Capita a tutti di avere un momento negativo al lavoro e di avere bisogno di sfogarsi. L’aumento di stipendio negato, la promozione data ad un collega meno meritevole sono tutte occasioni nelle quali l’ingiustizia è forte e la tentazione di sfogarsi pubblicamente pure. Ecco allora che il social network diventa il canale preferenziale per esternare la propria scontentezza. Ma cosa accade se si insulta il proprio capo su Facebook? Ecco tutti i dettagli.
Offendere il capo su Facebook è un reato
Se fino ad oggi il web era stato una sorta di limbo dove ognuno poteva sentirsi autorizzato a dire ciò che desiderava e soprattutto ad insultare il prossimo, da oggi non può più essere così. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, in particolare la n.50 dello 02/01/2017 ha chiaramente posto un limite a quella che in troppi considerano libertà di espressione, considerando l’offesa fatta attraverso un social network alla stregua di qualsiasi altra diffamazione, con l’applicazione dell’articolo 595 del codice penale. A questa fattispecie viene applicato anche l’articolo 594 che invece fa riferimento alla lesione dell’onore di una persona presente. Che cosa vuol dire? L’applicazione di questi due articoli significa che l’offesa e l’ingiuria perpetrate tramite un social network, quindi anche in assenza fisica della persona oggetto dell’offesa, è comunque da considerarsi reato in quanto viene lesa l’onorabilità della persona. Con questa sentenza della Cassazione, dunque, si inizia a sanzionare un settore che fino ad ora era stato privo di controllo in quanto si tratta di un campo nuovo, i cui confini stentano ad essere definiti con chiarezza. Tuttavia, proprio il fenomeno dilagante dell’ingiuria sui social network, ha richiesto e richiede con prepotenza la definizione di norme a riguardo.
Cosa dice la norma al riguardo: la pena in caso di diffamazione
È ovvio che un sistema di regolamentazione di un campo così delicato funziona esclusivamente se come deterrente vengono utilizzate delle pene esemplari. Per questo motivo chi viene giudicato colpevole di ingiuria e offesa anche attraverso i social network rischia una reclusione che può andare dai tre mesi ai sei anni oppure una multa che può partire dai 516 euro. Una pena non certamente di poco conto che deve servire a disincentivare i cosiddetti leoni da tastiera che si fanno coraggio dietro lo schermo di un computer, convinti di poterla fare franca. Da questa sentenza in poi, dunque, la diffamazione a mezzo social viene equiparata alla diffamazione a mezzo stampa e organi di informazione.
Le altre sentenze della Cassazione
Ma il bisogno di regolamentare questo settore così selvaggio si spinge anche oltre. Un’altra sentenza della Cassazione – questa volta ad essere chiamata in causa è la Cassazione Penale con una sentenza del 27 ottobre 2017 numero 49506 – si occupa delle diffamazioni a mezzo social network senza che sia fatto esplicito riferimento con nome e cognome del diffamato. La sentenza è relativa al dipendente di un’azienda che critica l’operato della sua azienda, senza però fare direttamente riferimento al suo capo. Denunciato da quest’ultimo, il dipendente viene giudicato colpevole in primo grado ai sensi e per gli effetti dell’articolo 595 del codice penale. La stessa sentenza viene poi confermata anche in appello. Il dipendente, però, si rivolge alla Corte di Cassazione dichiarando che mai nei suoi scritti avrebbe fatto il nome del capo e che comunque le sue parole non sarebbe esplicitamente offensive. La Corte di Cassazione, però, rigetta la difesa in quanto valuta i contenuti prodotti sui social dall’imputato comunque riferibili al suo capo e lesivi del suo onore e della sua dignità, facendo riferimento ad una presunta condotta di quest’ultimo autoritaria e umiliante.
Questa nuova sentenza della Corte di Cassazione, dunque, sancisce definitivamente la colpevolezza di coloro che utilizzano i social network, anche se con tono ironico, per denigrare il proprio capo oppure i colleghi in quanto questo comportamento configura la fattispecie prevista dall’articolo 595 del codice penale. Attenzione, dunque, a ciò che si scrive sulle proprie pagine social, soprattutto in relazione alla sfera professionale. A parte le sanzioni penali, la richiesta economica di risarcimenti danni che potrebbero avanzare nei vostri confronti potrebbe essere molto alta.
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