una volta accertata l’appartenenza di alcuni crediti alla comunione ereditaria e fino al suo scioglimento ogni erede può agire in via individuale tanto per l’intero credito – azioni civili di recupero, esecuzioni forzate – quanto in proporzione della propria quota ereditaria; ciò dal momento, come accennato in precedenza, che i crediti del de cujus rientrano nella comunione ereditaria senza che avvenga la ripartizione automatica prevista , al contrario, per i debiti ereditari ex art. 752 codice civile.
Questi principi sono entrati, con qualche distinzione, anche nelle decisioni degli Arbitri Bancari Finanziari; tuttavia con ripercussioni in via pratica secondo le direttive seguite dalle Banche in caso di morte di correntista.
Nel caso di specie cioè si richiede l’intervento congiunto di tutti i coeredi, per liquidazione delle somme di cui a deposito in conto corrente.
Infatti a titolo di esempio.
Istituto di Credito sede in Milano/Collegio di Milano. La liquidazione delle somme e/o dei titoli depositati in conto corrente e/o nel deposito titoli del defunto potrà essere effettuata dall’intermediario solo sulla base di consenso congiuntamente impartito da tutti gli eredi.
Banca sede in Roma . L’ Arbitro Bancario distingue da un lato l’accertamento del credito ereditario nei confronti di un terzo (al quale ciascun erede è legittimato singolarmente) e dall’altro l’accertamento della singola quota ereditaria del condividente che non può essere dalla Banca disposto se non in contraddittorio con tutti gli altri eredi.
Banca sede di Napoli. Un’iniziativa del singolo coerede mirata a riscuotere un credito , lungi dall’avvantaggiare la massa ereditaria, rischia di pregiudicare le ragioni degli altri coeredi. In particolare la richiesta di svincolo delle somme accreditate sul conto corrente da parte di un singolo erede , anche se limitata alla quota allo stesso spettante, implica l’estinzione del rapporto stesso di conto corrente e, nei fatti, la liquidazione della propria quota ereditaria intesa quale credito. Proprio per queste ragioni la richiesta del singolo coerede può essere accolta solo con il consenso di tutti gli altri coeredi.
Ancora. Altra Banca sede di Napoli richiede non solo la denuncia di successione – e poi modello 240 per svincolare le somme: oggi in via diretta rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate dopo inoltro della cd quarta ricevuta – ma altresì una quietanza sottoscritta da tutti i coeredi.
Da qui, pertanto, addivenendo alla consueta procedura volta a liquidazione delle somme e/o titoli depositati su conto corrente del defunto solo sulla base di disposizioni ed assensi congiuntamente impartiti e rilasciati da tutti gli eredi.
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