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Consulente tecnico nel condominio

Succede spesso che, in condominio, al fine di decidere su particolari problematiche strutturali o tecniche, ci si affidi a un consulente tecnico del settore, quale potrebbe essere un ingegnere o un geometra. Esempio tipico sarebbe la ricerca della causa di un’infiltrazione d’acqua, ma anche la necessità di rifare il tetto o la necessita di un parere legale

Chi è legittimato a nominare il consulente tecnico?

Per capire chi effettivamente ha il potere di nominare il consulente tecnico che dovrà affiancare il condominio, è necessario verificare se l’intervento del tecnico rientra tra quelli compresi nelle competenze dell’amministratore o dell’assemblea.

Infatti il codice civile[1] afferma che “l’amministratore deve compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell’edificio”. Quindi l’amministratore di condominio, quando si tratta di lavori di ordinaria amministrazione e finalizzati alla conservazione delle parti comuni, ben potrà nominare un consulente tecnico per le verifiche e le pratiche del caso, richiedendo consulenze tecniche senza richiedere  l’autorizzazione assembleare. Nella stessa maniera l’amministratore può nominare un legale per assumere la difesa del condominio a tutela delle parti comuni.

Al contrario, per lavori straordinari spetta direttamente all’assemblea condominiale autorizzare l’incarico a un consulente tecnico. Ma con quale maggioranza?

Nel caso di opere di notevole entità[2], la delibera deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei condomini intervenuti in assemblea che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio. Ultimamente si è sovente posto il problema per l’installazione di valvole termostatiche per la quale è necessario l’elaborazione di un progetto tecnico.

Diversa, invece, la delibera richiesta per i lavori straordinari di modesta entità: in questo caso sarà sufficiente un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Chi paga la perizia del consulente tecnico?

Di recente la Cassazione[3] ha ribadito che ”le spese per l’intervento del consulente devono essere ripartite tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà” e ciò anche se è stato scelto dall’amministratore nei limiti della propria competenza, giusto quanto sopra precisato.

E se il condominio è fornito di polizza assicurativa?

Se il condominio ha stipulato una polizza assicurativa e l’intervento del consulente tecnico mira a valutare la causa e l’entità dei danni provocati nel palazzo da un evento coperto dall’assicurazione, sarà la compagnia di assicurazione stessa ad incaricare un consulente tecnico per avere gli opportuni accertamenti sulla responsabilità, nonché  la quantificazione dei danni.

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[1]  Art. 1130 comma 4 c.c.;
[2] art. 1136, comma 4;
[3] Corte di Cassazione con la sentenza n. 27233;

 

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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