Segnaliamo una sentenza sempre di attualità al fine di determinare il momento in cui sorge l’obbligo di pagamento delle spese condominiali e di conseguenza a chi spetta il pagamento di dette spese.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10235 del 2/05/2013, ha ribadito puntualmente la posizione costante della giurisprudenza sul punto.
Infatti, con sentenza n. 857 del 26 gennaio 2000, la Corte ha dapprima statuito che l’obbligo di pagamento del condomino delle spese di manutenzione delle parti comuni dell’edificio deriva, non dalla preventiva approvazione della spesa e della ripartizione della stessa, bensì dalla concreta attuazione dell’attività di manutenzione. Pertanto, l’obbligo di pagamento del condomino delle spese condominiali di manutenzione ordinarie sorge per effetto dell’attività concretamente compiuta e non per effetto della delibera.
Tale orientamento della Corte di Cassazione è stato confermato con sentenza n.24654 del 3 dicembre 2010, che ha tuttavia precisato quanto segue:
• in materia di “spese deliberate che afferiscano alla manutenzione ordinaria nonchè alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune” è tenuto al pagamento “chi risulta proprietario al momento in cui l’intervento viene eseguito o il servizio erogato; al momento, cioè, del compimento effettivo dell’attività”;
• invece in materia di “spese relative a lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o di innovazioni, esse vanno sopportate da chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea”.
Tale questione dell’individuazione del momento di insorgenza dell’obbligo di contribuzione alle spese condominiali risulta di grande interesse nel caso di compravendita di immobile allorquando le parti non si siano accordate in punto. Conformandosi quindi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, in mancanza di accordo tra il condomino alienante e l’acquirente, la questione del pagamento delle spese condominiali si dovrà risolvere avendo riguardo alla natura della spesa al quale il singolo condomino è tenuto a contribuire, dovendosi distinguere tra spese necessarie relative alla manutenzione ordinaria e spese attinenti ad interventi comportanti innovazioni o, comunque, di straordinaria amministrazione.
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