Il regolamento di condominio è il contratto che disciplina la vita del palazzo predisponendo norme, ed a volte perfino sanzioni, per tutti coloro che vi abitano. Esso determina l’uso e le modiche degli spazi comuni, degli impianti, delle pertinenze, le innovazioni, il decoro ed ogni quant’altro relativo alle parti comuni nonché la ripartizione delle spese condominiali, i diritti e doveri dell’amministratore (oltre a quelli previsti dal codice civile), le modalità di partecipare all’assemblea, il numero dei consiglieri….

La peculiarità del regolamento condominiale è quella di essere rivolto e diretto ai proprietari, i quali rivestono allo stesso tempo sia la qualifica di possessori di immobili, sui quali esercitano un diritto pieno uti dominii, intangibile e inviolabile, sia la qualifica di comproprietari degli spazi comuni, insieme a tutti gli altri comunisti.

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Come ben si può immaginare, il regolamento di condominio deve quindi salvaguardare i diritti individuali ma, nello stesso tempo, bilanciare le multiple esigenze dei partecipanti alla comunione, causa di  sovrapposizione di bisogni tra gli abitanti del palazzo.

L’esigenza di prescrizioni valevoli per tutti i condomini nasce dunque dall’obiettivo di normare l’uso degli spazi comuni, in modo che le regole possano indicare i criteri di vita e di uso della cosa comune, anche da un punto di vista estetico (si pensi a quanto fossero indecorosi gli stendi panni in facciata… Oggi purtroppo l’obbrobrio deriva invece dalle antenne paraboliche…), con direttive certe, predisposte preventivamente, accettate almeno a maggioranza ed infine uguali per tutti.

Tuttavia la legge dedica a questo importantissimo cardine dell’equilibrio della vita nei palazzi di tutta Italia solo l’art. 1138 c.c., ed alcuni articoli delle disposizioni di attuazione. Come si può ben immaginare questi non riescono a disciplinare in modo compiuto le caratteristiche che il regolamento di condominio deve avere, bensì indicano soltanto la via da seguire per la sua valida formazione, il cui contenuto è lasciato alla disponibilità dei partecipanti all’assemblea condominiale, salvo alcune eccezioni a cui ho dedicato altri post.

A presto! L’avvocato sempre con te!