La sentenza n° 9181/2013 emessa dalla seconda sezione civile della Corte di cassazione, ci permette di rammentare quali sono le modalità di recupero dei crediti condominiali.
Nella sentenza in commento, la suprema Corte precisa che, salvo il caso in cui il regolamento condominiale ne faccia espresso divieto, l’amministratore ha la facoltà di agire in via monitoria contro i condomini morosi, senza previa messa in mora.
Infatti, l’art. 63, comma 1, delle disposizione di attuazione del codice civile prevede espressamente che l’Amministratore di condominio possa ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, nei confronti del condomino moroso rispetto al pagamento delle spese condominiali, senza imporre alcun adempimento preliminare. L’unica condizione posta dall’art. 63 summenzionato al potere dell’amministratore di riscossione dei contributi condominiali è la seguente: lo stato di ripartizione dei contributi di spesa dovuti dai singoli partecipanti al condominio deve essere già stato approvato dall’assemblea. Sul punto si precisa che secondo la Corte di cassazione, l’amministratore può chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo per i contributi dovuti dai condomini, non solo in base al bilancio consuntivo ma anche solo sulla base del solo bilancio preventivo (Cass. n. 24299/2008). Il verbale di assemblea che approva il bilancio preventivo o consuntivo approvato viene infatti considerato prova scritta del credito proveniente dal debitore e quindi prova scritta idonea ad ottenere decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali.
Va osservato peraltro che il potere dell’amministratore del condominio per la riscossione dei contributi condominiali si riferisce sia ai contributi per spese ordinarie sia a quelli relativi a spese straordinarie, non distinguendo il suddetto art. 63 disp. att. c.c tra gli uni e gli altri.
Infine, va ricordato, sempre ai sensi dell’art. 63, terzo comma, att. c.c., che l’amministratore dispone di un ulteriore mezzo di ritorsione per il pagamento degli arretrati, da attuare in via di autotutela e senza alcun ricorso al Giudice, poiché viene previsto “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”, come ad esempio il riscaldamento.
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