La soffitta, cioè la parte esistente tra il solaio dell’appartamento all’ultimo piano ed il tetto dell’edificio, altrimenti chiamata chambre de bonne, è stata la soluzione abitativa preferita dagli artisti francesi dai primi dell’Ottocento fino ai giorni nostri. Il fatto di essere difficilmente raggiungibile perché spesso gli ascensori non arrivavano fino in cima al palazzo, molto fredda d’inverno a causa della scarsa capacità di coibentazione e di contro molto calda d’estate, come infine la ridotta metratura, la rendeva assai economica e, di conseguenza, alla portata delle tasche di pittori poeti e cantanti agli albori delle loro carriere.
Qui, infatti, sono state ambientate alcune delle storie ottocentesche più conosciute e romantiche, tra cui ad esempio la bohème di Puccini. Mimì e Rodolfo si incontrano in una vecchia fredda ed umida soffitta e ivi si svolge anche l’ultimo atto della tragedia. Per questo motivo la soffitta conserva ancora un fascino romantico agli occhi dei contemporanei.
Naturalmente i progressi architettonici hanno fatto sì che oggi il sottotetto non sia più necessariamente freddo, angusto e poco pregiato, ma anzi è ritenuto un notevole valore aggiunto. Quindi, mentre nell’Ottocento questo spazio era a disposizione di coloro che non potevano permettersi di meglio, oggi può essere sfruttato senza subirne i lati negativi, grazie ai miglioramenti delle tecniche costruttive.
A chi attribuire, dunque, la proprietà del sottotetto?
Il riferimento normativo è l’articolo 1117 c.c. che, al punto n. 2, indica espressamente il sottotetto come proprietà comune se “per le caratteristiche strutturali e funzionali” è idoneo a servire tutte le abitazioni.
Di conseguenza è comunemente ritenuto da dottrina e giurisprudenza che, se il sottotetto serve soltanto ad isolare l’ultimo piano, perché molto basso ed non idoneo ad essere utilizzato da tutti gli abitanti dello stabile, è di proprietà dell’appartamento dell’ultimo piano. In questo caso infatti tale intercapedine è considerata un mero espediente architettonico per coibentare l’ultimo piano ed essendo funzionale a questo, è considerato accessorio proprio di quest’ultimo.
Se invece il sottotetto è menzionato nel regolamento contrattuale come parte comune, oppure se è raggiungibile con le scale e se è peraltro uno spazio aperto abbastanza alto da essere usato come ripostiglio, allora il sottotetto è a tutti gli effetti parte comune di tutti i proprietari.
Come avete visto non è scontato determinare di chi siano le parti comuni e quindi, se avete qualche dubbio, non esitate a contattare lo Studio Legale Borgogna.
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