Attività stragiudiziale del recupero crediti
Cosa si intende per attività stragiudiziale di recupero del credito?
L’attività di recupero crediti si qualifica come attività tesa al recupero dei crediti rimasti insoluti e come tale presuppone una serie di attività prodromiche al fine di ottenere dal debitore il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Orbene, il recupero del credito presuppone sempre una fase “stragiudiziale”, ovvero un’attività tesa al recupero bonario e diretto del credito, senza attendere l’esito di un procedimento giudiziario.
Infatti, non è sempre detto che ottenere un decreto ingiuntivo possa poi indurre il debitore al pagamento del suo debito, né tantomeno che una procedura tesa all’espropriazione forzata dei beni immobili dell’esecutato possa, in ogni caso, garantire la soddisfazione della nostra pretesa solutoria.
Le ragioni possono essere molteplici, può accadere che la vendita forzata di un bene, rimasto invenduto, possa procedere ad un prezzo al ribasso tanto da soddisfare parzialmente il creditore o, ancor di più, può accadere che nella procedura esecutiva possano intervenire una moltitudine di creditori che devono soddisfarsi sul medesimo cespite patrimoniale.
Inoltre, se a concorrervi siano più creditori, saranno sempre preferiti, in sede di piano di riparto eventuali creditori privilegiati, dotati di un diritto di prelazione, (es: ipoteche) rispetto ai semplici creditori chirografari.
Pertanto, non sempre dal ricavato della vendita tutti i creditori possano soddisfarsi sul bene immobile pignorato; è chiaro che il rischio per il cliente di avviare procedure esecutive rischiose e infruttuose è elevato.
Ne discende che, prima di azionare procedure di espropriazione forzata dei beni del debitore può essere vantaggioso avviare delle indagini per valutare la consistenza reddituale e patrimoniale del debitore insolvente.
Come avviene la ricerca del domicilio?
Prima di valutare la consistenza patrimoniale o reddituale dell’obbligato, si rende sempre necessaria un’indagine anagrafica del debitore, avanzando la richiesta del certificato di residenza.
La richiesta può essere effettuata dal professionista avvocato presso il Comune di residenza, o nel caso quest’ultimo fosse ignoto, nel Comune di nascita del debitore. Tale richiesta deve contenere nell’oggetto la dicitura di “certificato ad uso giudiziario” accompagnata dal versamento dei diritti di segreteria.
Dunque, verificata le residenza dell’debitore si valuterà di effettuare un primo contatto con lo stesso allo scopo di ottenere un pagamento diretto del debitore .
Al riguardo, le alternative sono due: o procedere con un sollecito telefonico oppure inoltrare una lettera che inviti il debitore al pagamento ( ad. esempio nel gergo bancario si tratta della cd “comunicazione pre-sofferenza”).
Ad esempio, le società erogatrici di servizi ( come le società che erogano energia) si rivolgono ad altrettante società che svolgono recupero crediti; questo avviene per varie ragioni, in primis, per accelerare i tempi del recupero e in seconda istanza per ovviare ai costi delle procedure giudiziarie, che nella maggioranza dei casi sono superiori agli importi del servizio consumato ed erogato.
In questi casi, l’attività di recupero è sempre diretta; infatti si sostanzia o in un mero sollecito telefonico, o nell’esazione diretta o alla semplice messa in mora, quasi mai in questi casi ci si rivolge all’autorità giudiziaria, salvo non si tratti di una grossa fornitura di servizi.
Generalmente, nella fase del contatto telefonico spesso si vuole fare pressione al debitore nell’adempiere la sua prestazione e intimandogli, nel caso di mancato adempimento, che si agirà per vie giudiziarie.
In altri casi, invece, si propende per un esazione diretta presso il domicilio o la residenza del debitore, in precedenza accertato, al fine di ottenere un pagamento diretto oppure una semplice soluzione bonaria ( come un pagamento rateizzato o frazionato).
Come innanzi specificato, queste procedure di recupero diretto sono delegate a società ad hoc che si occupano del recupero con l’ausilio degli strumenti succitati; tali strumenti sono efficaci per ottenere un soddisfacimento diretto del credito, ma dal punto di vista legale non produrrebbero gli effetti di una “diffida” (es. interrompere i termini di prescrizione).
Quali sono gli accertamenti che deve effettuare un avvocato?
Mentre un avvocato professionista, prima di adire il Giudice, tende a valutare la c.d. garanzia di solvibilità del creditore; nello specifico, effettua da solo o con l’ausilio di veri e propri professionisti delle investigazioni o ricerche determinate alla ricerca dei beni mobili o immobili da aggredire, in modo di conoscere l’effettiva capienza del debitore prima di avviare azioni che potrebbero risultare inutilmente costose.
Il primo passo da compiere è dunque quello di valutare sempre la consistenza del patrimonio del soggetto obbligato attraverso delle visure immobiliari.
Nello specifico, si dovrebbero richiedere visure immobiliari attraverso l’ausilio di professionisti specializzati o direttamente presso la conservatoria dei Registri Immobiliari, oppure ai sensi dell’art. 492 –bis c.p.c., presentare un’apposita istanza al Presidente del Tribunale affinché venga autorizzato da quest’ultimo (o da un giudice delegato) alla ricerca dei beni da pignorare.
Ne discende che, qualora si tratti di un immobile di non elevato valore o di un fabbricato rurale di poco conto, non è consigliabile avviare una procedura esecutiva, sicuramente onerosa per il nostro cliente.
Conseguentemente, se la ricerca dei beni immobili risulta infruttuosa il professionista potrebbe avviare, con la collaborazione di investigatori o società specializzate, indagini circa la presenza di altre forme di reddito, di beni mobili o altri beni fungibili.
In particolare, le indagini del professionista possono essere finalizzate alla ricerca di conti correnti bancari e finanziari, a conti aperti presso società di investimento, eventuali donazioni, e atri beni aggredibili.
Sicché, valutata l’incapienza patrimoniale del debitore il professionista potrà valutare di pignorare nelle forme del “pignoramento presso terzi”, una parte dello stipendio o della pensione (salvo emolumenti non pignorabili come sussidi e pensioni minime) direttamente al datore di lavoro o presso l’Ente pensionistico.
Quali sono i passaggi successivi?
Qualora l’accertamento sull’effettiva solvibilità del debitore sortisca esito positivo, l’avvocato, in base al titolo legittimante la pretesa del creditore, potrebbe decidere se azionare un procedimento monitorio al fine di ottenere un decreto ingiuntivo esecutivo, oppure se notificare un atto di precetto, qualora il creditore fosse già in possesso di un idoneo titolo esecutivo (es. contratto di mutuo o cambiale).
Per procedere in tal senso, è sempre necessario notificare al domicilio del soggetto debitore una missiva contenente un’intimazione ad adempiere entro un congruo termine, decorso il quale si avverte il debitore che si adiranno le competenti sedi giudiziarie.
Tale missiva si qualifica come atto di costituzione in mora ex art. 1219, trattasi nello specifico di una lettera nella quale non solo vengono spiegate le ragioni della pretesa creditoria ma si intima adempiere l’altra parte entro un congruo terrine, decorso il quale si procederà al recupero delle somme ricorrendo alle vie giudiziarie.
Nei suoi aspetti sostanziali, nell’atto di costruzione in mora non solo si intima il debitore ad adempiere, ma si computano anche tutti gli interessi del ritardo che decorrono dal giorno successivo alla scadenza di pagamento del debito (es: giorno successivo alla scadenza del rata di mutuo).
Giova, altresì, ricordare che per alcune obbligazioni non è necessario l’atto di costituzione in mora, come nelle ipotesi tassativamente indicate dalla legge: obbligazioni derivanti da fatto illecito, obbligazione di cui il debitore dichiari di non voler adempiere, obbligazioni scadute o quando l’adempimento debba avvenire presso il domicilio del creditore ( es. debiti derivanti da contratto di c/c).
Differentemente, la diffida ad adempiere dal punto di vista formale contiene al pari della lettera di costituzione in mora l’intimazione ad adempire entro un congruo termine (15 giorni) con la differenza che nell’ipotesi di mancato adempimento il contratto si riterrà risolto di diritto; trattasi di un’ipotesi di risoluzione di diritto e questo avviene quando nei contratti vengono immesse clausole risolutive espresse ex art 1456 c.c. .
Sicché, la missiva è un passaggio importante nella fase stragiudiziale, poiché l’avvocato può intimare direttamente il debitore del proprio assistito ad ottenere il soddisfacimento della pretesa creditoria in maniera celere, oppure potrebbe ottenere dall’atra parte un eventuale proposta transattiva, quindi finalizzata ad un recupero bonario del proprio credito.
Dal punto di vista formale l’atto di costituzione in mora serve ad intimare il debitore di adempiere al pagamento della propria prestazione, mentre dal punto di vista legale serve ad interrompere i termini della prescrizione del diritto o di azionare la propria pretesa creditoria, oltre al computo degli interessi legali per le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro ex art. 1224 cc. .
Ne discende che un buon avvocato è consapevole che la lettera di costituzione in mora costituisce un passaggio fondamentale e prodromico della fase stragiudiziale e come tale si consiglia sempre una lettera inoltrata al debitore e redatta in forma scritta e notificata con raccomandata Ar con ricevuta di ritorno oppure a mezzo pec, al fine di garantire gli effetti giuridici suindicati.
In conclusione, sulla scorta di quanto premesso, la missiva costituisce un passaggio fondamentale del creditore in fase stragiudiziale per ottenere immediatamente la soddisfazione del proprio credito e interrompere la prescrizione del proprio diritto, qualora il recupero giudiziario sia l’unica strada percorribile.
Recupero Crediti Varese
Se hai un problema di Recupero Crediti a Varese, noi possiamo aiutarti!
Lo Studio Legale Bordogna si occupa da anni di Recupero Crediti a Varese ed ha ideato delle soluzioni su misura per le imprese sia per ciò che attiene ai microcrediti (ossia a quei crediti inferiori a 2.500€ con un tariffa fissa di recupero di 75€) sia per i macrocrediti (non paghi nulla all’avvio della pratica ma riconoscerai allo studio una percentuale solo a recupero avvenuto).
Recupero Crediti Varese – Perchè scegliere noi?
Per il tuo recupero crediti a Varese dovresti affidarti a noi perché:
- siamo avvocati specializzati nel recupero di qualsiasi credito a Varese (e provincia), potrai venire trovarci nel nostro studio in centro a Milano ed avere un punto di riferimento sempre presente e disponibile;
- conosciamo perfettamente i tempi e le prassi del Tribunale di Varese e sfrutteremo le informazioni in nostro possesso e la nostra esperienza per offrirti un servizio di recupero credito più veloce e preciso, senza errori;
- siamo avvocati specializzati in recupero crediti a Varese e non aziende che si avvalgono (in un secondo momento) dell’intermediazione di avvocati. Dopo il primo sollecito passiamo immediatamente all’azione, senza intermediazioni!
Recupero Crediti Varese – Come Contattarci?
Se hai un problema di recupero crediti a Varese ti consigliamo di contattarci oggi stesso.
Ti rispondiamo per email o tramite telefono in pochissime ore e senza alcun impegno e illustrandoti la nostra strategia collaudata.
Puoi contattarci tramite telefono al numero: 0248024988
Puoi contattarci tramite email all’indirizzo: info@studiolegalebordogna.it
Possiamo offrirti anche la nostra consulenza nel recupero crediti a Milano e nelle altre città della Lombardia.
L’avvocato sempre con te