Prendiamo spunto della recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 319/2015 in materia di abusi edilizi per riaffermare la legittimità dell’Amministratore del Condominio ad agire in giudizio per fare rimuovere eventuali costruzioni abusive senza preventiva delibera dell’assemblea.
Infatti una tettoia realizzata senza permesso di costruire (come nella summenzionata fattispecie sottoposta all’esame del Consiglio di Stato) oppure in violazione delle distanze legali tra le costruzioni (fattispecie approfondita dalla Cassazione, Sez. II Civ, con sentenza n. 1956/2014) costituisce un abuso edilizio il cui abbattimento rientra tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio in condominio ovvero nei poteri attribuiti all’Amministratore. Infatti, ai sensi del combinato disposto dall’art. 1130, comma 1, lett. 4 e dall’art. 1131 c.c., comma 1, incombe sull’amministratore il dovere di salvaguardare gli interessi del condominio, sia nei confronti dei singoli condomini che nei confronti dei terzi, tutelando l’integrità della cosa comune ovvero agendo in giudizio per la conservazione delle parti comuni.
Pertanto, è legittima l’azione legale dell’amministratore, posta in essere in assenza di specifica autorizzazione assembleare, esperita nei confronti di chi ha realizzato opere edilizie abusive.
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