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La delega per partecipare all’assemblea di condominio

Partecipare all’assemblea di condominio potrebbe non essere il vostro hobby preferito, ma se volete far valere i vostri interessi dovete intervenire e far pesare il vostro voto, per evitare che siano approvate o meno delibere da voi ritenute necessarie al vostro palazzo. Il nostro consiglio quindi, in questo post come in molti altri, è di partecipare attivamente all’assemblea ed esprimere le proprie considerazioni riguardo gli ordini del giorno, tentando nel dibattito assembleare di convincere i vicini della bontà delle argomentazioni proposte.

Se impossibilitati a partecipare di persona, il consiglio è di delegare qualcuno a partecipare all’assemblea di condominio al posto vostro, purché siate certi che voterà secondo le vostre linee. Vi ricordiamo che la delega a partecipare all’assemblea di condominio dev’essere obbligatoriamente fornita per iscritto dal proprietario dell’immobile[1].

Tale delega può anche essere permanente, vale a dire che è possibile farsi rappresentare a tutte le assemblee di condominio con una sola delega. Questo argomento è molto interessante per chi, ad esempio, ha una seconda casa in località di villeggiatura e non può partecipare alle assemblee condominiali durante l’anno. Molti quindi delegano dei vicini che vivono in pianta stabile in queste località, e che di conseguenza conoscono approfonditamente le problematiche del palazzo. Ricordiamo inoltre che è vietato farsi rappresentare dall’amministratore di condominio[2] per ovvi motivi di conflitto d’interesse.

Molti lettori ci chiedono spesso se esiste un limite al numero di persone rappresentate solitamente da un solo proprietario, visto che in molti casi una sola persona raccoglie moltissime deleghe e quindi incide profondamente sull’approvazione delle delibere. Il Legislatore ha pensato anche a questo, stabilendo che se i condomini sono più di 20, il rappresentante non può essere delegato da più di 1/5 dei condomini e del valore proporzionale[3].

Ad esempio, in uno stabile con 100 proprietari il delegato potrà raccogliere un massimo di 20 deleghe. Il delegato in assemblea rappresenterà di conseguenza 20 condomini purché il valore dell’edificio rappresentato non sia superiore a 200/1000.

Questa norma può essere modificata dal regolamento di condominio[4], ma solo per prevedere limiti più stringenti. Al contrario, ogni clausola volta a garantire un numero di deleghe maggiore in mano ad un solo rappresentante è considerata invalida. La delibera presa con la maggioranza formata da deleghe superiori al limite consentito dalla legge è pertanto annullabile.

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[1] Come specifica chiaramente l’art. 67 disp. att. c.c. al I comma, così come modificato dalla L. 220/2012.
[2] Anche questa novella, introdotta dalla L. 220/2012 ha fugato dubbi e interpretazioni relativi alla possibilità di delegare l’amministratore, che potrebbe trovarsi nella situazione di votare (se delegato) sulla propria revoca o conferma.
[3]Art. 67, I comma disp.att.c.c..
[4] L’art. 72 delle disp.att. c.c. elenca, tra gli articoli immodificabili dalla volontà assembleare, anche il 67 disp.att.c.c., che contiene tutte le norme qui descritte.
Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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