Le deliberazioni che vengono assunte dall’assemblea condominiale sono obbligatorie per tutti i condomini, ma nel caso un condominio la ritenga lesiva dei suoi interessi come potrà impugnarla?

Ai sensi dell’art. 1137, comma II, c.c, così come riformato dalla Legge n. 220/2012, ogni condominio astenuto, assente o dissenziente può impugnare una deliberazione che ritiene essere contraria alla legge o al regolamento di condominio, essendo possibile a tal fine ”adire l’autorità giudiziaria chiedendo l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni che decorrere dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.

Orbene vi è sempre stata una viva discussione giurisprudenziale e dottrinale circa la forma da adottare per l’impugnazione della delibera assembleare, ovvero tramite atto di citazione o tramite ricorso? La discussione purtroppo non si è placata con la legge di riforma , posto che l’art. 1137, comma II, fa un generico riferimento alla possibilità di “adire l’autorità giudiziaria”.

impugnare delibere

Il Tribunale di Milano è prontamente intervenuto sulla questione, con pronuncia n. 56369 del 21.10.2013, dichiarando che l’impugnazione della delibera assembleare deve essere proposta con atto di citazione, ritenendo così inammissibile l’impugnazione con ricorso. Tale orientamento è stato subito richiamato e confermato anche dal Tribunale di Cremona con sentenza n. 37 del 23.01.2014, che infatti fa espressamente riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano summenzionata.

L’esigenza primaria è la tutela del principio di certezza delle situazione giuridiche createsi, posto che la citazione deve essere notificata entro il termine perentorio di 30 giorni previsto per l’impugnazione e che, in difetto di avvenuta notifica in tale termine, il Condominio ben potrà considerare la delibera valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti.

Successivamente le Sezione Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 2907 del 10.02.2014, la cui posizione è stata riaffermata con la recentissima sentenza n. 12359 del 15.06. 2015, ha confermato che l’impugnativa della delibera deve essere spiegata con atto di citazione e non con ricorso, dichiarando tuttavia che qualora la suddetta impugnativa venga spiegata erroneamente con ricorso, “questo può essere considerato tempestivo con il deposito in cancelleria nel termine perentorio previsto dalla legge, restando così irrilevante la circostanza che la notificazione dell’atto avvenga in un momento successivo”, e tornando cosi alla situazione ante riforma.

In ogni caso, suggeriamo di impugnare le delibere condominiali con l’atto di citazione, unico atto in grado di consentire al Condominio, attraverso la notifica dell’atto all’Amministratore, una tempestiva conoscenza dell’impugnazione, e ciò anche al fine di evitare di entrare nell’annosa disputa sulla validità della tipologia dell’atto impugnativo e la sua tempestività.

 A presto! L’avvocato sempre con te!